Sentenza n. 776/2026 - Catanzaro, Sezione 2
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio del Comune di Cosenza sull'istanza di accesso del 18 novembre 2024 ai cedolini paga dei dirigenti comunali
Esito
Favorevole al ricorrente (ex dirigente comunale)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente, già dirigente del Comune e parte di un giudizio davanti al giudice del lavoro relativo alla determinazione della retribuzione di risultato per gli anni 2014-2019, chiedeva l'accesso ai cedolini paga dei dirigenti comunali in servizio nel periodo considerato. La documentazione era ritenuta necessaria per contestare le conclusioni di una consulenza tecnica d'ufficio e verificare i risparmi di spesa derivanti dagli incarichi ad interim, rilevanti ai fini della quantificazione della retribuzione di risultato. Il Comune non riscontrava l'istanza. Il ricorrente deduceva la violazione della disciplina generale sull'accesso documentale, dell'accesso difensivo previsto dall'art. 24, comma 7, l. n. 241/1990, dell'art. 3 d.P.R. n. 184/2006 e dei principi di trasparenza e buon andamento. Il Comune eccepiva che una precedente richiesta, presentata nell'ottobre 2024 e non impugnata dopo il rigetto, precludesse la reiterazione dell'accesso in assenza di fatti nuovi; sosteneva inoltre che le buste paga dei dipendenti non fossero in via generale ostensibili. Il ricorrente replicava che la nuova istanza era fondata su fatti sopravvenuti e su una più puntuale esigenza difensiva, connessa al deposito della CTU nel giudizio lavoristico.
La decisione
Il TAR ha preliminarmente preso atto della correzione dell'errore materiale relativo alla data dell'istanza. Ha respinto l'eccezione di inammissibilità del Comune, rilevando che la precedente istanza del 4 ottobre 2024 era formulata genericamente e riguardava una richiesta diversa, mentre quella del 18 novembre 2024 era fondata sul nuovo deposito della CTU e specificava la necessità dei documenti per la difesa nel giudizio già pendente. Il giudice ha qualificato la domanda come accesso difensivo ex l. n. 241/1990, non come accesso civico finalizzato alla conoscenza della situazione patrimoniale dei dirigenti. Ha ritenuto che, ai sensi dell'art. 24, comma 7, l. n. 241/1990 e dell'art. 59, comma 1, d.lgs. n. 196/2003, il diritto di accesso prevalga sulle esigenze di riservatezza quando la conoscenza dei documenti sia necessaria per curare o difendere un interesse giuridicamente rilevante. Poiché i cedolini erano funzionali alla verifica della correttezza della CTU e alla tutela della posizione del ricorrente nel giudizio lavoristico, il silenzio del Comune è stato dichiarato illegittimo. Il Comune è stato obbligato a consentire, entro trenta giorni dalla comunicazione della sentenza, la visione e l'estrazione di copia dei cedolini, con facoltà di oscurare eventuali dati sensibili relativi allo stato di salute degli interessati. Il Comune è stato inoltre condannato alle spese di lite, liquidate in euro 2.000, oltre accessori e contributo unificato.
Norme richiamate
art. 116 c.p.a.
in materia di “accesso”, il giudice decide con sentenza “in forma semplificata”
La controversia sull'accesso è stata definita con sentenza in forma semplificata mediante il rito speciale previsto dall'art. 116 c.p.a.
art. 24, comma 7, l. n. 241/1990
Deve comunque essere garantito ai richiedenti l’accesso ai documenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i propri interessi giuridici
L'accesso difensivo deve essere garantito quando la conoscenza dei documenti è necessaria per la cura o la difesa di un interesse giuridicamente rilevante; in tale ipotesi le esigenze di riservatezza recedono, nei limiti necessari alla tutela difensiva.
art. 59, comma 1, d.lgs. n. 196/2003
Il richiamo alla disciplina in materia di protezione dei dati personali conferma la prevalenza dell'accesso difensivo sulle esigenze di riservatezza quando l'accesso sia esercitato per difendere un interesse giuridicamente rilevante.
art. 3 d.P.R. n. 184/2006
La norma è stata invocata dal ricorrente nell'ambito delle censure relative alla disciplina dell'accesso documentale; la sentenza non ne sviluppa una specifica interpretazione.
Massime di principio
- La reiterazione di una domanda di accesso non è preclusa quando la nuova istanza si fondi su fatti nuovi o su presupposti più specifici rispetto a una precedente richiesta, anche se quest'ultima è stata rigettata e non impugnata.
- L'accesso ai documenti richiesti per contestare una consulenza tecnica d'ufficio e difendere una posizione in un giudizio già pendente rientra nell'accesso difensivo, non nell'accesso civico volto alla conoscenza della situazione patrimoniale dei dipendenti pubblici.
- Ai sensi dell'art. 24, comma 7, l. n. 241/1990, il diritto di accesso prevale sulle esigenze di riservatezza quando la conoscenza dei documenti sia necessaria per curare o difendere un interesse giuridicamente rilevante.
- L'accoglimento dell'accesso difensivo non esclude la tutela dei dati personali estranei all'esigenza difensiva: l'amministrazione può oscurare i dati sensibili, quali quelli relativi allo stato di salute.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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