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Sentenza

Sentenza n. 1855/2026 - Venezia, Sezione 1

Giustizia amministrativa202501570

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Veneto, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: DASPO del Questore di Belluno, della durata di due anni, che vietava l’accesso agli impianti e ai luoghi connessi alle manifestazioni calcistiche

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (autorità di pubblica sicurezza)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il DASPO adottato in relazione all’accensione di un fumogeno durante la partita del 23 febbraio 2025 allo stadio Zugni Tauro di Feltre. Con il primo motivo ha dedotto violazione dell’art. 6 della legge n. 401/1989, difetto di motivazione e di istruttoria e travisamento dei fatti, contestando di essere l’autore dell’accensione: ha sostenuto che le fotografie, le dichiarazioni raccolte nelle investigazioni difensive e i filmati non ostesi dimostrassero che teneva in mano soltanto un bicchiere e che il fumo provenisse da un altro punto della gradinata. Ha richiamato anche la successiva archiviazione del procedimento penale, disposta dal GIP l’11 novembre 2025. Con il secondo motivo ha contestato la pericolosità della condotta, sostenendo che l’uso del fumogeno avesse finalità scenografica e non avesse causato interruzioni, danni, lesioni o pericoli concreti, e che il provvedimento si basasse su formule astratte. Con il terzo motivo ha censurato la durata biennale del divieto per difetto di motivazione e violazione del principio di gradualità, ritenendola sproporzionata in ragione della limitata consistenza dell’episodio e dell’assenza di precedenti DASPO.

La decisione

Il TAR ha respinto tutti e tre i motivi. Sul primo, ha ritenuto l’attribuzione dell’accensione sorretta da un quadro di elementi gravi, precisi e concordanti: l’osservazione diretta dell’operatore, la corrispondenza della descrizione e dell’abbigliamento, la fotografia scattata durante l’emissione del fumo e il rinvenimento del fumogeno ai piedi del ricorrente. Le fotografie prodotte non localizzavano in modo attendibile il punto di emissione; il fotogramma delle 15.51 era successivo all’accensione; le dichiarazioni difensive non individuavano l’autore e offrivano indicazioni discordanti sulla provenienza del fumo. L’archiviazione penale non infirmava l’accertamento amministrativo, soggetto a un diverso standard probatorio: è sufficiente il criterio del «più probabile che non», non la prova oltre ogni ragionevole dubbio. Sul secondo, il giudice ha ritenuto che la pericolosità fosse fondata sulle concrete modalità d’impiego del fumogeno in un settore affollato: la nube aveva ridotto la visibilità e ostacolato l’immediato intervento degli operatori. Non occorre che si siano già verificate lesioni, danni o l’interruzione della gara, ma non basta il richiamo astratto alla natura dell’artifizio. La precedente condanna definitiva per lesioni personali aggravate poteva inoltre concorrere alla valutazione prognostica del rischio di reiterazione. Sul terzo, il TAR ha considerato adeguata la motivazione complessiva dell’atto, che collegava la durata biennale alla gravità concreta dell’episodio e al profilo personale del destinatario; la durata, compresa tra il minimo di un anno e il massimo di cinque, non risultava manifestamente illogica o sproporzionata. Ricorso respinto; spese integralmente compensate per la peculiarità della vicenda.

Norme richiamate

  • art. 6 l. 401/1989

    Il DASPO costituisce una misura di prevenzione amministrativa, fondata su una valutazione prognostica della pericolosità del destinatario. Per la sua adozione non è richiesta la prova della condotta oltre ogni ragionevole dubbio, propria del giudizio penale, ma è sufficiente che elementi di fatto gravi, precisi e concordanti, valutati secondo la regola del più probabile che non, consentano ragionevolmente di ascrivere la condotta al soggetto attinto dalla misura.

    Il DASPO è una misura preventiva, non sanzionatoria, e l’attribuzione della condotta può fondarsi su elementi gravi, precisi e concordanti valutati secondo il criterio del più probabile che non, senza raggiungere lo standard probatorio penale.

  • art. 6, comma 5, l. 401/1989

    L’art. 6, comma 5, della legge n. 401 del 1989 rimette all’Autorità di pubblica sicurezza la determinazione della durata del divieto entro l’intervallo compreso, per l’ipotesi ordinaria, tra uno e cinque anni. La scelta è sindacabile per manifesta illogicità, irragionevolezza o sproporzione e, quando supera il minimo, deve trovare nel provvedimento una motivazione, anche sintetica, correlata alla gravità dell’episodio o alla pericolosità in concreto del destinatario.

    La durata del DASPO è determinata dall’autorità di pubblica sicurezza entro i limiti di legge; se superiore al minimo, deve essere motivata, anche sinteticamente, in relazione alla gravità del fatto o alla pericolosità concreta, ed è sindacabile per manifesta illogicità, irragionevolezza o sproporzione.

  • art. 6-ter l. 401/1989

    Il pericolo, pertanto, non è stato desunto dal solo possesso dell’artifizio, pur autonomamente rilevante ai sensi dell’art. 6-ter della legge n. 401 del 1989, ma dalle sue concrete modalità di impiego: l’emissione di fumo in mezzo alla tifoseria, l’ostacolo alla sorveglianza e all’intervento delle Forze dell’Ordine e la conseguente difficoltà di individuare tempestivamente eventuali situazioni critiche in un luogo affollato.

    Ai fini della valutazione di pericolosità, il possesso dell’artifizio può essere autonomamente rilevante, ma nel caso deciso il giudizio sul rischio concreto è stato fondato soprattutto sulle modalità d’impiego e sui loro effetti in un luogo affollato.

Massime di principio

  • Il DASPO è una misura di prevenzione amministrativa basata su una prognosi di pericolosità; l’attribuzione della condotta può essere fondata su elementi gravi, precisi e concordanti secondo il criterio del più probabile che non, senza richiedere la prova oltre ogni ragionevole dubbio propria del processo penale.
  • L’archiviazione penale per insufficienza degli elementi necessari a formulare una ragionevole previsione di condanna non esclude, di per sé, che i medesimi elementi siano sufficienti per l’accertamento amministrativo richiesto ai fini del DASPO, poiché i due giudizi applicano parametri probatori differenti.
  • La pericolosità rilevante per il DASPO non richiede che si siano già verificati lesioni, danni o interruzioni dell’evento; deve però essere desunta dalle concrete modalità della condotta e dalla loro idoneità a generare allarme o pericolo, non dal solo richiamo astratto alla tipologia dell’oggetto utilizzato.
  • La durata del DASPO superiore al minimo legale deve essere motivata, anche sinteticamente, in relazione alla gravità concreta dell’episodio o alla pericolosità del destinatario; la scelta è sindacabile per manifesta illogicità, irragionevolezza o sproporzione.

Come è indicizzato

MaterieMisure prefettizie di sicurezza
RamiAntimafia, sicurezza e ordine pubblico
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaProporzionalità e ragionevolezzaDifetto di istruttoria

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