Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 25413/2022 del 04/07/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente impugnava la sentenza della Corte d'Appello di Bologna che aveva confermato la sentenza di condanna del Tribunale di Modena per i reati previsti dagli artt. 186, comma 7, e 187, comma 8, d.lgs. 30 aprile 1992 n. 285. L'unico motivo dedotto era violazione di legge (art. 114 disp. att. cod. proc. pen. e art. 356 cod. proc. pen.) per l'omissione, da parte della P.G., di avvisare l'imputato della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia prima che potesse esercitare il rifiuto agli accertamenti sul tasso alcolemico e tossicologico; il ricorrente lamentava oscillazioni giurisprudenziali e chiedeva eventualmente il rinvio alle Sezioni Unite.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rilevato d'ufficio l'intervenuta estinzione del reato per prescrizione (calcolo indicato: termine massimo 5 anni con decorrenza 21/06/2016, sospensioni per emergenza pandemica e per legittimo impedimento, giungendo al 02/11/2021) e ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione. Ha revocato la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente e disposto la trasmissione degli atti al Prefetto di Modena. La Corte ha altresì ritenuto superfluo approfondire le questioni di nullità dedotte, considerata l'immediata applicabilità della causa estintiva.

Norme richiamate

  • d.lgs. 30 aprile 1992 n. 285, art. 186, comma 7 e art. 187, comma 8

    art. 186, comma 7; art. 187, comma 8, d.lgs. 30 aprile 1992 n. 285

    Norme incriminatrici applicate in primo e secondo grado per il reato di guida in stato di ebbrezza e sotto l'effetto di sostanze stupefacenti; la condanna originaria è relativa a tali disposizioni

  • art. 114 disposizioni di attuazione cod. proc. pen.

    artt. 114 disp. att. cod. proc. pen.

    Richiamato dal ricorrente in relazione all'obbligo di informare l'imputato sulle garanzie difensive (facoltà di difensore di fiducia) prima degli accertamenti; la Cassazione non ha approfondito la questione per sopravvenuta prescrizione

  • art. 356 cod. proc. pen.

    Richiamato dal ricorrente come norma che disciplina nullità e vizio della prova; la Corte ha ritenuto le censure non decisive alla luce della prescrizione

  • art. 129 cod. proc. pen.

    art. 129, comma 1 e comma 2, cod. proc. pen.

    Articolo applicato dalla Corte per dichiarare la causa estintiva (prescrizione) e per valutare che non ricorrevano i presupposti per una pronuncia assolutoria di merito ex comma 2

  • Decreto del Primo Presidente n. 84 dell'8 giugno 2016

    decreto del Primo Presidente n. 84 dell'8 giugno 2016

    Invocato come base per una motivazione semplificata conforme a principi già affermati dalla Corte di Cassazione

  • Giurisprudenza della Corte di Cassazione richiamata

    Sez. U, n. 1021 del 28/11/2001 (Cremonese); Sez. U, n. 35490 del 28/05/2009 (Tettamanti)

    Richiamate per il principio secondo cui, se sussiste una causa di estinzione del reato, le nullità processuali o questioni di merito non sono rilevanti in Cassazione e non è compatibile il rinvio al giudice di merito

Massime di principio

  • Quando in Cassazione emerge una causa estintiva del reato (es. prescrizione) la Corte può annullare senza rinvio la sentenza impugnata: le questioni di nullità o vizi processuali diventano irrilevanti e non giustificano il rinvio al giudice di merito
  • Il computo della prescrizione può tenere conto delle sospensioni previste (es. sospensioni per emergenza pandemica o per legittimo impedimento) e tali periodi possono determinare il maturare della prescrizione anche successivamente alla sentenza impugnata
  • Se il ricorrente lamenta violazioni di garanzie difensive (es. mancata informazione sulla facoltà di difensore di fiducia prima di accertamenti), tali censure devono essere tempestivamente dedotte; tuttavia, se la prescrizione è già intervenuta, tale vizio generalmente non produce effetti concreti in Cassazione
  • La pronuncia di estinzione del reato non comporta automaticamente un'assoluzione di merito: per disporre l'assoluzione ai sensi dell'art. 129, comma 2, devono emergere evidenti circostanze che impongano l'assoluzione, non è sufficiente la sola prescrizione
  • In casi simili, chi intende contestare omissioni procedurali rilevanti dovrà valutare tempestività delle doglianze e l'eventuale incidenza dei termini di prescrizione, tenendo conto di sospensioni e proroghe eventualmente operate nel procedimento

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.