Sentenza n. 8198/2026 - Roma, Sezione 2
per l'annullamento, previa sospensione dell’efficacia, - diniego della richiesta di visto di studio - immatricolazione emesso dall'Ambasciata d'Italia a Dakka (Bangladesh) il 11.09.2022 e notificato in pari data.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego del visto d’ingresso per studio finalizzato all’immatricolazione, adottato dall’Ambasciata d’Italia a Dacca
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il diniego del visto di studio chiedendone l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia. Il Ministero resistente ha eccepito l’inammissibilità del ricorso per nullità della procura alle liti, rilasciata all’estero senza le formalità richieste. Il TAR ha rilevato d’ufficio il possibile profilo di inammissibilità e ha verificato che la procura notarile rilasciata in Bangladesh non risultava legalizzata dalle autorità diplomatiche o consolari italiane. Poiché, alla data di proposizione del ricorso, il Bangladesh non era ancora aderente alla Convenzione dell’Aja sull’apostille, la procura avrebbe dovuto essere legalizzata secondo le forme applicabili agli atti formati in Stati esteri non aderenti alla Convenzione. Il Collegio ha inoltre esaminato la possibilità di sanatoria e di rimessione in termini per errore scusabile, considerando che l’Adunanza Plenaria, con sentenza n. 11 del 2025, aveva escluso l’applicabilità al processo amministrativo dell’art. 182, comma 2, c.p.c. e aveva qualificato la procura speciale come necessariamente anteriore alla redazione e notificazione del ricorso. Nonostante il rinvio concesso e l’invito a procedere alla legalizzazione tramite il Consolato d’Italia a Dacca, il ricorrente non ha depositato una procura legalizzata.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile, senza esaminare il merito del diniego del visto. Ha ritenuto che la procura rilasciata all’estero, in assenza di legalizzazione, non fosse idonea a conferire valida rappresentanza processuale al difensore. Ne consegue che la sottoscrizione del ricorso da parte di un difensore privo di valida procura non integra la sottoscrizione giuridicamente richiesta dall’art. 40, comma 1, lett. g), c.p.a.; il ricorso è quindi nullo ai sensi dell’art. 44, comma 1, lett. a), c.p.a. e il giudizio non può considerarsi validamente instaurato. Il Collegio ha escluso la sanatoria del vizio originario, richiamando il principio dell’Adunanza Plenaria secondo cui l’art. 182, comma 2, c.p.c. non è applicabile al processo amministrativo. Ha ritenuto astrattamente prospettabile l’errore scusabile per i ricorsi proposti prima della pubblicazione della pronuncia dell’Adunanza Plenaria, ma ha rilevato che, nel caso concreto, la procura legalizzata non era stata comunque depositata. Le spese di lite sono state compensate in ragione della peculiarità delle questioni.
Norme richiamate
art. 12 l. 31 maggio 1995, n. 218
Il processo civile che si svolge in Italia è regolato dalla legge italiana
La procura utilizzata in un giudizio celebrato in Italia è disciplinata dalla legge processuale italiana anche quando sia stata rilasciata all’estero.
art. 40, comma 1, lett. g), c.p.a.
Il ricorso amministrativo deve essere sottoscritto dal difensore munito di procura speciale; la sottoscrizione rilevante è quella del difensore già validamente munito della procura o della parte abilitata a stare in giudizio personalmente.
art. 44, comma 1, lett. a), c.p.a.
La mancanza della sottoscrizione giuridicamente intesa determina la nullità del ricorso e ne comporta l’inammissibilità.
art. 35, comma 1, c.p.a.
Il giudice può rilevare d’ufficio l’inammissibilità del ricorso quando il vizio impedisce una valida instaurazione del giudizio.
art. 83 c.p.c.
con atto pubblico o con scrittura privata autenticata
La procura speciale alle liti deve essere conferita nelle forme pubbliche o autenticata previste dalla legge; tale disciplina è applicabile anche al processo amministrativo.
art. 33 d.P.R. 445/2000
Per gli atti formati all’estero, la sottoscrizione può essere legalizzata dalle rappresentanze diplomatiche o consolari italiane, salvo l’applicazione di convenzioni internazionali.
Convenzione dell’Aja del 5 ottobre 1961
L’apostille può sostituire la legalizzazione per gli atti provenienti dagli Stati aderenti; tale regime non era applicabile alla procura proveniente dal Bangladesh alla data di proposizione del ricorso.
art. 182, comma 2, c.p.c.
Secondo il principio richiamato dell’Adunanza Plenaria, la disposizione non esprime un principio generale applicabile al processo amministrativo e non consente la sanatoria della procura originariamente nulla o inesistente.
art. 73 c.p.a.
Il giudice deve avvisare le parti della possibile rilevazione d’ufficio del profilo di inammissibilità posto a fondamento della decisione.
Massime di principio
- Nel processo amministrativo, la procura speciale alle liti rilasciata all’estero deve rispettare le forme di autenticazione e legalizzazione previste dalla legge italiana o dalle convenzioni internazionali applicabili allo Stato di provenienza.
- Per gli atti formati in uno Stato non aderente alla Convenzione dell’Aja sull’apostille, la procura notarile destinata a un giudizio amministrativo italiano deve essere legalizzata dalle competenti autorità diplomatiche o consolari italiane; la mera certificazione del pubblico ufficiale straniero non è sufficiente.
- La procura speciale nel processo amministrativo deve precedere la redazione e la notificazione del ricorso e deve essere valida al momento dell’instaurazione del giudizio; l’art. 182, comma 2, c.p.c. non è applicabile quale regola generale di sanatoria della procura invalida o inesistente.
- La sottoscrizione richiesta dall’art. 40, comma 1, lett. g), c.p.a. ha un significato giuridico e non meramente materiale: essa ricorre soltanto quando il ricorso sia sottoscritto dalla parte abilitata a stare in giudizio personalmente oppure da un difensore già munito di valida procura speciale.
- La mancata legalizzazione della procura determina l’invalidità della rappresentanza processuale e, poiché il difensore non può considerarsi validamente munito di procura, comporta la nullità del ricorso per difetto di sottoscrizione e la sua inammissibilità.
- L’errore scusabile può essere valutato, in via eccezionale, per ricorsi proposti prima della pubblicazione di un nuovo orientamento giurisprudenziale oggettivamente imprevedibile, ma non esonera la parte dall’effettivo perfezionamento e deposito della procura conforme alle forme prescritte.
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