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Cassazione Civile, Ordinanza n. 15633/2025 del 11/06/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (debitore)

La controversia

La controversia origina da un decreto ingiuntivo emesso per il pagamento del saldo di un corrispettivo per opere fatturate. Il decreto veniva opposto; in primo grado l'opposizione era accolta solo in parte, con condanna al pagamento di una somma minore rispetto a quella ingiunta e con regolazione parziale delle spese. In appello il debitore opponente otteneva un'ulteriore riduzione della somma dovuta, perché il Tribunale riteneva fondate sia le contestazioni sulla duplicazione di importi nella pretesa creditoria sia quelle relative al risarcimento riconosciuto per vizi delle opere, oltre a riformare integralmente la disciplina delle spese. Il soccombente in appello proponeva ricorso per cassazione con due motivi: il primo denunciava violazione degli artt. 91 e 92, comma 2, c.p.c. per la regolazione delle spese di primo e secondo grado, sostenendo che, poiché la pretesa monitoria era stata comunque riconosciuta in parte fondata, le spese avrebbero dovuto gravare sulla controparte; il secondo denunciava violazione dell'art. 112 c.p.c., assumendo che il giudice d'appello non si fosse pronunciato su alcune domande accessorie, come quelle relative alla tassa di registrazione della sentenza e del decreto ingiuntivo.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile perché proposto oltre il termine semestrale di cui all'art. 327 c.p.c.: la sentenza d'appello era stata pubblicata l'8 aprile 2022, il termine scadeva l'8 novembre 2022 e il ricorso per cassazione è stato notificato il 13 febbraio 2023. Conseguentemente la Corte ha condannato il ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità in favore del controricorrente e ha dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002, se dovuto.

Norme richiamate

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione è inammissibile se proposto oltre il termine semestrale di cui all'art. 327 c.p.c., rilevabile anche d'ufficio quando i dati temporali emergano dagli atti.
  • Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, il giudice di legittimità condanna la parte ricorrente alle spese del giudizio e può dare atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.
  • Le censure sul governo delle spese e sull'asserita omessa pronuncia non possono essere esaminate nel merito se l'impugnazione è tardiva e quindi inammissibile.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di lite
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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