Cassazione Civile, Ordinanza n. 15633/2025 del 11/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (debitore)
La controversia
La controversia origina da un decreto ingiuntivo emesso per il pagamento del saldo di un corrispettivo per opere fatturate. Il decreto veniva opposto; in primo grado l'opposizione era accolta solo in parte, con condanna al pagamento di una somma minore rispetto a quella ingiunta e con regolazione parziale delle spese. In appello il debitore opponente otteneva un'ulteriore riduzione della somma dovuta, perché il Tribunale riteneva fondate sia le contestazioni sulla duplicazione di importi nella pretesa creditoria sia quelle relative al risarcimento riconosciuto per vizi delle opere, oltre a riformare integralmente la disciplina delle spese. Il soccombente in appello proponeva ricorso per cassazione con due motivi: il primo denunciava violazione degli artt. 91 e 92, comma 2, c.p.c. per la regolazione delle spese di primo e secondo grado, sostenendo che, poiché la pretesa monitoria era stata comunque riconosciuta in parte fondata, le spese avrebbero dovuto gravare sulla controparte; il secondo denunciava violazione dell'art. 112 c.p.c., assumendo che il giudice d'appello non si fosse pronunciato su alcune domande accessorie, come quelle relative alla tassa di registrazione della sentenza e del decreto ingiuntivo.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile perché proposto oltre il termine semestrale di cui all'art. 327 c.p.c.: la sentenza d'appello era stata pubblicata l'8 aprile 2022, il termine scadeva l'8 novembre 2022 e il ricorso per cassazione è stato notificato il 13 febbraio 2023. Conseguentemente la Corte ha condannato il ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità in favore del controricorrente e ha dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002, se dovuto.
Norme richiamate
richiamato dal ricorrente per contestare la condanna alle spese, ma il motivo non è esaminato nel merito per l'inammissibilità del ricorso
richiamato dal ricorrente per contestare la compensazione delle spese di primo grado e la condanna alle spese di appello
richiamato per dedotta omessa pronuncia su domande accessorie
applicato quale termine semestrale di impugnazione, scaduto prima della notificazione del ricorso
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
consente di dare atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di ricorso dichiarato inammissibile
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
richiamato per il parametro dell'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato
art. 1, comma 17, l. 24 dicembre 2012, n. 228
norma che ha introdotto il comma 1-quater dell'art. 13 del d.P.R. 115/2002
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione è inammissibile se proposto oltre il termine semestrale di cui all'art. 327 c.p.c., rilevabile anche d'ufficio quando i dati temporali emergano dagli atti.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, il giudice di legittimità condanna la parte ricorrente alle spese del giudizio e può dare atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.
- Le censure sul governo delle spese e sull'asserita omessa pronuncia non possono essere esaminate nel merito se l'impugnazione è tardiva e quindi inammissibile.
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