Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 32686/2023 del 27/07/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione per cassazione avverso l'ordinanza di conferma della custodia cautelare in carcere adottata in relazione a contestazioni tra cui associazione finalizzata al narcotraffico (art. 74 d.P.R. 309/1990), plurimi reati di importazione di cocaina e corruzione. Le doglianze principali del ricorrente vertevano su: carenza e mera "copia e incolla" della motivazione; insufficiente e non valutata individuazione dell'usuario dei PIN/nickname delle chat Sky ECC; inutilizzabilità o illegittima acquisizione delle chat decriptate provenienti da autorità straniere (ordine europeo di indagine); mancata traduzione e mancanza di atti; applicabilità della disciplina delle intercettazioni (artt. 266 ss. c.p.p.) vs disciplina dell'acquisizione documentale (art. 234-bis c.p.p.); insufficienza della gravità indiziaria e sproporzione della misura cautelare nonostante la preesistente misura domiciliare.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso infondato e lo ha rigettato. Il Collegio ha ritenuto utilizzabili, ai fini cautelari, i messaggi decriptati trasmessi dall'Autorità giudiziaria francese mediante Ordini Europei di Indagine, qualificandoli come dati informatici "freddi"/documentali acquisibili ai sensi dell'art. 234-bis c.p.p., non come flusso intercettato soggetto alla disciplina degli artt. 266 e ss. c.p.p. Ha inoltre ritenuto che il Tribunale per il riesame abbia fornito motivazione sufficiente circa l'identificazione dell'usuario dei PIN (corroborata da elementi anagrafici, contatti telefonici, riferimenti lavorativi e contenuti delle chat) e circa la sussistenza della gravità indiziaria sia per i singoli reati-scopo che per la partecipazione associativa in posizione apicale. Le censure sulla carenza di motivazione, sulla mancata traduzione o sulla mancata acquisizione di specifici atti sono state ritenute prive di effettivo rilievo o di interesse concreto, ovvero come non dimostrate nella misura necessaria a inficiare la utilizzabilità probatoria. Le esigenze cautelari (rischio di recidiva e di inquinamento delle prove) sono state ritenute attuali e adeguate alla misura carceraria adottata.

Norme richiamate

  • art. 309 cod. proc. pen.

    Norma che disciplina il riesame delle misure cautelari: il Tribunale per il riesame è stato adito ex art. 309 per valutare la conferma dell'ordinanza del G.i.p.

  • art. 234-bis cod. proc. pen.

    I dati informatici decriptati trasmessi da autorità estere sono stati qualificati come documenti acquisibili ai sensi di questa norma; la Corte ha ritenuto applicabile tale disciplina alla messaggistica Sky ECC decriptata all'estero

  • artt. 266 e ss. cod. proc. pen.

    Disciplina delle intercettazioni: la Corte ha escluso l'applicabilità di tale disciplina alle chat acquisite ex post e decriptate all'estero, considerandole documenti "freddi" e non flussi comunicativi in corso

  • art. 125, comma 3, cod. proc. pen.

    Prescrive la motivazione dei provvedimenti: la censura di carenza della motivazione è stata valutata e rigettata poiché il Tribunale per il riesame ha fornito motivazioni ritenute sufficienti

  • art. 273 cod. proc. pen.

    Si riferisce ai presupposti per la misura cautelare e alla gravità indiziaria; la Corte ha ritenuto che il giudice del riesame abbia correttamente valutato la gravità indiziaria

  • art. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309

    Norma sui delitti in materia di stupefacenti: contestata l'associazione finalizzata al narcotraffico e la Corte ha ritenuto sussistente, in termini cautelari, la rilevanza della contestazione e la presunzione relativa di pericolosità

  • art. 416-bis cod. pen.

