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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 2703/2024 del 29/01/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione di avviso di rettifica e atto di irrogazione sanzioni relativi a importazioni di calzature dalla Cina (2010-2013). Questioni principali: decorrenza termini di decadenza/prescrizione in presenza di notitia criminis e processo penale contro terzi; responsabilità solidale del rappresentante indiretto (spedizioniere) per dazi e per IVA all'importazione; corretta determinazione del valore doganale; proporzionalità delle sanzioni; corretta applicazione degli istituti di cumulo/continuazione e calcolo degli interessi di mora.

La decisione

La Corte ha respinto la maggior parte dei motivi di cassazione presentati dalla Centro di Assistenza Doganale Battaglino s.r.l., confermando: la possibilità di proroga del termine triennale di decadenza/prescrizione in presenza di notitia criminis anche se il procedimento penale riguarda soggetti diversi dall'indiretto rappresentante; la responsabilità solidale del rappresentante indiretto per i diritti doganali (dazi), salvo esonero dimostrando la diligenza qualificata richiesta all'operatore; la legittimità del calcolo del valore doganale e della decorrenza degli interessi dal momento dell'introduzione della merce. Tuttavia, la Corte ha accolto due censure della società: (i) ha statuìto che l'IVA all'importazione non può essere ritenuta a carico, in solido, del rappresentante indiretto in assenza di disposizioni nazionali esplicite e inequivocabili che lo designino come debitore; conseguentemente, la sentenza impugnata è cassata in relazione alla richiesta dell'Agenzia di recuperare l'IVA nei confronti del CAD; (ii) ha ritenuto che la sanzione irrogata possa essere sproporzionata e ha cassato la sentenza sul punto, rinviando la valutazione al giudice d'appello affinché applichi il principio di proporzionalità e verifichi l'eventuale riduzione della sanzione secondo l'art. 7, comma 4, d.lgs. 472/1997. Sull'altro capo della domanda (irrogazione delle sanzioni per i dazi e la ricostruzione del valore) la Cassazione ha rigettato i motivi del ricorrente.

Norme richiamate

  • Regolamento CEE n. 2913/1992 (Codice doganale comunitario), art. 221

    Consente la proroga del termine triennale di prescrizione per il recupero dei diritti doganali quando il mancato pagamento derivi da fatto perseguibile penalmente; sufficiente la notitia criminis entro il triennio, indipendentemente dall'identità degli autori del reato

  • D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43, art. 84

    Norma nazionale che coordina con l'art. 221 del CDC la proroga dei termini in caso di fatto penalmente rilevante; termine triennale decorre dall'esigibilità dell'obbligazione e può essere prorogato se è stata comunicata notitia criminis

  • Regolamento CEE n. 2913/1992, art. 201

    Definisce l'obbligazione doganale e individua il dichiarante (e in caso di rappresentanza indiretta anche la persona per conto della quale è presentata la dichiarazione) come debitori dei diritti doganali

  • Regolamento CEE n. 2913/1992, art. 202

    Prevede la valutazione della diligenza dell'operatore (intermediario) e condizioni per l'attribuzione di responsabilità; la responsabilità del rappresentante indiretto non è di per sé oggettiva: può esimersi dimostrando di aver agito con la diligenza qualificata richiesta

  • Regolamento CEE n. 2913/1992, art. 232

    Riguarda tra l'altro gli interessi di mora nelle materie doganali e il relativo momento di decorrenza; la Corte richiamata conferma che gli interessi decorrono dall'esigibilità dell'obbligazione (momento dell'importazione/destinazione al consumo)

  • Regolamento CEE n. 2913/1992, art. 239

    Clausola di equità per sgravio/rimborso dei dazi in assenza di frode o manifesta negligenza; la sua applicazione è esclusa quando è accertata negligenza del dichiarante

  • D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 70

    Collega l'IVA all'importazione alle procedure doganali ma non la include automaticamente nell'obbligazione doganale; disciplina la riscossione dell'IVA all'importazione

  • Direttiva 2006/112/CE, art. 201

    Attribuisce allo Stato membro il potere discrezionale di designare i soggetti obbligati al pagamento dell'IVA all'importazione; tuttavia serve una norma nazionale chiara e inequivocabile per imporre responsabilità solidale al rappresentante indiretto

  • D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43 (T.U.L.D.), art. 303, comma 3

    Prevede sanzioni per dichiarazioni doganali infedeli; la Corte ha ritenuto che la rigidità della sanzione minima può violare il principio di proporzionalità e richiede valutazione concreta di riduzione

  • Decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, art. 7, comma 4

    Consente la riduzione fino alla metà del minimo della sanzione quando sussistono circostanze che rendono manifesta la sproporzione; la Corte ha rinviato al giudice di merito la valutazione applicabile al caso concreto

  • Decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, art. 12

    Regola cumulo e continuazione delle sanzioni; in materia doganale il cumulo/continuazione va interpretato secondo natura delle violazioni (formali vs sostanziali) e principi giurisprudenziali delineati

  • D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 (IVA), art. 1 / norme sulla riscossione

    Norme nazionali di attuazione della disciplina IVA; la Corte sottolinea che non esistono disposizioni interne sufficientemente esplicite per rendere solidalmente responsabile il rappresentante indiretto per l'IVA all'importazione

Massime di principio

  • Notitia criminis comunicata dall'amministrazione doganale entro il termine triennale può prorogare i termini di decadenza/prescrizione anche se il processo penale riguarda soggetti diversi dal rappresentante indiretto: per la proroga è sufficiente che sia indicato un fatto penalmente rilevante idoneo ad incidere sul presupposto d'imposta, non l'identità dell'autore
  • Il rappresentante indiretto (spedizioniere) è solidalmente obbligato per i diritti doganali (dazi) per il fatto di aver presentato la dichiarazione in proprio; tuttavia tale responsabilità non è automaticamente oggettiva: il rappresentante può esonerarsi dimostrando di aver adempiuto alla diligenza qualificata richiesta dall'attività professionale (obbligo d'informazione e verifica)
  • L'IVA all'importazione non rientra automaticamente nell'obbligazione doganale: la responsabilità solidale dell'intermediario per l'IVA richiede disposizioni nazionali esplicite, specifiche e inequivocabili che lo designino come debitore; in assenza di ciò, l'IVA resta a carico dell'importatore
  • Le sanzioni amministrative doganali devono rispettare il principio di proporzionalità: sanzioni minime rigide possono essere illegittime se eccedono quanto necessario per perseguire gli obiettivi di corretta riscossione e contrasto all'evasione; il giudice deve valutare la possibilità di riduzione (art. 7, comma 4, d.lgs. 472/1997)
  • Il valore doganale può essere integrato con costi aggiuntivi disciplinati dal codice doganale (es. art. 32 CDC): il giudice di merito ha ampia discrezionalità nella valutazione delle prove e nella ricostruzione dei costi pertinenti, purché motivata e priva di salti logici
  • Gli interessi di mora in materia doganale decorrono dal momento in cui nasce l'obbligazione doganale (esigibilità/importazione/destinazione al consumo), non soltanto dalla contabilizzazione o dalla notifica dell'atto di rettifica
  • Distinzione procedurale tra procedimento di accertamento tributario e procedimento di irrogazione delle sanzioni: possono essere notificati con atti distinti purché motivati e notificati nei termini; il contribuente può impugnare entrambi separatamente
  • L'onere della prova circa l'assenza di diligenza o l'adeguatezza dell'operato del rappresentante spetta alle parti che allegano fatti in ordine alla condotta professionale; in Cassazione è limitato il sindacato sul merito delle valutazioni probatorie compiute dai giudici di merito

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