Sentenza n. 15470/2026 - Roma, Sezione 3B
per l’annullamento, ex art. 116 c.p.a., - del provvedimento di diniego espresso (e delle ulteriori determinazioni in esso contenute) emesso dall’Ufficio Scolastico Territoriale di Roma in riscontro all’istanza di accesso del ricorrente, avente ad oggetto le procedure informatizzate di attribuzione delle supplenze da GPS per gli anni scolastici 2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025 (classe di concorso A046), nonché di ogni atto presupposto, connesso e conseguente, con contestuale istanza cautelare volta a ottenere l’immediata ostensione degli atti richiesti e, in subordine, la nomina di commissario ad acta. Con richiesta di ostensione: (i) in via principale, nei limiti “minimi” indefettibili dell’interesse individuale e difensivo (log/tracciati/causali, preferenze lette/non lette e ID di processo relativi alla posizione del ricorrente e alle tornate che lo riguardano); (ii) in via subordinata, nei più ampi limiti dell’istanza originaria, secondo quanto ritenuto compatibile dalla disciplina applicabile, anche con riguardo ai dati di terzi.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Diniego dell’istanza di accesso relativa alle procedure informatizzate di attribuzione delle supplenze da GPS per gli anni scolastici 2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025 e contestuale richiesta di documentazione sull’abilitazione conseguita all’estero
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione scolastica)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il docente aveva chiesto, il 22 novembre 2025, ai sensi della l. 241/1990 e del d.lgs. 33/2013, log e tracciati delle procedure, preferenze considerate o non considerate, disponibilità valutate o scartate, causali del mancato conferimento e nominativi dei docenti collocati successivamente, con riferimento alle supplenze della classe A046 nei tre anni scolastici indicati. L’Ufficio aveva respinto l’istanza ritenendola diretta a un controllo generalizzato e priva di interesse, anche perché il richiedente aveva lavorato nei periodi considerati; aveva inoltre segnalato che alcune informazioni erano già pubblicate online. Il ricorrente ha dedotto la violazione del diritto di difesa e della disciplina sull’accesso, contestando il carattere esplorativo della domanda, sostenendo che i dati pubblicati non comprendevano log e informazioni sul funzionamento del sistema e rilevando di aver lavorato solo a tempo parziale e con decorrenze non coincidenti con l’inizio degli anni scolastici. Ha inoltre impugnato la richiesta di documenti sul titolo abilitativo estero, sostenendo che l’Amministrazione avrebbe dovuto archiviare il relativo procedimento e che la richiesta avesse carattere ritorsivo.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile nella parte relativa alla richiesta di trasmettere la documentazione sull’abilitazione conseguita all’estero: si trattava di un atto di avvio del procedimento, privo di autonoma lesività e quindi non impugnabile. La domanda di accesso è stata respinta perché, per ampiezza e indeterminatezza, richiedeva un’elaborazione di dati riferita alla generalità dei docenti e un’indagine sull’attività ministeriale nell’arco di tre anni, senza individuare documenti specifici né dimostrare un interesse concreto, attuale e specificamente collegato alla posizione del richiedente. È stato quindi ravvisato un controllo generalizzato, vietato dall’art. 24, comma 3, l. 241/1990, e l’assenza del necessario nesso di strumentalità tra documenti e situazione da tutelare, anche sotto il profilo dell’accesso difensivo. Respinta la censura di intento ritorsivo: la richiesta documentale sull’abilitazione è stata ricondotta alle interlocuzioni dell’Amministrazione sulla posizione individuale del docente. Le deduzioni sull’irrilevanza del fatto che il ricorrente avesse comunque lavorato non sono state esaminate nel merito, perché non idonee a superare l’autonoma ragione giustificatrice del diniego. Spese compensate per la novità della questione.
Norme richiamate
art. 24, comma 3, l. 241/1990
Dall’altro, l’istanza va definita come ‘preordinata ad un controllo generalizzato’ dell’operato dell’Amministrazione, non consentita dell’art. 24, comma 3, della legge n. 241 del 1990, atteso che non sono stati richiesti – neppure con le istanze formulate col ricorso in via subordinata - documenti specifici e individuati, ma, in sostanza, è stata avviata un’indagine sull’operato del Ministero in relazione ad un periodo temporale di tre anni.
La disposizione impedisce l’accesso quando la richiesta, priva di specificità e riferita all’attività amministrativa nel suo complesso, è diretta a un controllo generalizzato.
Massime di principio
- È inammissibile l’impugnazione di un atto meramente endoprocedimentale, quale la richiesta di documentazione che avvia un procedimento di verifica, quando esso non produce di per sé una lesione attuale e autonoma.
- L’accesso documentale, anche quando invocato per finalità difensive, richiede che i documenti siano individuati o individuabili e che l’istante dimostri un nesso concreto e necessario tra la documentazione richiesta e la situazione giuridica che intende tutelare.
- Non è consentita una richiesta di accesso che, per indeterminatezza, ampiezza temporale e riferimento alla generalità degli interessati, richieda all’Amministrazione di elaborare dati o svolgere un’indagine complessiva sul proprio operato.
- Il generico richiamo a esigenze difensive, anche in vista di un eventuale giudizio futuro, non basta a fondare l’accesso: occorre un vaglio motivato del nesso di strumentalità necessaria tra i documenti richiesti e la situazione da curare o tutelare.
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