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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 30041/2022 del 28/07/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza che ha rigettato l'istanza di sostituzione della misura cautelare della custodia in carcere, nell'ambito di una procedura estradizionale richiesta dagli Stati Uniti. Il ricorrente ha dedotto: 1) violazione per mancata considerazione del presunto difetto di giurisdizione e del principio ne bis in idem in ragione di un precedente rifiuto di estradizione da parte dell'Ungheria (artt. 649, 705, 707 c.p.p. e art. 50 CDFUE); 2) insufficiente motivazione circa il pericolo di fuga e mancata valutazione di elementi che avrebbero giustificato misure meno afflittive; 3) in un motivo sopravvenuto, violazione del principio di gradualità delle misure cautelari (artt. 275 c.p.p. citati nel ricorso).

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Sul primo motivo la Corte ha ritenuto il motivo generico e comunque manifestamente infondato in mancanza di una precedente decisione italiana o di una sentenza di merito europea contraria; è stato osservato che l'estradizione era stata negata dal Ministro della Giustizia ungherese dopo un procedimento sospeso dal 2017, ma ciò non impediva la valutazione italiana della misura custodiale. Il secondo motivo è stato ritenuto inammissibile perche costituito da doglianze di fatto non sindacabili in Cassazione ai sensi dell'art. 719 c.p.p., e la Corte ha ritenuto congrua la motivazione dell'ordinanza impugnata circa l'attualità e concretezza del pericolo di fuga (assenza di radicamento, mancanza di abitazione stabile, gravità del fatto, possibilità di sottrarsi recandosi in Ungheria). Il motivo sopravvenuto è stato dichiarato manifestamente infondato: il principio di gradualità non impedisce l'applicazione della misura massima quando necessaria a garantire la consegna dello stato richiedente. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato alle spese e al pagamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende; disposti gli adempimenti di cancelleria.

Norme richiamate

  • art. 23, commi 8 e 9, d.l. 28/10/2020, n.137 conv. in legge 18/12/2020, n.176

    Indica il regime procedurale applicato al procedimento; la Corte dichiara che il procedimento si è svolto ai sensi di tale norma.

  • artt. 649, 705, 707 cod. proc. pen.

    Richiamati dal ricorrente per contestare la decisione in materia di estradizione e custodia; la Corte rileva che il motivo sul difetto di giurisdizione e ne bis in idem è generico e, comunque, non supportato da una decisione italiana o da una sentenza di merito europea.

  • art. 50 Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea (CDFUE)

    Invocata dal ricorrente in relazione al ne bis in idem internazionale; la Corte richiede una decisione vincolante nello spazio giuridico europeo per riconoscere tale effetto.

  • art. 719 cod. proc. pen.

    Limita il ricorso per cassazione avverso provvedimenti su revoca o sostituzione di misure cautelari strumentali all'estradizione alle sole questioni di diritto; esclude il sindacato in Cassazione su valutazioni di fatto o sulla rinnovazione della prova.

  • art. 714 cod. proc. pen.

    Rinvio alle disposizioni generali sulle misure cautelari va inteso in modo applicativo e compatibile con l'esigenza prioritaria di impedire che la persona richiesta si sottragga all'eventuale consegna; giustifica la custodia se necessaria per garantire l'estradizione.

  • artt. 94, comma 1-ter e 203 disp. att. cod. proc. pen.

    Norme procedurali e di cancelleria menzionate per l'esecuzione degli adempimenti successivi alla sentenza; la Corte ordina gli adempimenti richiesti.

Massime di principio

  • In materia di misure cautelari connesse a procedura estradizionale la Cassazione è vincolata dall'art. 719 c.p.p.: in sede di legittimità sono ammissibili soltanto i motivi di diritto; le contestazioni di merito e la rivalutazione delle prove non sono esaminabili.
  • La deduzione di ne bis in idem internazionale richiede l'esistenza di una decisione definitiva nell'ambito dello spazio giuridico pertinente (italiano o europeo) idonea a precludere la nuova procedura; il mero rifiuto politico di estradizione in un altro Stato non necessariamente impedisce misure cautelari in Italia senza una pronuncia giurisdizionale finale che produca effetti esterni.
  • La custodia cautelare in vista dell'estradizione può essere ritenuta proporzionata e necessaria quando sussiste un concreto e attuale pericolo di fuga, valutato anche alla luce della mancanza di radicamento nel territorio, dell'assenza di una dimora stabile e della gravità del fatto; tali circostanze devono essere esplicitamente motivate dall'organo giudicante.
  • Il principio di gradualità delle misure cautelari non è assoluto: se le esigenze di assicurazione della consegna dello Stato richiedente richiedono la massima misura, il giudice può legittimamente adottarla, purché motivi adeguatamente la scelta rispetto alle alternative possibili.
  • Chi impugna provvedimenti cautelari in materia di estradizione dovrebbe documentare con decisioni formali e definitive (nazionali o europee) l'esistenza di precedenti preclusivi, e nel merito fornire elementi di diritto specifici per contestare la motivazione, evitando censure tipicamente di fatto che saranno dichiarate inammissibili in Cassazione.

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