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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 6314/2024 del 13/02/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente impugnava il rigetto della domanda di riparazione ai sensi dell'art. 314 c.p.p. per la detenzione cautelare subita in eccedenza rispetto alla pena definitivamente inflitta. Scarlato era stato trattenuto in carcere dall'8/11/2013 al 12/06/2014 e agli arresti domiciliari dal 13/06/2014 al 25/05/2016, per un totale eccedente la pena definitiva (anni 1 mesi 4 e giorni 20) di anni 1 mesi 8 e giorni 26. La Corte d'Appello aveva negato la riparazione ritenendo sussistente una condotta ostativa per colpa grave del ricorrente; la difesa lamentava motivazione apodittica e la mancata indicazione di quali specifiche condotte avessero inciso sulla protrazione della detenzione, nonché sollevava la questione della riqualificazione del reato (art. 73 d.P.R. 309/90 comma 5) che aveva ridotto la pena.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, annullando l'ordinanza impugnata e rinviando alla Corte d'Appello di Catanzaro perché nei nuovi giudizi valuti nuovamente la sussistenza della condizione ostativa alla riparazione. La Cassazione ha rilevato che la Corte territoriale non ha adeguatamente motivato quali comportamenti dolosi o gravemente colposi del ricorrente avessero effettivamente contribuito alla protrazione della detenzione; ha altresì precisato che il giudizio svolto dalla Corte della riparazione doveva limitarsi al tema devoluto con la domanda (la durata eccedente) e non alla diversa questione dell'ingiustizia formale derivante dalla riqualificazione, salvo che questa fosse stata espressamente dedotta. Pertanto l'ordinanza è stata annullata e il giudizio rimesso per nuovo esame.

Norme richiamate

  • art. 314 cod. proc. pen.

    Disciplina della riparazione per ingiusta detenzione: riconosce il diritto all'equa riparazione quando la detenzione cautelare eccede la pena definitiva, salvo che nella condotta del richiedente sussistano dolo o colpa grave che abbiano inciso sulla protrazione della misura; richiede adeguata motivazione del giudice in caso di diniego.

  • art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309

    Norma sostanziale in materia di stupefacenti; nel caso è stata richiamata la riqualificazione da comma 1 a comma 5 che ha determinato una pena finale molto più bassa rispetto alla detenzione cautelare subita.

  • artt. 273 e 280 cod. proc. pen.

    Norme richiamate nella motivazione relativa alle condizioni di applicabilità delle misure cautelari (in particolare in ordine all'ammissibilità della custodia in carcere): la Corte ha osservato che la questione della applicabilità della custodia in carcere alla fattispecie riqualificata non era stata dedotta nella domanda di riparazione, perciò non poteva essere sindacata oltre i limiti del petitum.

  • art. 3 Cost.

    Principio di uguaglianza/ragionevolezza richiamato dalla Corte Costituzionale nella declaratoria di illegittimità parziale dell'art. 314 c.p.p. (Corte Cost. n.219/2008): la differenza tra prosciolto e condannato non può automaticamente precludere il diritto alla riparazione se la detenzione eccede la pena.

  • Giurisprudenza costituzionale e di legittimità (Corte Cost. n.219/2008; Cass. sez. Un. n.4187/2008 e successive pronunce)

    La giurisprudenza ha affermato che il diritto alla riparazione sussiste anche quando la detenzione cautelare eccede la pena definitiva; tuttavia il diritto può essere escluso se emergono comportamenti dolosi o gravemente colposi del richiedente che abbiano inciso sulla protrazione della misura. Inoltre la motivazione del diniego deve indicare gli specifici comportamenti rilevanti.

Massime di principio

  • La detenzione cautelare superiore alla pena definitiva può dare diritto alla riparazione ex art. 314 c.p.p., ma il diritto non è automatico: può essere escluso se nella condotta del detenuto sono individuabili dolo o colpa grave che hanno contribuito alla protrazione della restrizione.
  • Il giudice che nega la riparazione per condotta ostativa deve motivare concretamente quali atti o comportamenti del ricorrente sono stati dolosi o gravemente colposi e in che modo hanno inciso sulla durata della detenzione; il mero rinvio al compendio probatorio o alla sentenza di condanna è insufficiente.
  • La domanda di riparazione vincola il perimetro del sindacato giudiziale: vanno esaminate le questioni effettivamente dedotte (es. eccedenza di durata) e non possono essere decise questioni estranee non sollevate (es. ingiustizia formale per riqualificazione), salvo che siano state espressamente prospettate.
  • La riqualificazione del reato e la consistente riduzione della pena sono elementi che favoriscono il ricorrente nella richiesta di riparazione, ma non esonerano automaticamente il giudice dalla necessità di accertare e motivare l'eventuale condotta ostativa imputabile al detenuto.
  • In caso di motivazione apparente o carente del diniego di riparazione la Corte di legittimità annulla e rinvia perché venga svolto un nuovo esame con motivazione adeguata; il rinvio non equivale a un riconoscimento automatico del ristoro.
  • Nella quantificazione dell'indennizzo il giudice deve tenere conto del diverso grado di sofferenza tra chi è innocente e chi è colpevole, come previsto dalla giurisprudenza costituzionale e di legittimità.

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