Cassazione Civile, Ordinanza n. 25039/2025 del 11/09/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (lavoratori)
La controversia
Alcuni dipendenti infermieri di una ASL, addetti presso un ospedale con qualifica di collaboratore professionale sanitario, avevano chiesto il pagamento della retribuzione per il tempo impiegato a indossare e dismettere la divisa di lavoro. La Corte d'appello aveva rigettato le domande di alcuni ricorrenti ritenendo, per una parte di essi, operante il giudicato esterno formatosi su una precedente decisione relativa a un periodo diverso; per un altro ricorrente aveva riconosciuto 15 minuti complessivi per la continuità assistenziale; per altri aveva negato il diritto sul rilievo che non erano turnisti né addetti alla continuità assistenziale. In cassazione sono stati proposti sette motivi: violazione del giudicato ex art. 2909 c.c.; violazione dell'art. 112 c.p.c. per asserita ultrapetizione o mutamento della domanda; erronea individuazione della disciplina applicabile e irrilevanza dei regolamenti aziendali; violazione delle regole di interpretazione dei regolamenti; violazione della disciplina europea e interna sull'orario di lavoro e dell'art. 26 CCNL Sanità; mancata retribuzione dei tempi tuta e del passaggio consegne; mancata ammissione di prove testimoniali.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo, ritenendo insussistente il giudicato esterno perché la precedente sentenza riguardava un diverso periodo e una diversa questione di fatto e di diritto, avendo escluso in quel processo l'esistenza di qualsiasi regolamentazione aziendale sulle operazioni di vestizione/svestizione. Ha inoltre accolto il sesto motivo limitatamente ai ricorrenti per i quali la Corte d'appello aveva escluso il diritto solo perché non turnisti o non addetti alla continuità assistenziale, affermando che il punto decisivo non è la qualifica astratta ma l'effettivo svolgimento in orario di lavoro di tempi di vestizione/svestizione non già remunerati. Ha rigettato gli altri motivi, ritenendo non irrazionale l'interpretazione dei regolamenti aziendali che attribuiva un forfait di 15 minuti comprensivo dei tempi tuta e del cambio consegne per il personale di continuità assistenziale, e ha assorbito il settimo motivo. La causa è stata cassata con rinvio alla stessa Corte d'appello per i necessari accertamenti in fatto sulla posizione dei ricorrenti interessati.
Norme richiamate
art. 2909 c.c.
Il giudicato copre il dedotto e il deducibile solo con riguardo al medesimo oggetto; non opera se il nuovo giudizio concerne un diverso periodo e una diversa base fattuale e giuridica.
art. 112 c.p.c.
La censura di ultrapetizione o di corrispondenza tra chiesto e pronunciato è infondata quando il giudice di merito decide la domanda attribuendo ai tempi di lavoro una diversa qualificazione giuridica senza alterare il petitum sostanziale.
art. 1324 c.c.
L'atto unilaterale regolamentare della ASL è soggetto, in quanto compatibile, alle regole di interpretazione del contratto.
artt. 1362, comma 1 e 2, c.c.
L'interpretazione dei regolamenti aziendali è censurabile in cassazione solo per violazione delle regole legali di ermeneutica; non basta che sia possibile una diversa lettura.
art. 1367 c.c.
Tra le possibili letture va preferita quella che attribuisce al testo un significato coerente e non irrazionale, specie quando il dato testuale è impreciso.
Direttiva 93/104/CEE
Richiamata come fonte europea sull'organizzazione dell'orario di lavoro, in coerenza con la nozione di tempo di lavoro.
d.lgs. n. 66/2003
Il tempo di lavoro è qualsiasi periodo in cui il lavoratore sia al lavoro, a disposizione del datore di lavoro e nell'esercizio della sua attività o delle sue funzioni.
art. 26 CCNL Comparto Sanità Pubblica 7.4.1999
La contrattazione collettiva richiamata non disciplinava espressamente i tempi di vestizione e svestizione.
art. 5 CCNL Comparto Sanità Pubblica 10.4.2008
Richiamato dalla parte ricorrente per sostenere che la disciplina collettiva non comprendeva i tempi tuta.
art. 27 CCNL 2016-2018
Valutato come parametro sopravvenuto che mostra la possibilità di una regolazione unitaria e forfaitaria dei tempi preparatori, senza escludere in astratto la remunerabilità dei tempi tuta.
art. 360, n. 3 c.p.c.
È il parametro di deduzione dei motivi di violazione di legge e di falsa applicazione delle norme sostanziali o processuali.
art. 360, n. 4 c.p.c.
È richiamato per le censure di nullità della sentenza e violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato.
art. 360 bis, n. 1 c.p.c.
La censura è scrutinata alla luce della conformità della decisione ai principi già affermati dalla giurisprudenza di legittimità.
artt. 253 e 437 c.p.c.
Richiamati in relazione alla mancata ammissione di prova testimoniale nel rito del lavoro.
Massime di principio
- Il giudicato esterno preclude la nuova decisione solo quando il secondo giudizio abbia il medesimo oggetto sostanziale e presupponga le stesse questioni di fatto e di diritto già definite; se mutano il periodo considerato o la base regolamentare, il ne bis in idem non opera.
- I tempi di vestizione e svestizione imposti da esigenze organizzative, di igiene e sicurezza e svolti nel luogo di lavoro possono integrare a tutti gli effetti tempo di lavoro retribuibile.
- Nel servizio sanitario anche il cambio consegne, quando connesso alla presa in carico del paziente e alla continuità assistenziale, è tempo di lavoro da remunerare.
- La contrattazione collettiva o i regolamenti aziendali possono legittimamente quantificare in modo unitario e forfettario tempi contigui e difficilmente misurabili separatamente, purché la misura non sia irragionevole o manifestamente inadeguata.
- L'interpretazione dei regolamenti aziendali e degli atti unilaterali del datore di lavoro è sindacabile in cassazione solo per violazione delle regole legali di ermeneutica, non per il solo fatto che sia possibile una lettura alternativa.
- Ai fini della retribuibilità dei tempi tuta non è निर्णisivo che il lavoratore sia formalmente turnista o meno: conta accertare in concreto se quei tempi siano stati effettivamente imposti e non già compresi e remunerati nell'orario di lavoro.
- Quando la sentenza di merito omette gli accertamenti necessari sulla concreta inclusione e remunerazione dei tempi preparatori della prestazione, la decisione deve essere cassata con rinvio per nuovo esame di fatto.
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