Cassazione Penale, Sentenza n. 32686/2023 del 27/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione per cassazione avverso l'ordinanza di conferma della custodia cautelare in carcere adottata in relazione a contestazioni tra cui associazione finalizzata al narcotraffico (art. 74 d.P.R. 309/1990), plurimi reati di importazione di cocaina e corruzione. Le doglianze principali del ricorrente vertevano su: carenza e mera "copia e incolla" della motivazione; insufficiente e non valutata individuazione dell'usuario dei PIN/nickname delle chat Sky ECC; inutilizzabilità o illegittima acquisizione delle chat decriptate provenienti da autorità straniere (ordine europeo di indagine); mancata traduzione e mancanza di atti; applicabilità della disciplina delle intercettazioni (artt. 266 ss. c.p.p.) vs disciplina dell'acquisizione documentale (art. 234-bis c.p.p.); insufficienza della gravità indiziaria e sproporzione della misura cautelare nonostante la preesistente misura domiciliare.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso infondato e lo ha rigettato. Il Collegio ha ritenuto utilizzabili, ai fini cautelari, i messaggi decriptati trasmessi dall'Autorità giudiziaria francese mediante Ordini Europei di Indagine, qualificandoli come dati informatici "freddi"/documentali acquisibili ai sensi dell'art. 234-bis c.p.p., non come flusso intercettato soggetto alla disciplina degli artt. 266 e ss. c.p.p. Ha inoltre ritenuto che il Tribunale per il riesame abbia fornito motivazione sufficiente circa l'identificazione dell'usuario dei PIN (corroborata da elementi anagrafici, contatti telefonici, riferimenti lavorativi e contenuti delle chat) e circa la sussistenza della gravità indiziaria sia per i singoli reati-scopo che per la partecipazione associativa in posizione apicale. Le censure sulla carenza di motivazione, sulla mancata traduzione o sulla mancata acquisizione di specifici atti sono state ritenute prive di effettivo rilievo o di interesse concreto, ovvero come non dimostrate nella misura necessaria a inficiare la utilizzabilità probatoria. Le esigenze cautelari (rischio di recidiva e di inquinamento delle prove) sono state ritenute attuali e adeguate alla misura carceraria adottata.
Norme richiamate
art. 309 cod. proc. pen.
Norma che disciplina il riesame delle misure cautelari: il Tribunale per il riesame è stato adito ex art. 309 per valutare la conferma dell'ordinanza del G.i.p.
art. 234-bis cod. proc. pen.
I dati informatici decriptati trasmessi da autorità estere sono stati qualificati come documenti acquisibili ai sensi di questa norma; la Corte ha ritenuto applicabile tale disciplina alla messaggistica Sky ECC decriptata all'estero
artt. 266 e ss. cod. proc. pen.
Disciplina delle intercettazioni: la Corte ha escluso l'applicabilità di tale disciplina alle chat acquisite ex post e decriptate all'estero, considerandole documenti "freddi" e non flussi comunicativi in corso
art. 125, comma 3, cod. proc. pen.
Prescrive la motivazione dei provvedimenti: la censura di carenza della motivazione è stata valutata e rigettata poiché il Tribunale per il riesame ha fornito motivazioni ritenute sufficienti
art. 273 cod. proc. pen.
Si riferisce ai presupposti per la misura cautelare e alla gravità indiziaria; la Corte ha ritenuto che il giudice del riesame abbia correttamente valutato la gravità indiziaria
art. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
Norma sui delitti in materia di stupefacenti: contestata l'associazione finalizzata al narcotraffico e la Corte ha ritenuto sussistente, in termini cautelari, la rilevanza della contestazione e la presunzione relativa di pericolosità
art. 416-bis cod. pen.
Aggravante di "mafiosità": la Corte ha valutato che la verifica dell'aggravante non produceva nell'immediato utilità tale da rendere rilevante l'impugnazione nel modo prospettato dal ricorrente e ha richiamato la giurisprudenza sul tema
art. 4-bis legge n. 354/1975 (ordinamento penitenziario)
Richiamata in relazione alle conseguenze trattamentali della circostanza aggravante: la Corte osserva che tale disciplina riguarda il trattamento penitenziario in fase esecutiva, non direttamente la fase cautelare
artt. 274, 275 cod. proc. pen.
Norme sulle esigenze cautelari: richiamate in relazione alla necessità di motivare il pericolo di recidiva e di inquinamento delle prove; la Corte ha ritenuto adeguata la motivazione del giudice di merito
art. 191 e 271 cod. proc. pen.
Norme tecniche processuali richiamate in relazione al trattamento della prova informatica e alle fonti probatorie; contestazioni sulle "chat" Sky ECC sono state esaminate alla luce di tali e di altre norme
art. 109 cod. proc. pen.
Principio della lingua italiana degli atti: la mancata traduzione di atti stranieri è stata ritenuta non idonea di per sé a determinare nullità ove non venga dimostrato il pregiudizio probatorio
art. 358 cod. proc. pen.
Dovere del Pubblico Ministero nelle indagini a favore dell'indagato: la censura relativa a supposti atti mancanti è stata ritenuta esplorativa e priva di concreto rilievo
art. 706-102-1 codice di rito penale francese
Citato come base normativa francese per l'acquisizione dei dati informatici decriptati dai server francesi; il materiale è stato acquisito dalle autorità francesi in forza di tale norma
Massime di principio
- I dati informatici decriptati da autorità straniere e trasmessi tramite Ordine Europeo di Indagine possono essere utilizzati nel processo italiano come documenti ai sensi dell'art. 234-bis c.p.p., salvo prova di violazione di norme inderogabili o principi fondamentali dell'ordinamento italiano.
- La disciplina delle intercettazioni (artt. 266 ss. c.p.p.) non è automaticamente applicabile a conversazioni acquisite ex post e decriptate all'estero: in tali casi il materiale può essere qualificato come documentale "freddo" e valutato secondo le regole dell'acquisizione documentale.
- La presunzione di legittimità dell'operato dell'autorità estera nell'ambito della cooperazione UE opera finché la difesa non dimostri, con elementi concreti, che vi siano state irregolarità tali da ledere i principi fondamentali o la catena di conservazione della prova.
- L'identificazione di un soggetto tramite nickname/PIN in chat criptate richiede, per essere affidabile, elementi di corroborazione esterni (contatti telefonici, dati anagrafici, riferimenti lavorativi, dichiarazioni o evidenze materiali); l'assenza di tali elementi può rendere l'attribuzione indiziaria meno solida.
- La difesa che contesti utilizzabilità e integrità della prova digitale deve indicare fatti specifici e concreti (es. parti mancanti, alterazioni, incongruenze testuali) per sequestrare l'onere probatorio e ottenere l'esclusione; censure generiche sono di norma non decisive.
- La verifica dell'esistenza di circostanze aggravanti (es. mafiosità) può essere non decisiva ai fini cautelari quando la loro esclusione non comporti immediata utilità pratica sul "chi" o "quomodo" della misura; tuttavia, se l'aggravante incide sui termini o sul trattamento detentivo, la contestazione è rilevante.
- La procedura del riesame deve dare conto, anche sinteticamente ma concretamente, delle deduzioni difensive: riprodurre passaggi di atti precedenti è tollerabile se il giudice dimostra di avere considerato e valutato le obiezioni critiche della difesa.
- Il precedente stato di detenzione domiciliare non esclude automaticamente la custodia carceraria: occorre valutare se sussistono esigenze cautelari attuali concrete (rischio di recidiva, inquinamento delle prove) e se misure meno afflittive siano idonee a contenerle.
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