Sentenza n. 5602/2026 - Napoli, Sezione 8
PER L'ESATTA OTTEMPERANZA Della Sentenza n. 2360/2024 pubbl. il 28/03/2024 RG n. 14156/2023 del Tribunale di Napoli Sezione Lavoro- passata in giudicato con certificato del 29.01.2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Napoli, Sezione Lavoro, che aveva riconosciuto il diritto al beneficio della Carta elettronica del docente per quattro anni scolastici
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha proposto ricorso per l'esatta ottemperanza della sentenza del Tribunale di Napoli, Sezione Lavoro, n. 2360/2024, pubblicata il 28 marzo 2024 e passata in giudicato il 29 gennaio 2026. La decisione aveva riconosciuto il diritto a € 500 annui per ciascuno degli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023, per complessivi € 2.000, a titolo di Carta elettronica del docente. Il ricorrente ha dedotto l'inadempimento dell'amministrazione, nonostante la notifica del titolo il 28 marzo 2024 e il decorso infruttuoso del termine dilatorio di 120 giorni per l'esecuzione forzata nei confronti delle pubbliche amministrazioni. Ha chiesto l'attuazione del giudicato, il pagamento delle somme dovute con gli accessori, la nomina di un commissario ad acta e l'applicazione delle astreintes.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso per ottemperanza: ha verificato che l'azione era esperibile ai sensi dell'art. 112, comma 2, c.p.a., che erano rispettati i termini processuali e che la sentenza del giudice ordinario era stata notificata il 28 marzo 2024, con successivo decorso infruttuoso del termine dilatorio di 120 giorni. Poiché l'amministrazione non ha provato l'adempimento, le ha ordinato di dare esecuzione integrale al titolo entro 60 giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza. Se è decorso il termine di due anni previsto dal giudice ordinario per fruire del beneficio, l'amministrazione deve corrisponderne il controvalore pecuniario, pari a € 2.000, con interessi legali fino al soddisfo: il ritardo è imputabile all'inerzia amministrativa e l'amministrazione non può avvantaggiarsene. È stato nominato sin d'ora commissario ad acta, senza compenso, con facoltà di delega; questi dovrà anche provvedere agli stanziamenti e alle fasi di impegno, liquidazione, ordinazione e pagamento, senza poter addurre l'esaurimento dei fondi o la mancanza di cassa come impedimenti. È stata respinta la domanda di astreintes, perché non equa nel caso concreto, anche in considerazione del tempo trascorso dal passaggio in giudicato. Le spese sono state poste a carico dell'amministrazione e liquidate in € 500, oltre accessori, con distrazione al difensore antistatario.
Norme richiamate
art. 112, comma 2, c.p.a.
Ai sensi dell’art. 112 comma 2 c.p.a. “L'azione di ottemperanza può essere proposta per conseguire l'attuazione: a) delle sentenze del giudice amministrativo passate in giudicato; b) delle sentenze esecutive e degli altri provvedimenti esecutivi del giudice amministrativo; c) delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti ad esse equiparati del giudice ordinario, al fine di ottenere l'adempimento dell'obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi, per quanto riguarda il caso deciso, al giudicato; d) delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti ad esse equiparati per i quali non sia previsto il rimedio dell'ottemperanza, al fine di ottenere l'adempimento dell'obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi alla decisione; e) dei lodi arbitrali esecutivi divenuti inoppugnabili al fine di ottenere l'adempimento dell'obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi, per quanto riguarda il caso deciso, al giudicato”.
L'azione di ottemperanza è esperibile per ottenere l'adempimento dell'obbligo dell'amministrazione di conformarsi a una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario.
art. 114, comma 1, c.p.a.
Risulta rispettato tanto il termine di cui all'art. 114, comma 1, cod. proc. amm., trattandosi di azione di ottemperanza, quanto quello di cui all'art. 87, comma 2, lett. d), e 3 del medesimo codice.
Nel caso esaminato il TAR ha ritenuto rispettato il termine previsto per la proposizione dell'azione di ottemperanza.
art. 87, comma 2, lett. d), e comma 3, c.p.a.
Risulta rispettato tanto il termine di cui all'art. 114, comma 1, cod. proc. amm., trattandosi di azione di ottemperanza, quanto quello di cui all'art. 87, comma 2, lett. d), e 3 del medesimo codice.
Il TAR ha ritenuto rispettato anche il termine processuale applicabile al rito camerale di ottemperanza.
art. 14 d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997
Inoltre, è decorso infruttuosamente il termine dilatorio di 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo previsto per le esecuzioni forzate nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni dall’art. 14 del D.L. n. 669/1996, convertito con modificazioni nella legge n. 30/1997.
Il termine dilatorio di 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo per procedere in via esecutiva contro la pubblica amministrazione era decorso senza che l'amministrazione adempisse.
art. 1, comma 121, l. n. 107/2015
Al riguardo, va precisato che, in caso di decorso del termine fissato nella sentenza ottemperanda per la fruizione del beneficio (due anni dalla pubblicazione della pronuncia), l’amministrazione è comunque tenuta alla erogazione del controvalore pecuniario con gli interessi legali fino al soddisfo, attesa la natura fungibile dell’obbligazione pecuniaria, tenuto anche conto che il mancato rispetto del limite temporale fissato dal giudice ordinario non è dipeso dalla parte ricorrente ma è imputabile ad una condotta omissiva dell’amministrazione che non può giovarsi del proprio contegno inerte per sottrarsi all’adempimento dell’obbligo.
Il beneficio della Carta elettronica del docente, riconosciuto dal giudicato, deve essere convertito nel relativo controvalore pecuniario, con interessi legali, se il termine per la fruizione è scaduto per effetto dell'inerzia dell'amministrazione.
Massime di principio
- Il giudice amministrativo può conoscere in sede di ottemperanza dell'inadempimento dell'amministrazione a una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario, per assicurarne la conformazione al caso deciso.
- Quando il giudicato riconosce un beneficio economico fruibile entro un termine e il termine scade a causa dell'inerzia dell'amministrazione, il privato non perde il beneficio: l'amministrazione deve erogarne il controvalore pecuniario, con gli interessi legali fino al soddisfo, e non può invocare la propria inerzia per sottrarsi all'adempimento.
- Nel giudizio di ottemperanza, se l'amministrazione non prova l'avvenuta esecuzione del titolo, il giudice può fissare un termine per l'adempimento e nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, incaricato anche degli atti contabili necessari al pagamento; l'indisponibilità di fondi o di cassa non costituisce, di per sé, impedimento legittimo all'esecuzione del giudicato.
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