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Sentenza lavoro

Cassazione Civile, Sentenza n. 31454/2021 del 03/11/2021

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

La Cassa impugnava la sentenza della Corte d'appello di Venezia che aveva confermato la decisione del Tribunale di Rovigo riconoscendo a Marisa Giardinelli il diritto alla riliquidazione della pensione di anzianità applicando il principio del "pro rata" (nella formulazione originaria dell'art. 3, comma 12, L. n. 335/1995). La Cassa deduceva che, per il trattamento con decorrenza 1.1.2007, doveva trovare applicazione la disciplina modificata dalla L. n. 296/2006 (art. 1, comma 763) e che delibere e regolamenti (delibere 2002/2003 e art. 53 Regolamento 2004) potevano introdurre il cosiddetto coefficiente di "neutralizzazione" senza violare il principio del "pro rata". In primo giudizio di legittimità la Corte aveva però dichiarato il ricorso inammissibile ritenendo che la Cassa avesse rinunciato al primo motivo e che il secondo fosse nuovo. Con ricorso per revocazione la Cassa deduceva errore di fatto nella valutazione sulla presunta rinuncia e l'erronea dichiarazione di novità del secondo motivo.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il primo motivo del ricorso per revocazione ritenendo infondato l'assunto della rinuncia della Cassa; ha invece dichiarato inammissibile il secondo motivo per difetto di autosufficienza/novità. Di conseguenza ha revocato l'ordinanza impugnata, ha accolto il primo motivo dell'originario ricorso per cassazione e ha cassato la sentenza impugnata (in relazione al motivo accolto), rinviando alla Corte d'appello di Venezia in diversa composizione per nuovo esame e per la regolazione delle spese. La Corte ha altresì fissato il principio di diritto che dovrà guidare il giudice del rinvio: per le prestazioni maturate prima del 10 gennaio 2007 si applica il regime originario dell'art. 3, comma 12, L. n. 335/1995 (divieto di modifiche "in peius" rispetto alle anzianità già maturate); per le pensioni di anzianità liquidate a partire dal 1 gennaio 2007 si applica invece la medesima norma nella nuova formulazione introdotta dall'art. 1, comma 763, L. n. 296/2006 (il principio del "pro rata" va "avuto presente" e non più osservato in modo assoluto, compatibilmente con criteri di gradualità e equità fra generazioni e con salvezza di atti approvati prima dell'entrata in vigore della L. n. 296/2006 qualora finalizzati all'equilibrio finanziario di lungo termine).

Norme richiamate

  • Legge n. 335 del 1995, art. 3, comma 12

    Regime originario che impone il principio del "pro rata" rigoroso per la determinazione delle pensioni; la Corte lo applica per le anzianità maturate prima del 10/01/2007

  • Legge n. 296 del 2006, art. 1, comma 763

    Modifica la formulazione dell'art. 3, comma 12 L. 335/1995 imponendo agli enti previdenziali di adottare provvedimenti per l'equilibrio finanziario "avendo presente" il principio del "pro rata" (non più da osservare in modo assoluto); applicabile alle pensioni di anzianità liquidate dal 1/1/2007

  • Legge n. 147 del 2013, art. 1, comma 488

    Disposizione di interpretazione autentica che dispone che atti e deliberazioni adottati e approvati prima dell'entrata in vigore della L. n. 296/2006 si intendono legittimi ed efficaci purché finalizzati ad assicurare l'equilibrio finanziario di lungo termine

  • Decreto Legislativo n. 509 del 1994

    Norma che disciplina la privatizzazione di enti previdenziali; la Corte la richiama per inquadrare la Cassa come ente privatizzato soggetto alle regole applicabili a tali enti

  • Regolamento di Esecuzione (art. 53, quarto comma) 2004

    Indicato come fonte del "coefficiente di neutralizzazione" per le pensioni di anzianità; la questione della sua applicabilità è stata oggetto del motivo poi ritenuto inammissibile perché non adeguatamente dedotto nei gradi precedenti

  • Delibere della Cassa (28/06/1997; 22/06/2002; 07/06/2003; 20/12/2003)

    Dichiarate nel testo come rilevanti: la delibera del 1997 (massimale) è stata ritenuta incompatibile con il principio del "pro rata" per anzianità già maturate; le delibere del 2002/2003 e la loro efficacia rispetto alla L. n. 296/2006 sono oggetto di controversia e di valutazione in base alla disciplina di salvaguardia e alle disposizioni interpretative successive

Massime di principio

  • Distinguere sempre la data di maturazione del diritto: per le anzianità maturate prima del 10/01/2007 si applica il regime originario dell'art. 3, comma 12, L. n. 335/1995 (divieto di peggioramenti retroattivi sul "pro rata").
  • Per le pensioni di anzianità liquidate dal 1/01/2007 in poi, va applicata la formulazione introdotta dalla L. n. 296/2006 (art. 1, comma 763): gli enti possono adottare misure per l'equilibrio finanziario "avendo presente" il principio del "pro rata", valutando gradualità ed equità generazionale.
  • Le delibere e i regolamenti interni che introducono massimali o coefficienti che riducono il trattamento possono essere illegittimi se incidono retroattivamente su anzianità già maturate, salvo che siano stati approvati e giustificati dai Ministri vigilanti prima della L. n. 296/2006 e risultino finalizzati all'equilibrio finanziario di lungo termine in base alla L. n. 147/2013.
  • In sede di impugnazione in Cassazione è essenziale che i motivi siano autosufficienti e che venga dimostrato come e quando la questione sia stata dedotta nei precedenti gradi: questioni nuove o non previamente discusse rischiano l'inammissibilità.
  • Attenzione processuale alla rinuncia esplicita o implicita ai motivi: dichiarazioni in memoria o comportamenti processuali che possano essere interpretati come rinuncia possono determinare l'inammissibilità del motivo in Cassazione; se si intende proseguire su un punto, evitare qualsiasi esternazione che possa configurare rinuncia.
  • L'errore di fatto accertabile negli atti (es. una falsa ricostruzione della rinuncia dei motivi) può giustificare il ricorso per revocazione e la revisione dell'ordine di legittimità.

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