Sentenza del 30/09/2015 n. 19439 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte Suprema di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per la mancata formulazione del quesito di diritto, requisito obbligatorio anche quando il ricorso contiene un unico motivo. Il quesito non poteva essere ricavato implicitamente dall'esposizione delle censure. La società ricorrente è stata inoltre condannata al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in 2.000 euro, oltre alle spese prenotate a debito.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ha impugnato il rigetto di due istanze di condono presentate ai sensi dell'art. 16 della L. n. 289 del 2002, relative ad avvisi di liquidazione dell'imposta di registro emessi dopo la definizione di accertamenti di maggior valore riguardanti due compravendite immobiliari. Nel ricorso per cassazione ha sostenuto che i decreti di estinzione dei giudizi sugli accertamenti fossero ancora impugnabili e che vi fosse un rapporto inscindibile tra gli atti di accertamento e i successivi avvisi di liquidazione, tale da consentire il condono anche per questi ultimi. Tuttavia, il ricorso non conteneva il necessario quesito di diritto previsto dall'art. 366-bis c.p.c.
Norme richiamate
L. n. 289 del 2002, art. 16
La norma disciplinava la definizione agevolata delle liti fiscali pendenti. La società sosteneva che potesse applicarsi anche agli avvisi di liquidazione collegati agli accertamenti di maggior valore, ma la questione non è stata esaminata nel merito perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile.
Art. 366-bis c.p.c.
La disposizione, applicabile ratione temporis, imponeva che il motivo di ricorso per cassazione contenesse uno specifico quesito di diritto. Il quesito doveva essere espresso in modo autonomo e diretto e non poteva essere desunto implicitamente dall'argomentazione del motivo.
Massime di principio
- Quando una norma processuale richiede un requisito formale specifico per il ricorso per cassazione, la sua omissione può comportare l'inammissibilità senza che la Corte esamini la fondatezza della questione sostanziale.
- Il requisito formale deve essere rispettato anche se il ricorso contiene un solo motivo: l'unicità della censura non esonera dall'adempimento prescritto dalla legge.
- Il quesito di diritto, quando previsto, deve essere formulato espressamente, in modo autonomo, chiaro e autosufficiente; non è sufficiente esporre le proprie doglianze o indicare genericamente la norma violata.
- La mancata verifica dei requisiti di ammissibilità del ricorso può impedire l'esame di questioni rilevanti, come l'applicabilità di un condono agli atti impositivi e agli atti di liquidazione collegati.
- La parte il cui ricorso è dichiarato inammissibile è normalmente condannata al pagamento delle spese del giudizio, salvo diverse ragioni indicate dalla Corte.
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