    Aggravante di "mafiosità": la Corte ha valutato che la verifica dell'aggravante non produceva nell'immediato utilità tale da rendere rilevante l'impugnazione nel modo prospettato dal ricorrente e ha richiamato la giurisprudenza sul tema

  • art. 4-bis legge n. 354/1975 (ordinamento penitenziario)

    Richiamata in relazione alle conseguenze trattamentali della circostanza aggravante: la Corte osserva che tale disciplina riguarda il trattamento penitenziario in fase esecutiva, non direttamente la fase cautelare

  • artt. 274, 275 cod. proc. pen.

    Norme sulle esigenze cautelari: richiamate in relazione alla necessità di motivare il pericolo di recidiva e di inquinamento delle prove; la Corte ha ritenuto adeguata la motivazione del giudice di merito

  • art. 191 e 271 cod. proc. pen.

    Norme tecniche processuali richiamate in relazione al trattamento della prova informatica e alle fonti probatorie; contestazioni sulle "chat" Sky ECC sono state esaminate alla luce di tali e di altre norme

  • art. 109 cod. proc. pen.

    Principio della lingua italiana degli atti: la mancata traduzione di atti stranieri è stata ritenuta non idonea di per sé a determinare nullità ove non venga dimostrato il pregiudizio probatorio

  • art. 358 cod. proc. pen.

    Dovere del Pubblico Ministero nelle indagini a favore dell'indagato: la censura relativa a supposti atti mancanti è stata ritenuta esplorativa e priva di concreto rilievo

  • art. 706-102-1 codice di rito penale francese

    Citato come base normativa francese per l'acquisizione dei dati informatici decriptati dai server francesi; il materiale è stato acquisito dalle autorità francesi in forza di tale norma

Massime di principio

  • I dati informatici decriptati da autorità straniere e trasmessi tramite Ordine Europeo di Indagine possono essere utilizzati nel processo italiano come documenti ai sensi dell'art. 234-bis c.p.p., salvo prova di violazione di norme inderogabili o principi fondamentali dell'ordinamento italiano.
  • La disciplina delle intercettazioni (artt. 266 ss. c.p.p.) non è automaticamente applicabile a conversazioni acquisite ex post e decriptate all'estero: in tali casi il materiale può essere qualificato come documentale "freddo" e valutato secondo le regole dell'acquisizione documentale.
  • La presunzione di legittimità dell'operato dell'autorità estera nell'ambito della cooperazione UE opera finché la difesa non dimostri, con elementi concreti, che vi siano state irregolarità tali da ledere i principi fondamentali o la catena di conservazione della prova.
  • L'identificazione di un soggetto tramite nickname/PIN in chat criptate richiede, per essere affidabile, elementi di corroborazione esterni (contatti telefonici, dati anagrafici, riferimenti lavorativi, dichiarazioni o evidenze materiali); l'assenza di tali elementi può rendere l'attribuzione indiziaria meno solida.
  • La difesa che contesti utilizzabilità e integrità della prova digitale deve indicare fatti specifici e concreti (es. parti mancanti, alterazioni, incongruenze testuali) per sequestrare l'onere probatorio e ottenere l'esclusione; censure generiche sono di norma non decisive.
  • La verifica dell'esistenza di circostanze aggravanti (es. mafiosità) può essere non decisiva ai fini cautelari quando la loro esclusione non comporti immediata utilità pratica sul "chi" o "quomodo" della misura; tuttavia, se l'aggravante incide sui termini o sul trattamento detentivo, la contestazione è rilevante.
  • La procedura del riesame deve dare conto, anche sinteticamente ma concretamente, delle deduzioni difensive: riprodurre passaggi di atti precedenti è tollerabile se il giudice dimostra di avere considerato e valutato le obiezioni critiche della difesa.
  • Il precedente stato di detenzione domiciliare non esclude automaticamente la custodia carceraria: occorre valutare se sussistono esigenze cautelari attuali concrete (rischio di recidiva, inquinamento delle prove) e se misure meno afflittive siano idonee a contenerle.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.