Sentenza del 12/01/2017 n. 562 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
C.M. ha impugnato tre avvisi di accertamento relativi agli anni d’imposta 2000, 2001 e 2002, con i quali l’Agenzia delle Entrate aveva determinato maggiori redditi da lavoro autonomo, ritenendo che avesse percepito compensi non dichiarati dall’agenzia artistica "TA" s.r.l. La CTR aveva annullato gli accertamenti perché gli avvisi richiamavano, senza allegarlo, un processo verbale di constatazione redatto nei confronti dell’agenzia artistica e perché l’Amministrazione non aveva fornito prova specifica dell’effettiva percezione dei compensi in nero. L’Agenzia ha proposto ricorso per cassazione sostenendo che l’allegazione non fosse necessaria, poiché C.M. aveva partecipato a un verbale della Guardia di Finanza, e che la documentazione extracontabile rinvenuta presso l’agenzia costituisse prova o grave indizio dell’evasione.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso dell’Agenzia delle Entrate. Ha stabilito che l’eccezione all’obbligo di allegazione dell’atto richiamato opera solo quando il contribuente abbia effettivamente partecipato proprio a quell’atto. C.M. aveva partecipato a un verbale redatto nei suoi confronti dalla Guardia di Finanza di Salerno, ma non al diverso verbale, redatto dal Nucleo di Polizia Tributaria di Roma, relativo all’agenzia artistica e utilizzato come presupposto degli accertamenti. È stata quindi confermata la violazione dell’obbligo di motivazione e allegazione previsto dallo Statuto del contribuente. Inoltre, la censura sulla prova dei compensi in nero è stata ritenuta generica e non autosufficiente, poiché l’Agenzia non aveva indicato documenti specifici, come assegni o bonifici, idonei a dimostrare la percezione dei compensi da parte di C.M. L’Agenzia è stata condannata al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in Euro 3.200,00, oltre spese generali e accessori di legge.
Norme richiamate
Legge 27 luglio 2000, n. 212, art. 7 (Statuto dei diritti del contribuente)
Gli atti dell’amministrazione finanziaria devono essere motivati indicando i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche della decisione; se la motivazione fa riferimento a un altro atto, questo deve essere allegato.
Quando un avviso di accertamento richiama un atto presupposto, quest’ultimo deve essere allegato, salvo che il contribuente abbia partecipato proprio a quell’atto e ne abbia quindi avuto piena conoscenza. La partecipazione a un diverso verbale non elimina l’obbligo di allegazione.
Legge 7 agosto 1990, n. 241, art. 3
Obbligo di motivazione dei provvedimenti amministrativi.
La motivazione dell’atto deve rendere comprensibili i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno condotto all’accertamento, consentendo al contribuente di esercitare pienamente il diritto di difesa.
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 39
La norma disciplina i poteri e i criteri dell’accertamento dei redditi. Anche quando l’Amministrazione utilizza presunzioni o documentazione extracontabile, deve indicare elementi specifici e coerenti dai quali emerga il maggior reddito attribuito al contribuente.
Massime di principio
- Un avviso di accertamento fondato per relationem su un verbale o documento non allegato può essere illegittimo se il contribuente non ha partecipato proprio a quell’atto e non ne ha avuto altrimenti piena conoscenza.
- La partecipazione del contribuente a un verbale diverso, anche se riferito alla medesima indagine o vicenda economica, non sostituisce l’obbligo di allegare l’atto effettivamente richiamato nell’accertamento.
- La documentazione extracontabile può avere valore indiziario, ma l’Amministrazione deve collegarla concretamente al singolo contribuente e indicare gli elementi specifici che dimostrano la percezione dei maggiori compensi.
- Nel giudizio di cassazione non è sufficiente chiedere una nuova valutazione generica delle prove: occorre indicare con precisione quali documenti siano stati trascurati e perché siano decisivi.
- L’Amministrazione può fondare l’accertamento su presunzioni, ma queste devono essere gravi, precise e concordanti e devono riferirsi in modo specifico al reddito contestato.
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