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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 43520/2023 del 26/10/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione avverso l'ordinanza del Tribunale di Tivoli che aveva rigettato l'istanza del pubblico ministero di revoca della sospensione condizionale della pena relativa a sentenza della Corte di Appello di Roma del 13/04/2015, divenuta irrevocabile il 28/06/2015 (pena sospesa: 4 mesi di reclusione e 1.000 euro di multa). Il PM chiedeva la revoca per effetto di una successiva sentenza del Tribunale di Tivoli del 04/06/2015, divenuta irrevocabile il 16/10/2015, che aveva inflitto a Valentini 1 anno e 6 mesi di reclusione e 6.000 euro di multa per reato commesso il 03/06/2015. Il giudice dell'esecuzione aveva ritenuto che non si potesse tener conto di quella condanna perché il reato era anteriore al passaggio in giudicato della sentenza sospesa; il Procuratore della Repubblica ha dedotto in cassazione la violazione di legge, sostenendo che rileva la sopravvenienza della sentenza di condanna a prescindere dalla anteriorità della commissione del reato.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso del Procuratore, ritenendolo fondato. Ha precisato che l'art. 168, comma 1, n. 2, cod. pen. prevede la revoca di diritto della sospensione condizionale qualora, entro il quinquennio dal passaggio in giudicato della sentenza che ha concesso il beneficio, il condannato riporti un'altra condanna per delitto anteriormente commesso a pena che, cumulata con quella sospesa, supera i limiti dell'art. 163 cod. pen., purché tale condanna sia divenuta irrevocabile dopo il passaggio in giudicato della sentenza che ha concesso il beneficio e prima della scadenza del quinquennio. Nel caso concreto la condanna del 4/6/2015 è divenuta irrevocabile il 16/10/2015 (dopo il giudicato del 28/6/2015 e entro il quinquennio), pertanto doveva essere considerata ai fini della revoca. La Corte ha annullato l'ordinanza impugnata e ha rinviato al Tribunale di Tivoli per nuovo giudizio conforme al principio indicato.

Norme richiamate

  • art. 168, primo comma, n. 2), cod. pen.

    la sospensione condizionale della pena è revocata di diritto qualora, entro il quinquennio (per il caso di delitti) dal passaggio in giudicato della sentenza che ha applicato il beneficio, il condannato riporti un'altra condanna per un delitto anteriormente commesso a pena che, cumulata a quella precedentemente sospesa, supera i limiti stabiliti dall'articolo 163

    La Corte interpreta la norma nel senso che rileva la sopravvenienza di una condanna anche se il reato ad essa relativo è anteriore al giudicato della sentenza che ha concesso il beneficio; è decisiva la data di irrevocabilità della condanna sopravvenuta, che deve essere successiva al giudicato che ha concesso la sospensione e ricadere nel quinquennio previsto

  • art. 163, cod. pen.

    Fissa i limiti quantitativi delle pene che possono essere cumulate senza determinare l'immediata esecuzione; la valutazione della possibilità di revoca di diritto richiede il confronto tra le pene complessive risultanti dalle condanne divenute irrevocabili nel periodo rilevante

Massime di principio

  • Per valutare la revoca di diritto della sospensione condizionale non conta la data di commissione del reato collegato alla condanna sopravvenuta, ma la data in cui quella condanna è divenuta irrevocabile rispetto al giudicato che ha concesso il beneficio
  • La condanna sopravvenuta rileva ai fini della revoca se la sua irrevocabilità è successiva al giudicato che ha concesso la sospensione e avviene entro il termine quinquennale previsto dall'art. 168
  • Il giudice dell'esecuzione deve cumulare le pene delle condanne irrevocabili nel periodo rilevante e verificare se il totale supera i limiti dell'art. 163; non può escludere una condanna solo perché il relativo fatto è anteriore al giudicato
  • Se la condanna sopravvenuta ha ottenuto a sua volta la sospensione condizionale, occorre valutare le conseguenze della sospensione sulla cumulabilità delle pene secondo le norme vigenti
  • In caso di errore di applicazione di questi criteri da parte del giudice di merito, la Corte di Cassazione annulla e rinvia per un nuovo giudizio conforme ai principi indicati
  • La tempestività della dichiarazione di irrevocabilità e il rispetto del quinquennio sono elementi decisivi: una condanna irrevocabile fuori dal termine non produce effetti di revoca di diritto

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