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Sentenza

Sentenza del 16/04/2021 n. 1979 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio

Processo tributario - Limiti alla produzione in appello - Norma speciale - Nuovi documenti - Parità di trattamento.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

le parti avevano contestato l'art. 58, comma 2, d.lgs. n. 546/92 sostenendo che la previsione secondo cui "È fatta salva - in grado di appello - la facoltà delle parti di produrre nuovi documenti" violasse i principi costituzionali di parità di trattamento e il diritto di difesa, posto che consentirebbe la produzione in appello di documenti già disponibili in fase di primo grado e anche da parte di chi non si era costituito in primo grado

La decisione

la Corte costituzionale, con la decisione richiamata (Corte cost. n. 199/2017), ha respinto le eccezioni di incostituzionalità: ha ritenuto che l'art. 58, comma 2, del d.lgs. n. 546/92 sia una norma speciale nel processo tributario che consente alle parti di produrre nuovi documenti in appello senza la limitazione prevista dall'art. 345 c.p.c.; conseguentemente non è stata dichiarata l'incostituzionalità della norma e la facoltà di produrre nuovi documenti in appello è stata confermata senza le preclusioni previste dal codice di procedura civile

Norme richiamate

  • art. 58, comma 2, d.lgs. n. 546/1992

    È fatta salva - in grado di appello - la facoltà delle parti di produrre nuovi documenti

    norma speciale nel processo tributario che consente la produzione in appello di nuovi documenti senza le limitazioni di preclusione previste dal codice di procedura civile; autorizza la produzione anche di documenti disponibili in precedenza e anche se la parte non si era costituita in primo grado

  • art. 345 c.p.c.

    norma del codice di procedura civile che introduce una regola generale di preclusione per la produzione di nuovi mezzi di prova in appello; secondo la Corte costituzionale, tuttavia, tale disciplina generale è derogata dalla norma speciale del processo tributario (art. 58, comma 2, d.lgs. 546/92)

  • Corte costituzionale, sentenza n. 199/2017

    giurisprudenza che ha dichiarato inammissibile l'eccezione di incostituzionalità e ha affermato la prevalenza della disciplina speciale tributaria sulla regola civilistica di preclusione

Massime di principio

  • Nel processo tributario (d.lgs. n. 546/92) l'art. 58, comma 2, permette la produzione in appello di nuovi documenti anche se erano già disponibili in precedenza: non si applicano le preclusioni generali dell'art. 345 c.p.c.
  • La possibilità di produrre documenti in appello non è limitata dal fatto che la parte non si sia costituita nel primo grado; ciò comporta che la documentazione, anche se nota, possa essere fatta valere in appello
  • Pur essendo ammessa la produzione in appello, il giudice tributario mantiene il potere di valutare rilevanza, attendibilità e valore probatorio dei documenti prodotti tardivamente e può eventualmente tenere conto delle ragioni della produzione tardiva
  • Per ragioni strategiche e di efficienza processuale, è consigliabile produrre già in primo grado i documenti pertinenti; tuttavia, la facoltà in appello offre una tutela aggiuntiva per il contribuente o la controparte che non abbia potuto o voluto agire prima
  • Questa disciplina speciale può creare svantaggi per l'amministrazione finanziaria rispetto alla regola generale civile; nelle controversie analoghe è opportuno valutare tempestivamente l'acquisizione e la produzione probatoria e, se necessario, eccepire la rilevanza e l'attendibilità dei documenti prodotti in appello

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