Sentenza n. 449/2026 - Venezia, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale Ordinario di Treviso, Sezione Lavoro, che aveva ordinato l'assegnazione della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente con accredito di 2.000 euro per gli anni scolastici dal 2019 al 2023
Esito
Favorevole al ricorrente (docente precario)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha agito in ottemperanza di una sentenza del Tribunale Ordinario di Treviso, passata in giudicato e notificata al Ministero il 4 marzo 2025, con la quale l'Amministrazione era stata condannata a costituire in suo favore la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente, mediante accredito di 2.000 euro per gli anni scolastici compresi tra il 2019 e il 2023. Poiché il Ministero non aveva spontaneamente eseguito il giudicato, la ricorrente ha chiesto l'esecuzione coattiva della pronuncia e la condanna dell'Amministrazione al pagamento dell'astreinte prevista dall'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. Il Ministero, pur regolarmente intimato, non si è costituito.
La decisione
Il TAR ha ritenuto sussistenti le condizioni per l'azione di ottemperanza, rilevando che la sentenza azionata era passata in giudicato ed era stata notificata all'Amministrazione. Nel merito ha accertato l'inadempimento del Ministero e lo ha condannato a dare esecuzione al giudicato entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza, costituendo la Carta elettronica e accreditandovi la somma di 2.000 euro prevista dal titolo esecutivo. Per l'eventuale ulteriore inerzia, il TAR ha nominato commissario ad acta il Direttore generale pro tempore della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, autorizzandolo a subdelegare gli adempimenti e assegnandogli un ulteriore termine di sessanta giorni. Non è stato riconosciuto alcun compenso al commissario, in quanto dipendente dell'Amministrazione debitrice. È stata invece respinta la domanda di astreinte: pur essendo astrattamente ammissibile nei confronti della pubblica amministrazione, la penalità di mora richiede una valutazione concreta delle condizioni del debitore pubblico e delle eventuali ragioni ostative. Nel caso di specie, la crisi della finanza pubblica e l'ammontare del debito pubblico sono stati ritenuti idonei a giustificare la mancata applicazione della sanzione. Il Ministero è stato condannato al pagamento delle spese di lite, liquidate in 800 euro oltre accessori di legge.
Norme richiamate
art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.
La disposizione è richiamata quale presupposto dell'azione di ottemperanza a una sentenza passata in giudicato.
art. 114 c.p.a.
Consente al giudice dell'ottemperanza di ordinare l'esecuzione del giudicato e di nominare, in caso di ulteriore inerzia, un commissario ad acta.
art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
L'astreinte è astrattamente applicabile anche alla pubblica amministrazione inadempiente, ma la sua concreta irrogazione è rimessa alla valutazione discrezionale del giudice, che deve considerare le condizioni del debitore pubblico, le difficoltà di adempimento connesse a vincoli normativi e di bilancio, la finanza pubblica e la rilevanza degli interessi pubblici, evitando sanzioni manifestamente inique o eccessivamente afflittive.
art. 14 d.l. n. 669/1996, convertito dalla legge n. 30/1997
È richiamato tra le condizioni ritenute soddisfatte per procedere all'ottemperanza nei confronti dell'Amministrazione.
art. 1, comma 121, legge n. 107/2015
Costituisce la base normativa della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente, la cui assegnazione era stata disposta dal giudicato.
artt. 2, 5, 6 e 8 d.p.c.m. 28 novembre 2016
Definiscono le modalità e le funzionalità secondo cui deve essere costituita e utilizzata la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente.
art. 115 c.p.c.
È richiamato per riconoscere rilevanza, ai fini della valutazione sull'astreinte, alla crisi della finanza pubblica e all'ammontare del debito pubblico quali fatti notori.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza, quando il titolo giudiziale è passato in giudicato, è stato notificato all'amministrazione e risulta ineseguito, il giudice deve ordinare all'amministrazione di conformarsi al giudicato entro un termine assegnato, potendo nominare sin d'ora un commissario ad acta per il caso di ulteriore inerzia.
- Il commissario ad acta può essere individuato in un dirigente o funzionario già inserito nella struttura dell'amministrazione debitrice; in tal caso, per le funzioni commissariali non deve essere liquidato alcun compenso, salvo diversa previsione non risultante dal provvedimento.
- La penalità di mora prevista dall'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. è astrattamente applicabile anche nei confronti della pubblica amministrazione, ma la sua irrogazione non è automatica: il giudice dell'ottemperanza deve valutare concretamente le condizioni del debitore pubblico, le difficoltà derivanti da vincoli normativi e finanziari, la situazione della finanza pubblica e la rilevanza degli interessi pubblici coinvolti.
- La crisi della finanza pubblica e l'entità del debito pubblico possono costituire, se considerati fatti notori, ragioni ostative sufficienti a escludere in concreto la condanna dell'amministrazione al pagamento dell'astreinte.
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