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Sentenza

Sentenza n. 66/2026 - Brescia, Sezione 2

per l'annullamento - del provvedimento nota prot. n. -OMISSIS- di data -OMISSIS- (doc. 10), notificato a mani il medesimo giorno, con il quale il Direttore dell'Ufficio della Motorizzazione Civile di -OMISSIS- revocava al ricorrente la patente di guida di cat. B rilasciatagli il -OMISSIS-; - della nota prot. n. -OMISSIS- di data -OMISSIS-, della Commissione Medica Locale di -OMISSIS-, non conosciuta; - del Certificato Medico di data -OMISSIS- (doc. 5) con il quale la Commissione Medica Locale (CML) di -OMISSIS- giudicava il ricorrente non idoneo per la patente di guida Normale categoria AB “-OMISSIS-(referto -OMISSIS-)”, nonché di tutti gli atti di accertamento sanitario ad esso collegati; - delle note prot. /P/VR/-OMISSIS- del -OMISSIS- e /P/VR/-OMISSIS-, entrambe del -OMISSIS-, a mezzo delle quali la Commissione medica presso RFI Spa - D.P.O. Direzione Sanità di -OMISSIS- giudicava il ricorrente “non idoneo” per la patente Normale Categoria AB, nonché di tutti gli atti di accertamento sanitario ivi allegati e/o indicati (doc. 9); - e della nota di data -OMISSIS- del medico dott. -OMISSIS- di invio del ricorrente alla CML di-OMISSIS-a e della coeva nota datata -OMISSIS- di prenotazione della visita alla CML (docc. 1-2); - e di ogni atto presupposto, connesso e conseguente, nonché di ogni altro atto del procedimento ad oggi non conosciuto, con riserva di motivi aggiunti.

Giustizia amministrativa202501166

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Brescia, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: revoca della patente di guida per giudizio di non idoneità alla guida formulato dalle commissioni mediche competenti

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione della motorizzazione)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato la revoca della patente, oltre agli atti sanitari presupposti, deducendo quattro motivi. In primo luogo, ha contestato l’invio alla Commissione Medica Locale da parte del medico monocratico, ritenendolo arbitrario perché fondato su meri dubbi, senza esami strumentali e di laboratorio e senza adeguata documentazione medica, in violazione dell’art. 119, comma 4, lett. d), del d.lgs. n. 285/1992. In secondo luogo, ha sostenuto che il giudizio di inidoneità presupponesse una patologia neurologica grave, mentre gli accertamenti avrebbero evidenziato un deterioramento cognitivo lieve, e che l’amministrazione non avesse motivato sull’incidenza della patologia sulla sicurezza della guida. In terzo luogo, ha dedotto la violazione dei principi di imparzialità e buon andamento, poiché un componente della Commissione Medica Locale di prima istanza aveva partecipato anche alla commissione di riesame presso RFI, impedendo una revisione effettivamente indipendente. Infine, ha lamentato la mancata comunicazione di avvio del procedimento di revoca, assumendo di essere stato privato della possibilità di presentare osservazioni e ulteriore documentazione. Ha inoltre chiesto, in via cautelare, la sospensione della revoca, la ripetizione degli accertamenti e la restituzione della patente.

La decisione

Il TAR ha respinto integralmente il ricorso. Quanto al primo motivo, ha ritenuto legittimo l’invio alla Commissione Medica Locale: l’art. 119, comma 4, lett. d), del Codice della strada consente al medico monocratico di rimettere l’accertamento alla commissione quando, all’esito dell’accertamento clinico, sorgano dubbi sull’idoneità e sulla sicurezza della guida. Tali dubbi non devono necessariamente derivare da esami strumentali o di laboratorio, potendo fondarsi anche sull’anamnesi, sull’esame obiettivo e sulla visita medica; nel caso concreto, la nota di invio dava conto dell’accertamento clinico e dei dubbi sulle capacità cognitive. Quanto al secondo motivo, il giudice ha escluso che la legge richieda una patologia neurologica qualificabile come grave in astratto. Ai sensi degli artt. 119, comma 1, del d.lgs. n. 285/1992 e 319 del d.P.R. n. 495/1992, è sufficiente una malattia o menomazione che impedisca di condurre con sicurezza i veicoli cui abilita la patente. Le commissioni mediche di prima e seconda istanza avevano espresso giudizi concordi di non idoneità per qualsiasi categoria di patente, sulla base di valutazioni diagnostiche puntuali. Tali valutazioni costituiscono esercizio di discrezionalità tecnica e sono sindacabili solo in presenza di macroscopica abnormità, manifesta irragionevolezza o evidente travisamento dei fatti, non ravvisati nella fattispecie. Il terzo motivo è stato respinto perché la commissione di seconda istanza, composta da tre membri, aveva deliberato all’unanimità; pertanto, il componente già presente nella prima commissione non aveva avuto un ruolo determinante nel giudizio finale. Anche l’ultimo motivo è stato respinto: la censura sulla mancata comunicazione di avvio è stata ritenuta meramente formalistica, poiché il ricorrente aveva potuto interloquire con entrambe le commissioni e produrre documentazione medica. Inoltre, non aveva indicato quali ulteriori circostanze o documenti avrebbe potuto presentare per ottenere un esito diverso. Le spese sono state integralmente compensate in ragione della peculiarità e delicatezza della vicenda e della limitata attività processuale delle amministrazioni.

