Cassazione Penale, Sentenza n. 22778/2022 del 10/06/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Gli appellanti hanno impugnato la sentenza di assoluzione emessa dalla Corte d'appello dell'Aquila rispetto ai reati contestati al capo a) (concussione consumata e tentata) e, per la parte civile, la mancata applicazione del canone della "motivazione rafforzata" richiesto quando l'appello riforma in senso assolutorio una condanna di primo grado. I fatti contestati consistono, in sintesi, nelle ripetute richieste di denaro e nella imposizione non libera di lavori gratuiti da parte del colonnello Guarino nei confronti dell'imprenditore Valentini, in più episodi tra il 2011 e il 2012, e nella presunta partecipazione e mediazione di Cordeschi. Al capo c) è contestata al Guarino l'omissione di denuncia (art. 361 c.p.). Il Procuratore generale e la parte civile hanno denunciato che la Corte di appello ha dato una lettura edulcorata e sommaria degli elementi probatori (deposizioni della parte offesa e dei testi, registrazione, foto, riscontri) e ha motivato la diversa decisione soprattutto valorizzando il profilo caratteriale dell'imputato ("goliardia", rapporto di amicizia) senza confutare analiticamente e punto per punto le ragioni della sentenza di primo grado.
La decisione
La Corte di legittimità ha accolto i ricorsi, ritenendo che la Corte di appello abbia violato il principio della "motivazione rafforzata" richiesto quando si riformi in senso assolutorio una condanna di primo grado. La Cassazione ha infatti rilevato che l'appello ha modificato la valutazione probatoria senza fornire una giustificazione analitica e puntuale delle ragioni che giustificano la diversa conclusione rispetto al Tribunale, non confutando criticamente gli argomenti più rilevanti della prima sentenza e non esaminando compiutamente i riscontri (deposizioni, registrazione, fotografie, mutual corroboration). Per tali ragioni la sentenza di appello è stata annullata e il procedimento è stato rinviato per nuovo giudizio alla Corte d'appello di Perugia.
Norme richiamate
art. 317 cod. pen. (concussione)
La norma descrive il reato contestato al capo a). La Cassazione non discute la fattispecie penale in astratto, ma richiama che la valutazione della sussistenza della concussione richiede un'attenta valutazione del nesso tra abuso di poteri pubblici e costrizione alla dazione; l'appello che assolve deve motivare perché il medesimo materiale probatorio non giustifichi la condanna.
art. 361 cod. pen. (omissione di denuncia da parte di pubblico ufficiale)
Norma contestata al capo c). La sentenza di legittimità prende atto dell'imputazione ma l'annullamento della sentenza d'appello riguarda principalmente il vizio motivazionale relativo ai capi di concussione; resta ferma l'esigenza di valutare anche omissioni d'ufficio se contestate.
art. 530, secondo comma, cod. proc. pen. (innocenza - sentenza di proscioglimento)
L'articolo disciplina la formula di proscioglimento per "il fatto non sussiste", che la Corte d'appello ha adottato. La Cassazione rileva che l'adozione di tale formula in appello richiede una motivazione rafforzata quando sostituisce una condanna di primo grado.
Sez. U., n. 14800 del 21/12/2017 (P.g. in proc. Troise)
Sez. U. n. 14800/2017 citata nel testo
Precedente di legittimità che stabilisce il principio della "motivazione rafforzata": il giudice d'appello che riformi in senso assolutorio una condanna di primo grado non è obbligato a riesaminare in aula i testi, ma deve fornire una motivazione puntuale e analitica che giustifichi il rovesciamento della valutazione probatoria.
Giurisprudenza di legittimità richiamata (es. Sez. 6, n. 51898/2019; Sez. U. n. 33748/2005 e altri)
Richiami a numerose pronunce che confermano l'obbligo per il giudice d'appello di delineare le linee del proprio ragionamento probatorio e di confutare specificamente i rilevanti argomenti della sentenza di primo grado quando si pervenga a conclusioni difformi.
Massime di principio
- Quando la Corte d'appello riforma in senso assolutorio una condanna di primo grado deve applicare il canone della "motivazione rafforzata": spiegare analiticamente perché il materiale probatorio assume diverso valore rispetto alla prima decisione.
- Il giudice d'appello non è obbligato a riesaminare tutti i testi in aula, ma deve comunque riassumere e valutare esplicitamente le dichiarazioni e i riscontri decisivi (depositi, registrazioni, fotografie, dichiarazioni di testimoni) che il primo giudice ha ritenuto probanti.
- La valorizzazione di profili personali (es. "goliardia", carattere esuberante) come causa esclusiva per escludere l'elemento minatorio richiede una valutazione dialettica e il confronto critico con le condizioni di contesto e con la posizione di superiorità o influenza del pubblico ufficiale.
- In casi di presunta concussione è essenziale valutare il contesto, la ripetizione delle richieste, la posizione di potere dell'agente e la percezione di costrizione da parte della vittima; la semplice interpretazione amichevole delle condotte non può essere adottata senza confutare le argomentazioni probatorie contrarie.
- Se la motivazione d'appello risulta generica, contraddittoria o incongrua rispetto alla sentenza di primo grado, la Cassazione può annullare e rinviare per un nuovo giudizio affinché l'organo giudicante renda una valutazione probatoria compiuta e articolata.
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