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Sentenza

Sentenza n. 9693/2026 - Roma, Sezione 3

per l’annullamento: - del provvedimento emesso dal Ministro dell’Interno in data -OMISSIS- n. -OMISSIS- e notificato in data -OMISSIS- con cui si decretava il respingimento della domanda di concessione della cittadinanza italiana presentata dalla ricorrente e di tutti gli atti presupposti, preparatori, connessi e consequenziali.

Giustizia amministrativa202305718

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. V bisSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego della concessione della cittadinanza italiana per naturalizzazione

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha impugnato il provvedimento ministeriale che aveva respinto la domanda di cittadinanza presentata ai sensi dell'art. 9, comma 1, lett. f), l. 91/1992, deducendo l'erroneità e l'inattualità della valutazione amministrativa fondata sui precedenti penali dei familiari. In particolare, ha sostenuto che un precedente del coniuge relativo alla guida senza patente fosse stato depenalizzato, che il coniuge avesse ottenuto la riabilitazione penale in relazione alla condanna per tentato omicidio e porto d'armi e che il figlio, trasferitosi in altra abitazione dal 15 ottobre 2021, non facesse più parte del nucleo familiare. Da tali circostanze la ricorrente ha inferito l'illegittimità della valutazione ministeriale.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso. Ha ritenuto che la concessione della cittadinanza per naturalizzazione costituisca esercizio di ampia discrezionalità amministrativa e non riconosca al richiedente un diritto soggettivo, sicché il sindacato giurisdizionale è limitato alla verifica di manifesta illogicità, irragionevolezza, contraddittorietà, inadeguatezza dell'istruttoria o difetto di motivazione. Il giudice ha ritenuto legittima la valutazione dei precedenti penali dei familiari nell'ambito del giudizio prognostico sull'affidabilità e sull'integrazione dell'istante, escludendo che ciò comporti una sanzione per fatto altrui o violi il principio di personalità della responsabilità penale. Quanto al coniuge, la condanna per tentato omicidio è stata ritenuta valutabile nonostante la riabilitazione e il decorso del periodo decennale, in ragione della particolare gravità della condotta. Quanto al figlio, il numero delle segnalazioni per reati, soprattutto contro il patrimonio, e la condanna per circonvenzione di incapace e furto in abitazione sono stati considerati elementi gravi e sintomatici di una mancata sintonia del nucleo familiare con il valore della legalità, emersi nel decennio rilevante per la domanda. Il successivo trasferimento di residenza del figlio non è stato ritenuto decisivo, perché successivo alla presentazione dell'istanza e comunque inidoneo a cancellare fatti precedenti, anche alla luce della stabilità del rapporto filiale e affettivo. Il TAR ha inoltre ritenuto che l'integrazione sociale ed economica e l'assenza di pericolosità della richiedente costituiscano condizioni ordinarie o prerequisiti, non elementi sufficienti a imporre la concessione della cittadinanza. Non sono state ravvisate manifesta illogicità o irragionevolezza nel diniego. Spese compensate per la peculiarità della fattispecie e il mancato svolgimento di difese da parte dell'amministrazione.

Norme richiamate

  • art. 9, comma 1, lett. f), l. 91/1992

    la cittadinanza "può" essere concessa

    La disposizione fonda un potere discrezionale dell'amministrazione in materia di naturalizzazione, subordinando la concessione non solo alla residenza legale, ma anche a una valutazione prognostica sull'integrazione, sull'affidabilità e sull'adesione ai valori della comunità nazionale.

  • art. 27 Cost.

    principio della personalità della responsabilità penale

    Il principio non impedisce di considerare i precedenti penali dei familiari, poiché il diniego di cittadinanza non costituisce una sanzione per fatto altrui, ma una valutazione amministrativa dell'affidabilità e del contesto familiare del richiedente.

  • art. 19, comma 2, lett. c), d.lgs. 286/1998

    impossibilità di espellere i parenti entro il secondo grado

    La disposizione è richiamata per evidenziare che l'acquisto della cittadinanza da parte di un familiare può produrre benefici indiretti per altri componenti del nucleo, rilevanti nella valutazione del contesto familiare.

  • art. 30, comma 1, lett. c), d.lgs. 286/1998

    possibilità di ottenere un permesso per motivi familiari

    La norma è richiamata quale ulteriore ragione per cui gli effetti della cittadinanza possono estendersi indirettamente ai familiari.

  • art. 4, comma 3, d.lgs. 286/1998

    Il possesso di condizioni di non pericolosità e di inserimento sociale è considerato un requisito ordinario per l'ingresso e il soggiorno, non un elemento eccezionale sufficiente a fondare la concessione della cittadinanza.

  • art. 5, comma 5, d.lgs. 286/1998

    Le condizioni richieste per il rilascio e il rinnovo del permesso di soggiorno costituiscono, secondo il giudice, il livello minimo ordinariamente atteso dallo straniero regolarmente soggiornante e non dimostrano da sole l'idoneità alla naturalizzazione.

Massime di principio

  • La concessione della cittadinanza italiana per naturalizzazione, prevista dall'art. 9 l. 91/1992, è espressione di ampia discrezionalità amministrativa e non costituisce un diritto soggettivo del richiedente; l'amministrazione deve compiere una valutazione complessiva e prognostica sull'integrazione, sull'affidabilità e sulla capacità di adesione ai valori fondamentali della comunità nazionale.
  • Nel giudizio sulla naturalizzazione, l'amministrazione può considerare i precedenti penali e il contesto comportamentale dei familiari conviventi o legati da rapporti stabili, poiché tali elementi possono incidere sulla prognosi di affidabilità del richiedente e sugli effetti indiretti che l'acquisto della cittadinanza produce nel nucleo familiare; ciò non integra una sanzione per fatto altrui né viola il principio di personalità della responsabilità penale.
  • La riabilitazione penale del familiare non impedisce, nell'ambito della discrezionale valutazione sull'affidabilità richiesta per la naturalizzazione, di considerare la condotta storica oggetto della condanna, soprattutto quando si tratti di fatti di eccezionale gravità come il tentato omicidio; tali fatti possono essere valutati anche oltre il periodo ordinario di osservazione decennale.
  • Il successivo trasferimento di residenza di un familiare non rende automaticamente irrilevanti i suoi precedenti, quando i fatti siano anteriori al trasferimento e il rapporto familiare e affettivo mantenga una stabile intensità idonea a incidere sulla prognosi di affidabilità del richiedente.
  • Il sindacato del giudice amministrativo sul diniego di cittadinanza è limitato alla verifica di vizi quali manifesta illogicità, irragionevolezza, contraddittorietà, inadeguatezza dell'istruttoria o difetto di motivazione, senza sostituire la propria valutazione a quella amministrativa sugli elementi di fatto e sulla prognosi di integrazione.
  • La mera integrazione sociale ed economica, l'assenza di pericolosità e il regolare soggiorno in Italia rappresentano condizioni ordinarie o prerequisiti per la naturalizzazione e non dimostrano, da soli, il possesso di un interesse qualificato o di meriti tali da imporre la concessione della cittadinanza.

Come è indicizzato

MaterieCittadinanza
RamiImmigrazione e cittadinanza
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaEccesso di poterePonderazione degli interessi e interesse pubblico

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