Norme richiamate

  • art. 119, comma 1, d.lgs. n. 285/1992

    non può ottenere la patente di guida “chi sia affetto da una malattia fisica o psichica, deficienza organica o minorazione psichica, anatomica o funzionale, tale da impedire di condurre con sicurezza veicoli a motore”

    L’inidoneità non richiede una patologia grave in astratto, ma una condizione fisica o psichica concretamente idonea a impedire la guida in sicurezza.

  • art. 119, comma 4, lett. d), d.lgs. n. 285/1992

    “L’accertamento dei requisiti psichici e fisici è effettuato da commissioni mediche locali (…) nei riguardi: (…) d) di coloro nei confronti dei quali l’esito degli accertamenti clinici, strumentali e di laboratorio faccia sorgere al medico di cui al comma 2 dubbi circa l’idoneità e la sicurezza alla guida”

    Il medico monocratico può inviare il conducente alla Commissione Medica Locale anche sulla base del solo accertamento clinico, comprensivo di anamnesi ed esame obiettivo, senza necessità che siano già disponibili esami strumentali o di laboratorio.

  • art. 119, comma 5, d.lgs. n. 285/1992

    Prevede il procedimento di visita in autotutela o di riesame dei requisiti di idoneità alla guida; nel caso concreto, la valutazione di seconda istanza si è conclusa all’unanimità per la non idoneità.

  • art. 130, comma 1, lett. a), d.lgs. n. 285/1992

    Costituisce la base normativa della revoca della patente conseguente all’accertamento della perdita dei requisiti di idoneità alla guida.

  • art. 319, comma 1, d.P.R. n. 495/1992

    per la conferma di validità della patente di guida occorre che il richiedente “non risulti affetto da malattia fisica o psichica, deficienza organica o minorazione psichica, anatomica o funzionale, tale da impedire di condurre con sicurezza i tipi di veicoli alla guida dei quali la patente abilita”

    Il parametro decisivo è l’incidenza della condizione sulla sicurezza della guida, non la gravità della patologia considerata astrattamente.

  • art. 60 c.p.a.

    Ha consentito al Collegio, sentite le parti e ricorrendone i presupposti, di definire il giudizio con sentenza in forma semplificata.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. n. 196/2003

    Ha costituito il presupposto per disporre l’oscuramento delle generalità e dei dati idonei a rivelare lo stato di salute.

  • art. 9, paragrafi 1 e 4, Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamato quale fondamento della tutela dei dati relativi alla salute mediante oscuramento del provvedimento.

  • art. 2-septies d.lgs. n. 196/2003

    Richiamato, unitamente alla disciplina nazionale ed europea sulla protezione dei dati sanitari, per disporre l’oscuramento delle informazioni relative allo stato di salute.

Massime di principio

  • Ai sensi dell’art. 119, comma 4, lett. d), del d.lgs. n. 285/1992, il medico monocratico può demandare l’accertamento dell’idoneità alla guida alla Commissione Medica Locale quando i dubbi sulla capacità e sulla sicurezza della guida emergano dall’accertamento clinico, inclusi anamnesi ed esame obiettivo; non è necessario che siano già stati eseguiti esami strumentali o di laboratorio.
  • Il giudizio di non idoneità alla guida non presuppone l’accertamento di una patologia grave in senso astratto, ma di una malattia, deficienza o minorazione che, in concreto, impedisca di condurre con sicurezza i veicoli cui abilita la patente.
  • Le valutazioni delle commissioni mediche sull’idoneità alla guida costituiscono espressione di discrezionalità tecnica e sono sindacabili dal giudice amministrativo soltanto in presenza di macroscopica abnormità, manifesta irragionevolezza o evidente travisamento dei fatti.
  • La partecipazione di un componente della commissione di prima istanza anche alla commissione di riesame non determina automaticamente l’illegittimità della seconda valutazione quando il collegio di riesame, composto da più membri, deliberi all’unanimità e il componente condiviso non risulti determinante per l’esito.
  • La mancata comunicazione di avvio del procedimento non comporta l’annullamento dell’atto quando l’interessato abbia avuto effettiva possibilità di interloquire nella fase sanitaria e di produrre documentazione, e non indichi quali specifici elementi ulteriori avrebbe potuto dedurre per orientare diversamente la decisione.

Come è indicizzato

MateriePatenti e abilitazioni alla guidaPartecipazione al procedimento
RamiTrasporti e circolazioneProcedimento amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaPartecipazione procedimentaleVizi formali non invalidantiDifetto di istruttoria

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