Sentenza n. 1383/2026 - Milano, Sezione 3
per l’ottemperanza della sentenza n. 284/2024, emessa dal Tribunale di Como in funzione di Giudice del Lavoro.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione, da parte del Ministero, della sentenza del Tribunale di Como che aveva riconosciuto il diritto all'accredito di 500 euro per ciascun anno scolastico di servizio a tempo determinato sulla carta elettronica del docente
Esito
Favorevole al ricorrente (docenti precarie)
Prevale il privato
La controversia
Le ricorrenti hanno agito ai sensi dell'art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a. per ottenere l'esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Como n. 284/2024, che aveva riconosciuto a ciascuna il diritto all'accredito di 500 euro per ogni anno scolastico nel quale aveva prestato servizio con contratto a tempo determinato. Gli importi erano pari, rispettivamente, a 2.000 euro, 1.500 euro e 2.000 euro, oltre al maggiore importo tra interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo. Le ricorrenti hanno documentato la sentenza, l'attestazione del passaggio in giudicato e la notificazione del titolo esecutivo al Ministero. Hanno dedotto la mancata esecuzione del giudicato e chiesto anche la nomina preventiva di un commissario ad acta. Il Ministero si è costituito senza contestare l'inadempimento né fornire informazioni sull'esecuzione della sentenza.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso. Ha ritenuto rispettato il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14 del d.l. n. 669/1996, poiché il titolo esecutivo era stato notificato il 3 febbraio 2025 e il ricorso era stato proposto il 17 luglio 2025. Ha considerato provati e incontestati l'esistenza e l'ammontare dei crediti individuali, rilevando che il Ministero non aveva dedotto alcunché sulla propria attività esecutiva. Ha quindi ordinato al Ministero di rilasciare alle ricorrenti le rispettive carte elettroniche del docente e di accreditarvi le somme riconosciute dal giudicato entro 120 giorni dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione della sentenza. Per l'eventuale ulteriore inottemperanza ha nominato commissario ad acta il Ragioniere Generale dello Stato, con facoltà di delega a un dirigente o funzionario del medesimo ufficio, da attivare entro ulteriori 60 giorni dalla comunicazione dell'inottemperanza. L'incarico commissariale non comporta compenso, in quanto connesso ai doveri d'istituto. Il Ministero è stato condannato alle spese, liquidate in 800 euro oltre accessori e rimborso del contributo unificato, con distrazione in favore dei difensori antistatari.
Norme richiamate
art. 112 c.p.a.
Consente di proporre il giudizio di ottemperanza per conseguire l'esecuzione delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti esecutivi del giudice ordinario.
art. 114 c.p.a.
Disciplina il giudizio di ottemperanza, consentendo al giudice amministrativo di ordinare all'amministrazione l'esecuzione del giudicato e di nominare, in caso di ulteriore inadempimento, un commissario ad acta.
art. 14 d.l. n. 669/1996
termine dilatorio di centoventi giorni
Il giudizio di esecuzione nei confronti delle amministrazioni pubbliche è stato ritenuto tempestivamente proposto dopo il decorso del termine dilatorio decorrente dalla notificazione del titolo esecutivo.
art. 1, comma 121, l. n. 107/2015
carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente
Costituisce la base normativa del beneficio economico riconosciuto dal giudicato civile e oggetto dell'ordine di esecuzione.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza promosso per l'esecuzione di una sentenza del giudice ordinario nei confronti di una pubblica amministrazione, la produzione della copia asseverata del titolo, dell'attestazione del passaggio in giudicato e della prova della sua notificazione consente di verificare la procedibilità dell'azione, incluso il rispetto del termine dilatorio previsto per l'esecuzione delle condanne pecuniarie contro le amministrazioni.
- Quando l'amministrazione non contesta la mancata esecuzione del giudicato né fornisce indicazioni sull'attività esecutiva compiuta, e l'esistenza e l'ammontare del credito risultano dal titolo giudiziale, il giudice dell'ottemperanza può ordinare direttamente l'adempimento delle obbligazioni stabilite dal giudicato.
- L'ordine di ottemperanza può imporre all'amministrazione non soltanto il pagamento della somma dovuta, ma anche l'adozione degli atti o l'erogazione del beneficio strumentale previsto dal titolo giudiziale, entro un termine assegnato dal giudice.
- Il giudice dell'ottemperanza può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, destinato a operare soltanto in caso di ulteriore inadempimento dell'amministrazione oltre il termine fissato per l'esecuzione, determinandone anche il termine per provvedere e la facoltà di delega.
- L'attività del commissario ad acta che rientra nei doveri istituzionali dell'ufficio di appartenenza non comporta necessariamente la liquidazione di un compenso aggiuntivo.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 23 mar 2026Sentenza n. 643/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 23 mar 2026Sentenza n. 644/2026 - Venezia, Sezione 3
- Sentenza · 23 mar 2026Sentenza n. 645/2026 - Venezia, Sezione 3
- Sentenza · 23 mar 2026Sentenza n. 646/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 23 mar 2026Sentenza n. 44/2026 - Trento, Sezione 1
- Sentenza · 23 mar 2026Sentenza n. 45/2026 - Trento, Sezione 1
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →