Ordinanza n. 35/2026 - Palermo, Sezione 2
per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia: - della delibera del Consiglio di Amministrazione n. 70 del 17.11.2025 che ha disposto la sospensione in autotutela ex art. 21 quater L. 241/90, per la durata massima di 45 giorni, del procedimento afferente alla procedura di reclutamento per il S.A.D. AFAM018 Pianoforte e ha dichiarato annullati gli stessi provvedimenti senza ulteriore formalità da parte del C.d.A., onerando il Responsabile del procedimento di adottare i conseguenziali provvedimenti di sua competenza; - della delibera del Consiglio di Amministrazione n. 73 del 5.12.2025 che nel ratificare la determinazione presidenziale prot. n. 2239 del 28.11.2025 ha disposto che il Responsabile del procedimento selettivo per il S.A.D. AFAM018 Pianoforte intervenga in autotutela, a completamento delle disposizioni richiamate nella nota, secondo quanto richiesto nelle note M.U.R. indicate nel provvedimento stesso; nonché di ogni altro atto presupposto, conseguenziale e comunque connesso;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: delibere del Consiglio di amministrazione che hanno sospeso in autotutela e disposto l'annullamento della procedura di reclutamento per il S.A.D. AFAM018 Pianoforte, nonché la successiva attivazione degli interventi in autotutela richiesti dal Ministero
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione procedente)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare, la delibera del Consiglio di amministrazione n. 70 del 17 novembre 2025, con cui il Conservatorio ha disposto, ai sensi dell'art. 21-quater l. 241/1990, la sospensione in autotutela per la durata massima di 45 giorni del procedimento di reclutamento per il S.A.D. AFAM018 Pianoforte, dichiarando l'annullamento dei relativi provvedimenti e demandando al responsabile del procedimento gli atti conseguenti. È stata inoltre impugnata la delibera n. 73 del 5 dicembre 2025, con cui il Consiglio di amministrazione ha ratificato la determinazione presidenziale del 28 novembre 2025 e disposto che il responsabile del procedimento intervenisse ulteriormente in autotutela secondo le indicazioni contenute nelle note ministeriali richiamate. Il testo dell'ordinanza non espone analiticamente i singoli motivi di ricorso, ma evidenzia la questione relativa alla legittimità e agli effetti degli atti di sospensione e annullamento della procedura alla luce della disciplina temporale applicabile al reclutamento dei docenti destinati a prestare servizio nell'anno accademico 2025/2026.
La decisione
Il TAR ha respinto la domanda cautelare ai sensi dell'art. 55 c.p.a. Rilevato che, anche a prescindere dalla possibile natura endoprocedimentale degli atti impugnati, il ricorso non appare assistito da sufficiente fumus boni iuris, il Collegio ha ritenuto che il reclutamento dei docenti destinati al servizio nell'anno accademico 2025/2026 dovesse avvenire entro ottobre 2025 in applicazione del combinato disposto degli artt. 4, comma 4, e 17, comma 8, d.P.R. n. 83/2024. Tale conclusione è stata considerata coerente con la disciplina transitoria secondo cui le previgenti norme del d.m. n. 180/2023 si applicavano ai reclutamenti relativi agli anni accademici 2023/2024 e 2024/2025, ai sensi dell'art. 6, comma 4-ter, d.l. n. 198/2022, convertito nella l. n. 14/2023. Non ravvisando quindi un fumus sufficiente, il TAR non ha accolto la sospensione dell'efficacia esecutiva degli atti impugnati. Le spese della fase cautelare sono state compensate tra le parti in ragione della novità della questione.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
Disciplina la tutela cautelare nel processo amministrativo; la domanda di sospensione è stata respinta per insufficienza del fumus boni iuris.
art. 21-quater l. 241/1990
È richiamato quale base normativa della sospensione in autotutela disposta dall'amministrazione, senza una compiuta valutazione definitiva della sua applicabilità.
art. 4, comma 4, d.P.R. n. 83/2024
Concorre, secondo la valutazione cautelare del TAR, a stabilire che il reclutamento dei docenti destinati all'anno accademico 2025/2026 dovesse avvenire entro ottobre 2025.
art. 17, comma 8, d.P.R. n. 83/2024
È interpretato in combinato disposto con l'art. 4, comma 4, quale previsione applicabile al reclutamento dei docenti per l'anno accademico 2025/2026.
art. 6, comma 4-ter, d.l. n. 198/2022, convertito nella l. n. 14/2023
La disciplina transitoria è richiamata per ritenere che le norme previgenti del d.m. n. 180/2023 si applicassero ai reclutamenti relativi soltanto agli anni accademici 2023/2024 e 2024/2025.
d.m. n. 180/2023
Le disposizioni previgenti sono indicate come applicabili, in base alla disciplina transitoria richiamata, ai reclutamenti dei docenti per gli anni accademici 2023/2024 e 2024/2025.
Massime di principio
- In sede cautelare, la domanda di sospensione dell'efficacia di atti amministrativi deve essere respinta quando, anche a un sommario esame, il ricorso non presenta un sufficiente fumus boni iuris.
- La disciplina sopravvenuta in materia di reclutamento dei docenti AFAM si applica ai reclutamenti destinati all'anno accademico 2025/2026, che dovevano essere conclusi entro ottobre 2025 secondo il combinato disposto degli artt. 4, comma 4, e 17, comma 8, d.P.R. n. 83/2024.
- La disciplina previgente del d.m. n. 180/2023, in forza della disciplina transitoria dell'art. 6, comma 4-ter, d.l. n. 198/2022, convertito nella l. n. 14/2023, riguarda i reclutamenti relativi agli anni accademici 2023/2024 e 2024/2025 e non quelli destinati all'anno accademico 2025/2026.
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