Cassazione Penale, Sentenza n. 6967/2022 del 28/02/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
I ricorrenti impugnavano la sentenza d'appello che aveva confermato la loro responsabilità in concorso per l'appropriazione indebita di suppellettili e arredi dall'abitazione locata. I primi due motivi di ricorso erano deduzioni di merito sulla valutazione della prova e sulla determinazione della pena; il motivo ritenuto fondato contestava l'omessa e immotivata valutazione, da parte del giudice di merito, della sussistenza dei "doppi benefici" richiesti (la sospensione condizionale della pena e la non menzione della condanna nel certificato del casellario), nonostante ricorressero i presupposti di fatto per la loro concessione.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibili per manifesta infondatezza i primi due motivi (che sollecitavano una rivalutazione di merito) e ha accolto il motivo relativo all'omessa valutazione dei "doppi benefici". Ha annullato la sentenza impugnata limitatamente alla mancata valutazione della ricorrenza dei presupposti per la sospensione condizionale della pena e per la non menzione nel certificato del casellario, rinviando per nuovo giudizio su tali punti ad altra sezione della Corte d'appello di Milano. Per il resto ha dichiarato inammissibili i ricorsi e ha reso irrevocabile l'affermazione di responsabilità dei ricorrenti.
Norme richiamate
art. 585, comma 4, cod. proc. pen.
utilizzato per la specificazione e l'approfondimento del motivo di ricorso con l'invio di nuovi motivi; consente l'ampliamento della questione in cassazione nei limiti indicati.
art. 597, comma 5, cod. proc. pen.
riconosce al giudice di merito un potere officioso (e, secondo la giurisprudenza di legittimità richiamata, un dovere) di applicare d'ufficio la sospensione condizionale della pena quando emergono elementi di fatto che ne consentono l'esercizio; il giudice che non eserciti tale potere deve comunque motivare il rifiuto.
art. 164 cod. pen.
riguarda il giudizio prognostico (sull'aggravamento o pericolosità futura) e rappresenta una valutazione di merito che la Corte di cassazione non può sostituirsi a effettuare: la valutazione prognostica deve restare al giudice del merito.
Massime di principio
- In cassazione non è ammessa una nuova valutazione di merito: i motivi che chiedono una diversa lettura del materiale probatorio sono generalmente inammissibili se mirano a rimettere in discussione la valutazione di fatto operata dai giudici di merito.
- Se il giudice di merito omette di valutare e motivare in ordine alla concessione di benefici (es. sospensione condizionale della pena, non menzione nel casellario) e ricorrono elementi di fatto che potrebbero legittimare tali benefici, la sentenza è annullabile limitatamente a tale omissione e la questione va rinviata per nuovo esame.
- Il potere del giudice di applicare benefici d'ufficio (art. 597, comma 5, c.p.p.) può diventare un obbligo quando la parte rappresenti fatti che ne consentano l'esercizio; se il giudice decide di non esercitarlo deve fornire motivazione.
- La non menzione della condanna nel certificato del casellario può essere concessa o rifiutata, ma il rifiuto deve essere adeguatamente motivato; la mera omissione di argomentazione è viziabile.
- Le questioni di prognosi e di valutazione delle circostanze attenuanti o aggravanti sono tipicamente questioni di merito e non sono suscettibili di sindacato in cassazione salvo macroscopiche illogicità o carenze motivazionali evidenti.
- Il ricorrente deve presentare e puntualizzare le istanze di beneficio nei gradi di merito; tuttavia, se emergono nel corso del giudizio elementi nuovi che rendono applicabili benefici, il giudice d'appello può (e talora deve) applicarli d'ufficio, motivando comunque ogni rifiuto.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 28 feb 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 6950/2022 del 28/02/2022
- Sentenza penale · 28 feb 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 6951/2022 del 28/02/2022
- Sentenza penale · 28 feb 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 6953/2022 del 28/02/2022
- Sentenza penale · 28 feb 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 6954/2022 del 28/02/2022
- Sentenza penale · 28 feb 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 6955/2022 del 28/02/2022
- Sentenza penale · 28 feb 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 6956/2022 del 28/02/2022
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →