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Sentenza

Sentenza n. 5853/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 2

per la riforma della sentenza del Tribunale amministrativo regionale della Valle D’Aosta n. 21/2024, resa tra le parti.

Giustizia amministrativa202405002

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Autorizzazione regionale all’interramento parziale di una linea elettrica aerea e alla realizzazione di pali di sostegno, unitamente al parere della Soprintendenza avente valore di autorizzazione paesaggistica

Esito

IRRICEVIBILITA

Favorevole al resistente (amministrazioni e controinteressata)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il proprietario di un’abitazione situata in area sottoposta a vincolo paesaggistico aveva impugnato l’autorizzazione regionale e il parere paesaggistico relativi all’interramento parziale di una linea elettrica e alla realizzazione di pali di sostegno, lamentando la compromissione della vista panoramica, il deprezzamento dell’immobile e possibili rischi connessi ai campi elettromagnetici. In primo grado il ricorso era stato dichiarato irricevibile per tardività, ritenendo che il ricorrente avesse acquisito piena conoscenza dell’intervento e della sua lesività almeno dal 17 maggio 2023, o comunque dal 22 giugno 2023, mentre il ricorso era stato notificato il 23 ottobre 2023. In appello sono stati dedotti, anzitutto, l’erroneità della declaratoria di tardività e la decorrenza del termine dal completamento dei lavori o dalla piena conoscenza integrale degli atti. L’appellante ha sostenuto che la comunicazione del 17 maggio 2023 e l’incontro del 9 giugno 2023 dimostrassero soltanto la conoscenza dell’intenzione di realizzare il palo, non dell’effettiva lesività dell’opera, percepibile soltanto al completamento. È stato inoltre riproposto il merito del ricorso: carenza di legittimazione e interesse a ricorrere; illegittimità dell’autorizzazione paesaggistica per travisamento dei fatti, violazione degli artt. 136 e 146 del d.lgs. 42/2004, della normativa regionale e degli atti regionali di disciplina; difetto di istruttoria e motivazione per non avere valutato adeguatamente i pali fuori terra e la loro incidenza sul vincolo paesaggistico; illegittimità derivata dell’autorizzazione regionale; incompletezza della documentazione progettuale, con riguardo alle caratteristiche dei manufatti, alla documentazione fotografica e ai dati sulle fasce di rispetto degli elettrodotti.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha respinto l’appello e confermato la sentenza del TAR. Ha ribadito la distinzione tra contestazione dell’an dell’edificazione e contestazione del quomodo: nel primo caso il termine d’impugnazione decorre dall’inizio dei lavori; nel secondo, dal completamento dei lavori o dal momento in cui risultino manifeste la dimensione, la consistenza e la finalità dell’opera. Ha precisato che la piena conoscenza non richiede la conoscenza integrale del titolo, ma è sufficiente la percezione dell’esistenza dell’intervento e degli elementi di lesività della propria posizione. Nel caso concreto, dalla nota del 17 maggio 2023 risultava che il proprietario conosceva sia la realizzazione imminente del traliccio sia la sua collocazione prospiciente l’abitazione e la dedotta lesione del diritto al panorama. Poiché il ricorso era stato notificato solo il 23 ottobre 2023, esso era tardivo. L’accesso successivamente effettuato non poteva procrastinare il termine, poiché era stato esercitato quando il ricorrente aveva già percepito l’intervento e la sua lesività; la documentazione acquisita poteva servire a sviluppare i motivi, ma non a differire il dies a quo. Il Collegio non ha quindi esaminato nel merito le censure sull’autorizzazione paesaggistica, sull’istruttoria e sulla documentazione progettuale. Le spese del grado d’appello sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 136 d.lgs. 42/2004

    La zona interessata dall’intervento era sottoposta a vincolo paesaggistico per effetto della dichiarazione di notevole interesse pubblico.

  • art. 146 d.lgs. 42/2004

    Il parere della Soprintendenza era impugnato quale autorizzazione paesaggistica presupposta dell’autorizzazione regionale; la questione di merito non è stata esaminata per la tardività del ricorso.

  • art. 87, comma 4-bis, c.p.a.

    Richiamato nell’epigrafe quale disposizione processuale applicabile alla trattazione della causa.

  • art. 101, commi 1 e 2, c.p.a.

    Richiamato in relazione alla riproposizione, in appello, dei motivi e delle difese non esaminati o assorbiti.

  • art. 20, comma 6, d.P.R. 380/2001

    Richiamato dalla giurisprudenza menzionata come elemento presuntivo utile a valutare la conoscenza dell’intervento edilizio, insieme alla presenza del cartello dei lavori.

  • art. 27, comma 4, d.P.R. 380/2001

    Richiamato dalla giurisprudenza menzionata per la rilevanza della conoscibilità dei lavori e degli elementi esteriori dell’intervento ai fini della decorrenza del termine d’impugnazione.

Massime di principio

  • Quando il terzo contesta l’an dell’edificazione, sostenendo che l’opera non poteva essere realizzata, il termine per impugnare il titolo decorre dall’inizio dei lavori, poiché da tale momento si manifesta l’esistenza dell’intervento lesivo.
  • Quando il terzo contesta invece il quomodo dell’edificazione, relativo a modalità, distanze, dimensioni o consistenza dell’opera, il termine decorre dal completamento dei lavori o dal momento anteriore in cui risultino comunque palesi l’esatta dimensione, consistenza e finalità del manufatto.
  • La piena conoscenza del titolo edilizio o autorizzatorio non richiede l’acquisizione integrale del provvedimento: è sufficiente la percezione dell’esistenza dell’atto e degli aspetti concretamente lesivi della sfera giuridica del soggetto interessato.
  • La vicinitas rispetto all’area interessata facilita la conoscenza dell’intervento e impone al soggetto che ne percepisca l’illegittimità di attivarsi sollecitamente mediante accesso documentale; l’accesso tardivo non differisce il termine d’impugnazione già iniziato.
  • L’accesso agli atti può consentire di precisare o articolare i motivi di ricorso, ma non può procrastinare il dies a quo quando il ricorrente abbia già conoscenza dell’intervento e della sua lesività, poiché ciò comprometterebbe la stabilità dei rapporti giuridici e l’affidamento del titolare del titolo.

Come è indicizzato

MaterieAutorizzazione paesaggisticaReti e impianti energeticiTermini e notificazione del ricorso
RamiBeni culturali e paesaggioEnergia, infrastrutture e comunicazioniProcesso amministrativo
IstitutiDecadenza e tardivitàLegittimazione e interesse a ricorrereOnere della prova e principio dispositivo

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