Cassazione Civile, Ordinanza n. 16105/2026 del 25/05/2026
Sintesi
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Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
L'Agenzia delle Entrate aveva emesso un avviso di accertamento per l'anno d'imposta 2008 nei confronti di una società in nome collettivo, contestando un maggior imponibile ai fini IVA, IRAP e IRPEF. La società aveva impugnato l'atto, ma il ricorso era stato rigettato sia in primo grado sia in appello. In Cassazione, dopo la comunicazione di una proposta di definizione accelerata e l'istanza di fissazione dell'udienza, la contribuente ha depositato memoria dichiarando di aver aderito alla c.d. rottamazione quater delle cartelle e ha rinunciato al ricorso, chiedendo l'estinzione del giudizio e la cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese. La Corte ha verificato che non vi era prova del collegamento tra le cartelle oggetto della rottamazione e la pretesa tributaria portata dagli avvisi di accertamento, escludendo così l'estinzione per definizione agevolata e la cessazione della materia del contendere; ha però preso atto della rinuncia al ricorso, dichiarando l'estinzione del giudizio per sopravvenuto difetto di interesse a una decisione di merito.
La decisione
La Corte ha escluso che la dichiarata adesione alla rottamazione quater fosse idonea a estinguere il giudizio o a determinare la cessazione della materia del contendere, perché mancava la prova che le cartelle riguardassero la medesima pretesa fiscale oggetto degli avvisi di accertamento. Ha tuttavia preso atto della rinuncia al ricorso formulata dal difensore munito di procura speciale e ha dichiarato estinto il giudizio. Nessuna pronuncia sulle spese è stata adottata per la mancata attività difensiva dell'Agenzia. È stato inoltre affermato che non ricorrono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato, poiché la causa estintiva è sopravvenuta alla proposizione del ricorso.
Norme richiamate
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
doppio contributo unificato
Il raddoppio del contributo unificato non è dovuto quando la causa di estinzione/inammissibilità sopravviene alla proposizione del ricorso, come nel caso di rinuncia successiva all'introduzione del giudizio.
Massime di principio
- La cessazione della materia del contendere in materia tributaria presuppone la prova dell'integrale soddisfacimento della pretesa oggetto del giudizio o, comunque, un collegamento certo e univoco tra la definizione agevolata invocata e l'atto impugnato; in difetto, non può essere pronunciata.
- La rottamazione di cartelle non determina automaticamente l'estinzione del giudizio relativo ad avvisi di accertamento se non è dimostrato che le cartelle si riferiscano proprio alla pretesa impositiva controversa.
- La rinuncia al ricorso, se proveniente da difensore munito di procura speciale, comporta l'estinzione del giudizio per sopravvenuto difetto di interesse a una pronuncia di merito.
- In caso di estinzione del giudizio per rinuncia sopravvenuta, non sussistono i presupposti per porre a carico del ricorrente il c.d. doppio contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002.
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