Cassazione Civile, Ordinanza n. 27807/2023 del 02/10/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato l'estinzione dell'intero giudizio, sia quanto al ricorso per cassazione dell'Agenzia delle entrate sia quanto all'impugnazione proposta dalla società avverso il diniego di definizione agevolata, ritenendo cessata la materia del contendere. Ha inoltre disposto la compensazione integrale delle spese.
Esito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La lite originava da un avviso di accertamento per l'anno d'imposta 2004 con cui l'Amministrazione finanziaria aveva negato il diritto alla detrazione IVA relativo all'acquisto di un complesso immobiliare. La contribuente aveva impugnato l'atto: il giudice di primo grado aveva respinto il ricorso, mentre la CTR aveva accolto l'appello della società. L'Agenzia aveva quindi proposto ricorso per cassazione con tre motivi contro la sentenza regionale. Nel corso del giudizio di legittimità la società aveva chiesto la sospensione per aderire alla definizione agevolata delle liti pendenti ex d.l. n. 119/2018; successivamente aveva presentato domanda di definizione, ma l'Amministrazione aveva opposto diniego, poi impugnato dalla società. In seguito, l'Avvocatura dello Stato ha comunicato che la contribuente era stata rimessa in termini per eseguire i versamenti mediante ravvedimento operoso ex art. 13 d.lgs. n. 472/1997 e che i pagamenti erano stati effettuati; la società ha aderito a tale istanza e ha rinunciato a sua volta al proprio ricorso, chiedendo la compensazione delle spese.
Norme richiamate
d.l. n. 119/2018
richiamato come base della definizione agevolata della controversia tributaria pendente
art. 13 del D.Lgs. n. 472/1997
richiamato in relazione al ravvedimento operoso utilizzato per rimettere in termini la contribuente e consentire i versamenti dovuti
cessazione della materia del contendere
individuata come causa di estinzione dell'intero giudizio a seguito dell'intervenuta definizione della lite
Massime di principio
- Quando, nel corso del giudizio, la controversia tributaria viene definita mediante integrale adempimento degli oneri previsti per la definizione agevolata, viene meno l'interesse alla decisione e il giudizio si estingue per cessazione della materia del contendere.
- La rinuncia del contribuente al proprio ricorso avverso il diniego della definizione agevolata, unitamente alla sopravvenuta regolarizzazione dei versamenti richiesti, consente di dichiarare estinto l'intero processo anche con riguardo al ricorso principale pendente in Cassazione.
- In presenza di sopravvenuta definizione della lite, la Corte può compensare le spese di tutti i gradi e del giudizio di legittimità.
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