Cassazione Civile, Sentenza n. 18687/2023 del 03/07/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione di una cartella di pagamento TARI per molteplici vizi: mancata notifica dell'atto presupposto e della cartella via PEC non censita; totale carenza di motivazione della cartella perché non preceduta da atto di accertamento; mancata indicazione del responsabile del procedimento; errata tassazione di superfici produttive/ magazzini/aree esterne che la ricorrente ritiene esenti o ridotte per produzione di rifiuti speciali non pericolosi (richiamo a norme nazionali e al Regolamento IUC comunale); nullità della sentenza di merito per carenza motivazionale in relazione all'assimilazione dei rifiuti speciali a urbani.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso nei limiti indicati: ha ritenuto inammissibile per novità il motivo relativo alla notifica via PEC non censita; ha invece ritenuto ammissibile e fondato (per omessa pronuncia del giudice d'appello) il motivo che deduceva l'assenza di un esame concreto del rapporto tra contenuto della cartella e le dichiarazioni/denunce presentate dalla contribuente (atto presupposto). La sentenza impugnata è stata cassata e la causa è rinviata alla Commissione tributaria regionale della Campania in diversa composizione per un nuovo esame, compresa la verifica comparativa tra ruoli/cartella e dichiarazioni della società; l'accoglimento di questa censura ha assorbito l'esame degli altri motivi.
Norme richiamate
legge 27 dicembre 2013, n. 147
art. 1, co. 649 e commi 684-686
Disciplina delle esenzioni/variazioni per la TARI; la Corte richiama che la dichiarazione hanno effetto anche per anni successivi salvo modifiche e che la cartella può essere formata recependo dati delle dichiarazioni pregresse senza necessariamente un atto di accertamento, salvo che la dichiarazione manchi o sia infedele.
Regolamento IUC (Comune di Marcianise)
art. 22, co. 7; art. 18, co. 6; allegato (parte tecnica) art. 2
Norme comunali richiamate per la determinazione della base imponibile e per l'assimilazione dei rifiuti speciali agli urbani; la questione sulla corretta qualificazione dei rifiuti e sull'esclusione di superfici produttive deve essere valutata concretamente.
d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507
Norme previgenti su iscrizione a ruolo e meccanismi di liquidazione: consentivano la formazione di ruoli e cartelle utilizzando dati delle denunce/ruoli precedenti; la Cassazione richiama questo quadro per affermare che la cartella può derivare da dati dichiarati senza atto presupposto solo se le informazioni nel ruolo lo giustificano.
legge 27 dicembre 2006, n. 296
Richiamata per il rinvio normativo sulla materia degli accertamenti e riscossione applicabile alla IUC quando la legge sulla IUC è silente; utile per determinare termini e modalità.
codice di procedura civile
art. 360, co. 1, n. 3 e n. 4
Fondamenti per i motivi di cassazione: vizio di omessa pronuncia e violazione di legge sono invocati come basi per la cassazione; la Corte ha utilizzato questi articoli per censurare l'omessa valutazione dell'appello sul confronto tra cartella e dichiarazioni.
legge n. 212/2000 (Statuto del contribuente)
Richiamata in relazione alla mancata indicazione del responsabile del procedimento; la mancata indicazione può costituire vizio formale rilevante per la validità dell'atto impositivo.
d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Disciplina dei motivi aggiunti e dei depositi documentali in sede processuale (limiti per integrare l'oggetto del giudizio); la Corte ricorda i limiti per introdurre novità documentali.
Costituzione
Richiamata in relazione al diritto alla motivazione e al giusto processo; la mancata motivazione può inficiare la sentenza.
d.lgs. 546/1992
Richiamato nell'ambito delle censure processuali connesse alla motivazione e alle nullità della decisione; utilizzato come parametro di correttezza di motivazione del giudice tributario.
Massime di principio
- Sollevare tutti i motivi rilevanti già in primo grado: questioni non dedotte nei gradi di merito possono essere dichiarate inammissibili per novità in sede di legittimità.
- La notifica via PEC ad indirizzo non censito può essere censurata, ma le Sezioni Unite hanno affermato che quando il destinatario si è costituito e ha potuto difendersi efficacemente l'irregolarità perde rilevanza pratica; tuttavia è materia controversa e va valutata caso per caso.
- Una cartella di pagamento per TARI può essere legittimamente emessa senza un avviso di accertamento separato se essa recepisce dati desumibili dalle dichiarazioni/ruoli preesistenti; il giudice deve però verificare concretamente il rapporto tra cartella e dichiarazioni (se è mera trasposizione o una rettifica implicita).
- Le dichiarazioni TARI hanno effetto anche per gli anni successivi (ultrattività) salvo variazioni che devono essere denunciate nei termini; perciò, nella verifica della legittimità della cartella va controllato se le variazioni sono state correttamente considerate.
- L'omessa pronuncia da parte del giudice su specifiche doglianze dell'appello è vizio rilevante che può motivare la cassazione e il rinvio per nuovo esame.
- La qualificazione di rifiuti come speciali non pericolosi o come urbani richiede valutazioni tecniche (es. rapporto Kd e consistenza produttiva): non può essere stabilita in astratto dal giudice senza esame probatorio concreto.
- La mancanza dell'indicazione del responsabile del procedimento o altre carenze formali richiamate dallo Statuto del contribuente possono minacciare la validità dell'atto impositivo e vanno verificate in concreto.
- In sede di difesa è utile produrre e richiamare espressamente le denunce/variazioni presentate al Comune per consentire al giudice di comparare i dati e valutare la legittimità della cartella.
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