Sentenza del 11/11/2015 n. 23058 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il contribuente ha impugnato la sentenza della Commissione tributaria regionale del Piemonte, che aveva respinto il ricorso contro la cartella di pagamento emessa a seguito di un avviso di accertamento relativo all'acquisto di materiale di telefonia da fornitori sammarinesi senza applicazione dell'IVA. Ha dedotto, tra l'altro, la necessità di disapplicare la proroga dei termini di accertamento prevista dalla legge n. 289 del 2002, vizi nella comunicazione dell'udienza e nella sottoscrizione e notificazione dell'appello dell'Agenzia, nonché omessa motivazione sulla richiesta di rimessione in termini per impugnare l'avviso di accertamento.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Il primo motivo è stato dichiarato inammissibile perché le questioni relative ai termini di accertamento dovevano essere dedotte contro l'avviso di accertamento originario e non per la prima volta contro la cartella. Il secondo motivo è stato ritenuto infondato: il contribuente non era costituito in appello, la sottoscrizione dell'appello da parte del capo del reparto competente era valida anche senza specifica delega e non è stata provata la necessità del deposito dell'atto presso la Commissione tributaria provinciale. Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile perché il contribuente, rimasto contumace in appello, non aveva riproposto le questioni non accolte in primo grado, con conseguente presunzione di rinuncia. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali, liquidate in 3.000 euro, oltre eventuali spese prenotate a debito.
Norme richiamate
D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 31
L'avviso della data di trattazione della causa deve essere comunicato alle parti costituite.
L'obbligo di comunicazione dell'udienza riguarda le parti che si sono costituite nel giudizio; poiché il contribuente non si era costituito in appello, non poteva lamentare l'omessa comunicazione.
D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, artt. 10 e 11, comma 2
L'ufficio locale dell'Agenzia delle Entrate è parte processuale e può stare in giudizio tramite il direttore o il preposto al reparto competente, la cui legittimazione si presume senza necessità di produrre una delega specifica, salvo contestazione e prova dell'estraneità all'ufficio o dell'usurpazione del potere di impugnazione.
D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 53, comma 2
Il deposito dell'atto di appello presso la segreteria della Commissione tributaria provinciale è richiesto, a pena di inammissibilità, soltanto in determinate ipotesi di notificazione, in particolare quando l'appello è notificato direttamente tramite raccomandata con avviso di ricevimento ai sensi dell'art. 16, comma 3.
D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 56
Le questioni ed eccezioni non accolte dalla sentenza di primo grado e non espressamente riproposte in appello si intendono rinunciate.
La regola si applica anche al contribuente non costituito in appello: le questioni non riproposte tempestivamente si considerano abbandonate e non possono essere esaminate in cassazione.
D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 16, commi 3 e 4
Le diverse modalità di notificazione dell'atto tributario determinano differenti obblighi processuali, tra cui l'eventuale deposito della copia dell'appello presso la segreteria del giudice che ha emesso la sentenza impugnata.
Codice di procedura civile, art. 360, comma 1, n. 3
Il motivo di ricorso per cassazione relativo alla violazione o falsa applicazione di norme di diritto non consente di introdurre per la prima volta questioni che avrebbero dovuto essere fatte valere contro l'atto impositivo originario.
Legge n. 289 del 2002, art. 10
La contestazione della proroga dei termini di accertamento doveva essere proposta tempestivamente contro l'avviso di accertamento; non può essere fatta valere autonomamente contro la successiva cartella di pagamento.
Sentenza Corte di giustizia UE 17 luglio 2008, causa C-132/06
Il contribuente pretendeva che gli effetti della pronuncia incidessero sulla proroga dei termini di accertamento, ma la questione è stata dichiarata inammissibile perché non dedotta nel momento processuale corretto.
Massime di principio
- Le contestazioni relative alla tempestività, validità o legittimità dell'avviso di accertamento devono essere proposte contro l'avviso stesso; una volta divenuto definitivo per mancata impugnazione, tali questioni non possono normalmente essere recuperate impugnando la cartella, salvo vizi propri della cartella.
- Nel processo tributario è essenziale costituirsi tempestivamente in appello e riproporre tutte le domande e le eccezioni non accolte in primo grado; in caso contrario, tali questioni possono essere considerate rinunciate.
- L'omessa comunicazione dell'udienza non è normalmente censurabile dalla parte che non si è costituita nel giudizio di appello, poiché l'avviso è dovuto alle parti costituite.
- La sottoscrizione dell'atto di appello da parte del responsabile del reparto competente dell'Agenzia delle Entrate è generalmente valida anche senza produzione di una delega specifica, salvo contestazione concreta e prova dell'assenza di potere o dell'estraneità all'ufficio.
- L'obbligo di depositare una copia dell'appello presso la segreteria del giudice di primo grado dipende dalla modalità con cui l'appello è stato notificato; prima di eccepire l'inammissibilità occorre dimostrare che ricorressero concretamente i presupposti del deposito.
- In cassazione non possono essere esaminate questioni nuove, questioni già rinunciate o censure che richiedano una rivalutazione dei fatti senza che siano stati indicati specifici errori giuridici della sentenza impugnata.
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