Sentenza n. 3413/2026 - Milano, Sezione 3
per l'ottemperanza al giudicato formatosi in relazione alla sentenza 5 maggio 2025 n. 3056 del Tribunale di Milano Sezione Lavoro.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, che aveva accertato il diritto alla carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione e condannato il Ministero al pagamento delle somme dovute
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza, ai sensi dell'art. 114 c.p.a., deducendo la mancata esecuzione da parte del Ministero di una sentenza del Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, munita di formula esecutiva, ritualmente notificata e passata in giudicato. La sentenza civile aveva riconosciuto il diritto della ricorrente a usufruire della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente per le annualità indicate nel titolo, condannando il Ministero al pagamento delle somme ivi determinate. Nonostante il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14 del d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997, il Ministero non aveva effettuato alcun pagamento, neppure parziale. Il Ministero si è costituito chiedendo il rigetto con un atto di mera forma, senza contestare l'esistenza, l'ammontare o l'esigibilità del credito e senza fornire indicazioni sull'andamento della procedura di pagamento.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, rilevando che il titolo giudiziale era passato in giudicato, era stato ritualmente notificato e che era decorso il termine dilatorio di 120 giorni per il pagamento da parte dell'amministrazione. La documentazione prodotta e le dichiarazioni della ricorrente dimostravano l'assenza di pagamenti, mentre il Ministero non aveva contestato il credito né fornito elementi giustificativi dell'inadempimento. Il Tribunale ha quindi dichiarato l'inottemperanza del Ministero alla sentenza del giudice ordinario e gli ha ordinato di effettuare integralmente i pagamenti entro 90 giorni dalla pubblicazione della sentenza. Per l'eventuale ulteriore inottemperanza, ha nominato commissario ad acta il Direttore della Ragioneria territoriale dello Stato di Milano/Monza/Brianza, con facoltà di delega, assegnandogli un ulteriore termine di 60 giorni dalla comunicazione dell'inottemperanza. Il compenso del commissario è stato ritenuto compreso nella retribuzione dell'amministrazione di appartenenza, trattandosi di attività connessa ai compiti istituzionali. Il Ministero è stato inoltre condannato alle spese di lite, liquidate in euro 800,00 oltre accessori, con distrazione in favore dei difensori antistatari della ricorrente.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Disciplina il giudizio di ottemperanza; il TAR lo applica per accertare l'inottemperanza dell'amministrazione a una sentenza passata in giudicato e impartire le conseguenti prescrizioni esecutive.
art. 14 d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla l. 28 febbraio 1997, n. 30
termine dilatorio di 120 giorni per il pagamento
Il decorso del termine dilatorio per l'adempimento dei debiti pecuniari della pubblica amministrazione consente, in presenza degli ulteriori presupposti, di proporre il giudizio di ottemperanza per la mancata esecuzione del titolo.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza promosso contro una pubblica amministrazione per il pagamento di una somma dovuta in base a una sentenza passata in giudicato, la rituale notificazione del titolo e il decorso del termine dilatorio previsto dalla legge costituiscono presupposti per l'esecuzione coattiva del giudicato.
- L'amministrazione che non contesti né l'an né il quantum del credito e non fornisca elementi sull'adempimento non può impedire l'accertamento dell'inottemperanza quando dagli atti risulti l'assenza di pagamenti.
- Accertata l'inottemperanza, il giudice dell'ottemperanza può assegnare all'amministrazione un termine per l'integrale adempimento e nominare sin d'ora un commissario ad acta per il caso di ulteriore inerzia.
- Quando le funzioni commissariali sono affidate a un dipendente pubblico e risultano connesse ai compiti istituzionali dell'amministrazione di appartenenza, il relativo compenso può essere considerato compreso nella retribuzione già percepita, senza autonoma liquidazione a carico dell'amministrazione inadempiente.
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