Sentenza n. 6353/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 4
per la riforma della sentenza del T.a.r. Liguria, sez. I, 7 ottobre 2024 n. 642, che ha accolto i ricorsi riuniti nn. 652/2021, 727/2021, 756/2021, 766/2021, 787/2021 e 792/2021 R.G. tutti integrati da motivi aggiunti proposti per l’annullamento dei seguenti atti: (ricorsi principali) a) del D.M. 6 agosto 2021 n.332, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale del giorno 23 agosto 2021 n.201 serie generale, di perimetrazione provvisoria e misure di salvaguardia del Parco nazionale di Portofino; (motivi aggiunti) b) del D.M. 27 ottobre 2021 n.434, conosciuto in data imprecisata, di costituzione del Comitato di gestione provvisoria del Parco predetto; e degli atti presupposti, conseguenti ovvero connessi;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Sentenza del TAR Liguria, Sez. I, 7 ottobre 2024 n. 642, che aveva accolto i ricorsi contro il decreto ministeriale di perimetrazione provvisoria e adozione delle misure di salvaguardia del Parco nazionale di Portofino e contro il decreto di costituzione del Comitato di gestione provvisoria
Esito
Favorevole al resistente (associazioni ambientaliste)
Prevale il privato
La controversia
La Regione Liguria ha proposto appello per la riforma della sentenza del TAR Liguria n. 642/2024, che aveva accolto i ricorsi riuniti, integrati da motivi aggiunti, proposti contro il D.M. 6 agosto 2021 n. 332, relativo alla perimetrazione provvisoria e alle misure di salvaguardia del Parco nazionale di Portofino, nonché contro il D.M. 27 ottobre 2021 n. 434, relativo alla costituzione del Comitato di gestione provvisoria del Parco, e contro gli atti presupposti, conseguenti o connessi. Il testo della decisione non espone i singoli motivi d’appello, poiché la Regione, in data 12 giugno 2026, ha dichiarato di non avere più interesse alla coltivazione del gravame.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha dichiarato l’appello improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, prendendo atto della dichiarazione della Regione appellante di non voler più coltivare il gravame e dell’adesione, o comunque della presa d’atto, delle associazioni appellate costituite. Non è stata quindi esaminata la legittimità degli atti impugnati né la fondatezza della sentenza di primo grado. Le spese del grado sono state compensate tra le parti.
Massime di principio
- La dichiarazione dell’appellante di non avere più interesse alla prosecuzione del gravame determina l’improcedibilità dell’appello per sopravvenuta carenza di interesse quando non residui una concreta utilità derivante dalla decisione sul merito.
- In presenza di una sopravvenuta carenza di interesse alla decisione dell’appello, il giudice non esamina i motivi di gravame né la legittimità degli atti controversi e definisce il giudizio con una pronuncia di improcedibilità.
- La regolazione delle spese del grado, in caso di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse, può essere effettuata mediante compensazione integrale tra le parti sulla base della valutazione complessiva della vicenda.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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