Sentenza del 03/01/2022 n. 49 - Comm. Trib. Reg. per la Sicilia
IRAP - AUTONOMA ORGANIZZAZIONE
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Controversia sull'assoggettabilità all'IRAP di attività professionali esercitate in forma societaria o mediante associazioni senza personalità giuridica: se la forma associata/societaria richieda un accertamento concreto dell'esistenza di un'autonoma organizzazione oppure se tale autonoma organizzazione debba ritenersi implicita ex lege nella forma di esercizio.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto che l'esercizio di arti e professioni in forma societaria o mediante associazioni senza personalità giuridica costituisce, ex lege, presupposto dell'IRAP, senza che sia necessario un accertamento concreto della sussistenza di un'autonoma organizzazione; resta tuttavia la facoltà e l'onere del contribuente di dimostrare l'insussistenza dell'esercizio in forma associata/autonoma. Conseguenza pratica: ricorso del contribuente respinto e confermata la pretesa erariale.
Norme richiamate
D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 (disciplinante l'IRAP)
La Corte interpreta la normativa IRAP nel senso che la forma societaria o associativa integra, di per sé, il presupposto soggettivo/oggettivo dell'imposta relativamente alle attività produttive; l'accertamento dell'autonoma organizzazione non è sempre necessario perché questa può risultare implicita nella forma di esercizio.
Massime di principio
- L'esercizio di attività professionali in forma societaria o in associazioni senza personalità giuridica è normalmente qualificato come presupposto IRAP senza bisogno di dimostrare separatamente l'esistenza di una 'autonoma organizzazione'.
- L'onere di provare l'assenza di un'esercizio associato/autonomamente organizzato grava sul contribuente: chi sostiene l'insussistenza dell'autonoma organizzazione deve fornire elementi concreti in tal senso.
- Elementi utili per dimostrare l'assenza di autonoma organizzazione: assenza di struttura organizzativa comune, assenza di dipendenti comuni, assenza di strumenti/mezzi condivisi, autonomia effettiva nelle prestazioni e nella gestione economica, nessuna condivisione di responsabilità gestionali.
- Anche la forma giuridica 'atipica' non esclude l'IRAP se, nella pratica, l'attività è organizzata in modo autonomo: la sostanza organizzativa prevale sulla mera denominazione formale.
- Per la difesa del contribuente è opportuno produrre documentazione probatoria (contratti, fatture, prove di autonomia gestionale, organigrammi, assenze di centri di costo comuni) per dimostrare la mancata sussistenza dell'autonoma organizzazione.
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