Sentenza n. 4710/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Sentenza del TAR Campania - Napoli che aveva accolto il ricorso per ottemperanza e liquidato in euro 500,00 le spese del primo grado
Esito
Favorevole al ricorrente (beneficiario docente)
Prevale il privato
La controversia
La parte appellante aveva ottenuto in primo grado l'ordine rivolto al Ministero di costituire in suo favore la carta elettronica per il docente, in esecuzione di una sentenza del giudice ordinario che aveva riconosciuto il beneficio per gli anni scolastici richiesti, con accredito complessivo di euro 1.500,00. L'appello riguardava esclusivamente la quantificazione delle spese di lite, ritenuta eccessivamente ridotta e inferiore ai minimi previsti dai parametri forensi. Sono state dedotte la violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., degli artt. 23, 111 e 113 Cost., dell'art. 6 CEDU, dell'art. 2233 c.c., della legge n. 247 del 2012, della legge n. 794 del 1942 e dei decreti ministeriali n. 55 del 2014 e n. 37 del 2018, assumendo che la liquidazione di euro 500,00 fosse lesiva del decoro professionale e dell'inderogabilità dei minimi tariffari.
La decisione
L'appello è stato accolto limitatamente alla liquidazione delle spese del primo grado. Il Consiglio di Stato ha ritenuto non corretta la quantificazione di euro 500,00, perché inferiore ai valori parametrali applicabili allo scaglione da euro 1.101 a euro 5.200, anche considerando la riduzione prevista dal decreto ministeriale n. 147 del 2022. Ha tuttavia escluso che la motivazione del TAR fosse apodittica: la controversia era oggettivamente semplice e seriale. La serialità, pur non costituendo un'eccezione al principio di soccombenza, può essere valorizzata come indice di minore impegno difensivo e giustificare una riduzione del compenso entro i limiti dei parametri. Le spese del primo grado sono state quindi rideterminate in euro 800,00, oltre accessori di legge e rimborso del contributo unificato se versato, con distrazione in favore del difensore antistatario. Le spese del giudizio di appello sono state compensate, in ragione del parziale accoglimento rispetto alla somma richiesta dall'appellante.
Norme richiamate
art. 91 c.p.c.
Richiamato in relazione alla regolazione delle spese processuali secondo il principio della soccombenza.
art. 92 c.p.c.
Richiamato in relazione ai presupposti della compensazione e della riduzione delle spese processuali.
art. 88, comma 2, lett. d), c.p.a.
Utilizzato dal Collegio per motivare la decisione mediante riferimento a precedenti sentenze della stessa Sezione su casi analoghi.
art. 1, comma 121, l. 107/2015
Costituisce la base normativa del beneficio della carta elettronica per il docente riconosciuto nel giudizio presupposto.
art. 4, comma 4, d.m. n. 147/2022
Prevede la riduzione dei valori parametrici considerata dal giudice nella determinazione delle spese.
art. 2, comma 1, d.m. n. 55/2014
«il compenso dell’avvocato è proporzionato all’importanza dell’opera»
Esprime il criterio di proporzionalità tra prestazione professionale e compenso, rilevante anche nella liquidazione giudiziale delle spese.
art. 2233 c.c.
Richiamato dall'appellante a tutela del decoro professionale e dell'adeguatezza del compenso.
art. 6 CEDU
Richiamato dall'appellante in relazione alle garanzie del giusto processo.
Massime di principio
- La quantificazione giudiziale delle spese processuali costituisce espressione di discrezionalità del giudice, ma non può tradursi nell'attribuzione di somme meramente simboliche o lesive del decoro professionale.
- Il giudice amministrativo deve motivare specificamente la liquidazione delle spese quando si discosta dalla regola della soccombenza; la motivazione è invece sufficiente quando la decisione è coerente con tale regola e indica elementi concreti di proporzionalità e adeguatezza.
- La serialità del contenzioso, pur non costituendo un'autonoma ipotesi di deroga al principio della soccombenza, può essere valorizzata nella determinazione del compenso come indice di minore impegno difensivo e giustificare una riduzione rispetto ai valori parametrici, purché siano rispettate le soglie minime applicabili.
- I parametri forensi costituiscono il riferimento necessario per assicurare la proporzione tra l'importanza e l'impegno dell'opera professionale e il compenso liquidato; la semplicità e la serialità della controversia possono incidere sulla misura concreta, ma non consentono liquidazioni irrisorie o prive di adeguata giustificazione.
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