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Sentenza

Sentenza n. 603/2026 - Latina, Sezione 1

per l'ottemperanza della sentenza del Tribunale di Latina n. 315/2024 (doc. 1), depositata e resa pubblica il 19.03.2024, Sez. Lavoro e Previdenza, r.g. 320/2023, munita di attestazione di conformità e notificata all’amministrazione in data 29.04.2024, anche ai fini della decorrenza del termine dilatorio di 120 giorni, passata in giudicato per mancata impugnazione nei termini di legge, giusta attestazione rilasciata dalla cancelleria in data 22.01.2026 (doc. 2);

Giustizia amministrativa202600094

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Latina, Sez. ISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Latina che aveva riconosciuto alla ricorrente il beneficio economico della carta elettronica per gli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020 e 2020/2021

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha promosso giudizio di ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Latina n. 315/2024, passata in giudicato e notificata al Ministero anche ai fini della decorrenza del termine dilatorio previsto per l'esecuzione contro le amministrazioni pubbliche. La sentenza aveva condannato il Ministero a riconoscere e corrispondere il beneficio di 500 euro annui, per complessivi 1.500 euro oltre accessori, mediante attivazione della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, oltre alle spese di lite. La ricorrente ha dedotto l'inadempimento dell'amministrazione e ha chiesto l'adozione delle misure necessarie all'esecuzione del giudicato, nonché la fissazione di un'astreinte ai sensi dell'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. Il Ministero si è costituito depositando un atto di mero stile, senza fornire elementi ostativi all'adempimento.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso di ottemperanza, rilevando che il Ministero non aveva corrisposto quanto dovuto in base alla sentenza passata in giudicato e non aveva dimostrato l'esistenza di impedimenti all'esecuzione. Ha assegnato al Ministero 60 giorni dalla comunicazione amministrativa o dalla notificazione della sentenza per eseguire il giudicato. In caso di ulteriore inadempimento, ha disposto l'intervento, entro i successivi 60 giorni, del Direttore della Ragioneria territoriale dello Stato di Frosinone/Latina, o di un funzionario delegato, quale commissario ad acta, da insediare su sollecitazione della ricorrente. Il compenso del commissario, posto a carico del Ministero, è stato liquidato in 1.000 euro, salvo conguaglio. Il Ministero è stato inoltre condannato alle spese del giudizio, liquidate in 500 euro oltre accessori e rifusione del contributo unificato. È stata invece respinta la domanda di astreinte: il Collegio ha ritenuto non applicabile, per ragioni di equità sostanziale, la sanzione pecuniaria da ritardo all'obbligazione oggetto del giudicato, considerando la gran mole di contenziosi analoghi gravanti sul Ministero e le difficoltà della finanza pubblica.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    il giudice, in caso di accoglimento del ricorso, … salvo che ciò sia manifestamente iniquo, e se non sussistono altre ragioni ostative, fissa, su richiesta di parte, la somma di denaro dovuta dal resistente per ogni violazione o inosservanza successiva, ovvero per ogni ritardo nell’esecuzione del giudicato; tale statuizione costituisce titolo esecutivo

    La norma consente al giudice dell'ottemperanza di fissare, su richiesta di parte, un'astreinte per le violazioni o i ritardi nell'esecuzione del giudicato, ma la misura può essere esclusa quando risulti manifestamente iniqua o sussistano altre ragioni ostative. Nel caso concreto, il Collegio ha escluso l'astreinte per ragioni di equità sostanziale, in considerazione della mole di contenziosi analoghi e delle difficoltà della finanza pubblica.

  • art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

    il giudice, in caso di accoglimento del ricorso, … salvo che ciò sia manifestamente iniquo, e se non sussistono altre ragioni ostative, fissa, su richiesta di parte, la somma di denaro dovuta dal resistente per ogni violazione o inosservanza successiva, ovvero per ogni ritardo nell’esecuzione del giudicato; tale statuizione costituisce titolo esecutivo

    La disposizione disciplina l'astreinte nel giudizio di ottemperanza e attribuisce al giudice il potere di modularla o non applicarla quando, nel caso concreto, la misura risulti manifestamente iniqua o ricorrano ragioni ostative.

  • art. 1, comma 121, l. 13 luglio 2015, n. 107

    Costituisce la base normativa del beneficio economico annuale di 500 euro destinato all'aggiornamento e alla formazione del personale docente, riconosciuto alla ricorrente dalla sentenza posta in esecuzione.

  • art. 14, comma 1, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla l. 28 febbraio 1997, n. 30

    La notificazione della sentenza all'amministrazione è stata effettuata anche ai fini della decorrenza del termine dilatorio per l'esecuzione delle pronunce di condanna nei confronti delle amministrazioni pubbliche.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, l'inadempimento dell'amministrazione a una sentenza passata in giudicato impone al giudice di assegnare un termine per l'esecuzione e consente, in caso di ulteriore inerzia, la nomina preventiva di un commissario ad acta sostitutivo.
  • La costituzione dell'amministrazione mediante un atto di mero stile, in assenza di contestazioni o di elementi ostativi, non impedisce l'accoglimento dell'azione di ottemperanza quando dagli atti risulti l'omessa esecuzione del giudicato.
  • L'astreinte prevista dall'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. non opera automaticamente: il giudice può respingerla quando, per ragioni di equità sostanziale o per altre ragioni ostative, la sua applicazione risulti manifestamente iniqua nel caso concreto.
  • Nel giudizio di ottemperanza, il giudice può porre a carico dell'amministrazione inadempiente il compenso del commissario ad acta e liquidarlo anticipatamente, salvo conguaglio sulla base dell'attività effettivamente svolta.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

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