Cassazione Civile, Sentenza n. 2703/2024 del 29/01/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione di avviso di rettifica e atto di irrogazione sanzioni relativi a importazioni di calzature dalla Cina (2010-2013). Questioni principali: decorrenza termini di decadenza/prescrizione in presenza di notitia criminis e processo penale contro terzi; responsabilità solidale del rappresentante indiretto (spedizioniere) per dazi e per IVA all'importazione; corretta determinazione del valore doganale; proporzionalità delle sanzioni; corretta applicazione degli istituti di cumulo/continuazione e calcolo degli interessi di mora.
La decisione
La Corte ha respinto la maggior parte dei motivi di cassazione presentati dalla Centro di Assistenza Doganale Battaglino s.r.l., confermando: la possibilità di proroga del termine triennale di decadenza/prescrizione in presenza di notitia criminis anche se il procedimento penale riguarda soggetti diversi dall'indiretto rappresentante; la responsabilità solidale del rappresentante indiretto per i diritti doganali (dazi), salvo esonero dimostrando la diligenza qualificata richiesta all'operatore; la legittimità del calcolo del valore doganale e della decorrenza degli interessi dal momento dell'introduzione della merce. Tuttavia, la Corte ha accolto due censure della società: (i) ha statuìto che l'IVA all'importazione non può essere ritenuta a carico, in solido, del rappresentante indiretto in assenza di disposizioni nazionali esplicite e inequivocabili che lo designino come debitore; conseguentemente, la sentenza impugnata è cassata in relazione alla richiesta dell'Agenzia di recuperare l'IVA nei confronti del CAD; (ii) ha ritenuto che la sanzione irrogata possa essere sproporzionata e ha cassato la sentenza sul punto, rinviando la valutazione al giudice d'appello affinché applichi il principio di proporzionalità e verifichi l'eventuale riduzione della sanzione secondo l'art. 7, comma 4, d.lgs. 472/1997. Sull'altro capo della domanda (irrogazione delle sanzioni per i dazi e la ricostruzione del valore) la Cassazione ha rigettato i motivi del ricorrente.
Norme richiamate
Regolamento CEE n. 2913/1992 (Codice doganale comunitario), art. 221
Consente la proroga del termine triennale di prescrizione per il recupero dei diritti doganali quando il mancato pagamento derivi da fatto perseguibile penalmente; sufficiente la notitia criminis entro il triennio, indipendentemente dall'identità degli autori del reato
D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43, art. 84
Norma nazionale che coordina con l'art. 221 del CDC la proroga dei termini in caso di fatto penalmente rilevante; termine triennale decorre dall'esigibilità dell'obbligazione e può essere prorogato se è stata comunicata notitia criminis
Regolamento CEE n. 2913/1992, art. 201
Definisce l'obbligazione doganale e individua il dichiarante (e in caso di rappresentanza indiretta anche la persona per conto della quale è presentata la dichiarazione) come debitori dei diritti doganali
Regolamento CEE n. 2913/1992, art. 202
Prevede la valutazione della diligenza dell'operatore (intermediario) e condizioni per l'attribuzione di responsabilità; la responsabilità del rappresentante indiretto non è di per sé oggettiva: può esimersi dimostrando di aver agito con la diligenza qualificata richiesta
Regolamento CEE n. 2913/1992, art. 232
Riguarda tra l'altro gli interessi di mora nelle materie doganali e il relativo momento di decorrenza; la Corte richiamata conferma che gli interessi decorrono dall'esigibilità dell'obbligazione (momento dell'importazione/destinazione al consumo)
Regolamento CEE n. 2913/1992, art. 239
Clausola di equità per sgravio/rimborso dei dazi in assenza di frode o manifesta negligenza; la sua applicazione è esclusa quando è accertata negligenza del dichiarante
D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 70
Collega l'IVA all'importazione alle procedure doganali ma non la include automaticamente nell'obbligazione doganale; disciplina la riscossione dell'IVA all'importazione
Direttiva 2006/112/CE, art. 201
Attribuisce allo Stato membro il potere discrezionale di designare i soggetti obbligati al pagamento dell'IVA all'importazione; tuttavia serve una norma nazionale chiara e inequivocabile per imporre responsabilità solidale al rappresentante indiretto
D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43 (T.U.L.D.), art. 303, comma 3
Prevede sanzioni per dichiarazioni doganali infedeli; la Corte ha ritenuto che la rigidità della sanzione minima può violare il principio di proporzionalità e richiede valutazione concreta di riduzione
Decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, art. 7, comma 4
Consente la riduzione fino alla metà del minimo della sanzione quando sussistono circostanze che rendono manifesta la sproporzione; la Corte ha rinviato al giudice di merito la valutazione applicabile al caso concreto
Decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, art. 12
Regola cumulo e continuazione delle sanzioni; in materia doganale il cumulo/continuazione va interpretato secondo natura delle violazioni (formali vs sostanziali) e principi giurisprudenziali delineati
D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 (IVA), art. 1 / norme sulla riscossione
Norme nazionali di attuazione della disciplina IVA; la Corte sottolinea che non esistono disposizioni interne sufficientemente esplicite per rendere solidalmente responsabile il rappresentante indiretto per l'IVA all'importazione
Massime di principio
- Notitia criminis comunicata dall'amministrazione doganale entro il termine triennale può prorogare i termini di decadenza/prescrizione anche se il processo penale riguarda soggetti diversi dal rappresentante indiretto: per la proroga è sufficiente che sia indicato un fatto penalmente rilevante idoneo ad incidere sul presupposto d'imposta, non l'identità dell'autore
- Il rappresentante indiretto (spedizioniere) è solidalmente obbligato per i diritti doganali (dazi) per il fatto di aver presentato la dichiarazione in proprio; tuttavia tale responsabilità non è automaticamente oggettiva: il rappresentante può esonerarsi dimostrando di aver adempiuto alla diligenza qualificata richiesta dall'attività professionale (obbligo d'informazione e verifica)
- L'IVA all'importazione non rientra automaticamente nell'obbligazione doganale: la responsabilità solidale dell'intermediario per l'IVA richiede disposizioni nazionali esplicite, specifiche e inequivocabili che lo designino come debitore; in assenza di ciò, l'IVA resta a carico dell'importatore
- Le sanzioni amministrative doganali devono rispettare il principio di proporzionalità: sanzioni minime rigide possono essere illegittime se eccedono quanto necessario per perseguire gli obiettivi di corretta riscossione e contrasto all'evasione; il giudice deve valutare la possibilità di riduzione (art. 7, comma 4, d.lgs. 472/1997)
- Il valore doganale può essere integrato con costi aggiuntivi disciplinati dal codice doganale (es. art. 32 CDC): il giudice di merito ha ampia discrezionalità nella valutazione delle prove e nella ricostruzione dei costi pertinenti, purché motivata e priva di salti logici
- Gli interessi di mora in materia doganale decorrono dal momento in cui nasce l'obbligazione doganale (esigibilità/importazione/destinazione al consumo), non soltanto dalla contabilizzazione o dalla notifica dell'atto di rettifica
- Distinzione procedurale tra procedimento di accertamento tributario e procedimento di irrogazione delle sanzioni: possono essere notificati con atti distinti purché motivati e notificati nei termini; il contribuente può impugnare entrambi separatamente
- L'onere della prova circa l'assenza di diligenza o l'adeguatezza dell'operato del rappresentante spetta alle parti che allegano fatti in ordine alla condotta professionale; in Cassazione è limitato il sindacato sul merito delle valutazioni probatorie compiute dai giudici di merito
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