Cassazione Penale, Sentenza n. 26180/2022 del 07/07/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato la sentenza d'appello per tre ragioni principali: 1) nullità del decreto che dispone il giudizio per omessa notifica dell'avviso di conclusione indagini al difensore di fiducia (avv. Luca Spadoni), sostenendo che la notifica sarebbe dovuta essere effettuata al difensore di fiducia nominato prima della notifica; 2) violazione per mancata concessione della sospensione condizionale della pena, per presunto buon comportamento processuale e per una precedente sentenza di applicazione della pena estinta ai sensi dell'art.445 c.p.p.; 3) insufficiente motivazione circa la responsabilità penale di Carnevale Maria Santina, laddove il perito aveva escluso profili di responsabilità e la Corte non avrebbe motivato adeguatamente il diverso convincimento.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato i ricorsi. Quanto al primo motivo, ha ritenuto che il termine rilevante sia la data di deposito dell'avviso presso la cancelleria del PM (21/01/2015) e non la data di spedizione, e che la nomina del difensore di fiducia (23/02/2015) sia avvenuta successivamente, perciò la notifica al difensore d'ufficio era corretta. Sul secondo motivo, la Corte ha confermato il diniego della sospensione condizionale per la pluralita' dei fatti, le modalita' fraudolente e l'organizzazione degli illeciti, osservando che una sentenza di applicazione della pena, anche se poi estinta ai sensi dell'art.445 c.p.p., costituisce precedente valutabile ai fini della prognosi di recidiva. Sul terzo motivo, la Corte ha ritenuto la motivazione dell'appello adeguata: i rimborsi ai soci, effettuati quando si erano gia' manifestati segnali di dissesto, configurano distrazione ai sensi dell'art.2647 c.c.; inoltre sono state valorizzate la partecipazione societaria e la gestione parallela della ditta individuale di Carnevale con fluida commistione patrimoniale a danno dei creditori. Conseguentemente i ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e il dispositivo d'appello e' stato confermato nelle parti impugnate.
Norme richiamate
art. 216 legge fallimentare
Norma che disciplina il reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale; la Corte ha confermato che le condotte contestate rientrano in tale fattispecie, con conseguente sanzione penale e pene accessorie.
art. 415-bis cod. proc. pen.
Regola la comunicazione dell'avviso di conclusione indagini; la Corte ha interpretato il termine rilevante per la scelta del difensore destinatario come la data di deposito dell'avviso presso la cancelleria del PM e non la data di spedizione.
art. 185 cod. proc. pen.
Norma sulla notificazione degli atti; richiamata nell'ambito del vizio di notifica e interpretata unitamente all'art.415-bis rispetto al momento rilevante per la notifica al difensore.
art. 445 cod. proc. pen.
Disciplina l'estinzione del reato per effetto dell'applicazione della pena su richiesta; la Corte ha ritenuto che la sentenza di applicazione della pena sia comunque valutabile come precedente ai fini della prognosi per la sospensione condizionale della pena, anche se il reato poi e' estinto.
art. 2647 cod. civ.
Stabilisce la postergazione del rimborso dei finanziamenti soci rispetto ai creditori sociali; la Corte ha ritenuto che il rimborso effettuato nonostante segni di dissesto abbia carattere distrattivo e integri responsabilita' penale.
Massime di principio
- Per valutare la correttezza della notifica dell'avviso di conclusione delle indagini al difensore, rileva la data di deposito dell'avviso presso la cancelleria del Pubblico Ministero: se la nomina del difensore di fiducia e' successiva a tale deposito, la notifica puo' essere regolarmente effettuata al difensore d'ufficio precedentemente nominato.
- La sospensione condizionale della pena puo' essere esclusa anche se il precedente penale e' stato poi estinto ai sensi dell'art.445 c.p.p.; le sentenze di applicazione della pena costituiscono comunque elementi valutabili nella prognosi di recidiva.
- I rimborsi di finanziamenti soci, effettuati quando sussistono evidenti segnali di dissesto della societa', possono configurare bancarotta fraudolenta per distrazione qualora violino la regola della postergazione di cui all'art.2647 c.c.; la qualita' di socio e il controllo di fatto dell'impresa aumentano la responsabilita' personale.
- La mera conclusione peritale favorevole all'imputato non vincola il giudice: se il giudice di merito fornisce una motivazione che spiega il diverso convincimento, la sentenza non e' contraddittoria. Di converso, se si discorda del perito, il giudice deve esplicitare le ragioni della divergenza.
- Nelle contestazioni relative a comportamenti societari e commistione patrimoniale, documentare flussi finanziari, tempistiche dei rimborsi e la sussistenza di operazioni non motivate economicamente e in danno dei creditori e' essenziale per sostenere l'assenza di responsabilita' penale.
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