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Sentenza

Sentenza n. 2697/2026 - Catania, Sezione 1

Giustizia amministrativa202600160

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Catania, Sez. ISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Caltagirone, Sezione Lavoro, che aveva riconosciuto il diritto alla Carta docente per complessivi 1.500 euro

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente creditrice)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha chiesto l’ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Caltagirone, Sezione Lavoro, n. 509/2025, che le aveva riconosciuto il diritto alla Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023, per complessivi 1.500 euro, oltre accessori, e aveva condannato il Ministero ad adottare gli atti necessari a consentirne il godimento. Deduceva che, nonostante la notificazione del titolo il 22 maggio 2025 e il suo passaggio in giudicato, il Ministero non aveva adempiuto. Ha chiesto l’ordine di esecuzione, la nomina di un commissario ad acta e la rifusione delle spese. Il Ministero si è costituito con atto di mera forma.

La decisione

Il ricorso per ottemperanza è stato accolto. Il TAR ha ritenuto ritualmente proposto il ricorso, accertati la notificazione del titolo, il passaggio in giudicato e il superamento del termine previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996. La ricorrente aveva provato il fatto costitutivo del diritto mediante il giudicato; spettava quindi all’Amministrazione provare eventuali fatti impeditivi, modificativi o estintivi, ma il Ministero non ha giustificato l’inadempimento né contestato la documentazione. È stato ordinato al Ministero di eseguire integralmente il giudicato entro 90 giorni dalla comunicazione o dalla notificazione della sentenza, se anteriore. L’obbligo comprende le spese e i diritti successivi al titolo necessari per conseguirne il passaggio in giudicato e per la sua registrazione, ma non le eventuali spese di precetto, riferite alla scelta di strumenti esecutivi diversi dall’ottemperanza. Per l’eventuale inerzia, è stato nominato commissario ad acta il direttore generale della DGOSV, con facoltà di delega, il quale, su istanza della parte, dovrà provvedere al pagamento entro ulteriori 90 giorni; non gli spetta compenso, trattandosi di dirigente del Ministero e di attività compresa nell’onnicomprensività della retribuzione. Il Ministero è stato condannato alle spese del giudizio, liquidate in 500 euro oltre oneri di legge, con distrazione in favore dei difensori anticipatari.

Norme richiamate

  • art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.

    Avendo la parte ricorrente fornito la prova del fatto costitutivo (decisione del g.o. passata in giudicato, secondo la previsione di cui all’art. 112, comma II, lett. c) c.p.a.), incombeva poi all’amministrazione l’onere di provare l’inefficacia di tali fatti per il prodursi delle condizioni volute dall’art. 2697, comma 2, c.c., ma essa – costituitasi – non ha dedotto alcuna valida giustificazione del proprio inadempimento né ha contestato la documentazione dalla parte prodotta a sostegno delle proprie pretese.

    La sentenza passata in giudicato del giudice ordinario costituisce titolo suscettibile di ottemperanza ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.

  • art. 2697 c.c.

    Ritiene il Collegio di dover fare applicazione, nella fattispecie, del principio normativo secondo il quale i fatti estintivi, modificativi ed impeditivi di diritti vanno provati da chi ha interesse ad eccepirli, ai sensi dell’art. 2697 c.c.

    Nel giudizio di ottemperanza, una volta provato dal creditore il giudicato costitutivo del diritto, grava sull’Amministrazione l’onere di provare i fatti impeditivi, modificativi o estintivi e di giustificare l’inadempimento.

  • art. 14 d.l. n. 669/1996

    Il ricorso risulta ritualmente proposto, giusta notificazione del titolo esecutivo, passaggio in giudicato della sentenza e superamento del termine di cui all’art. 14 del d.l. n. 669 del 1996.

    Il ricorso per ottemperanza è ritualmente proponibile dopo la notificazione del titolo esecutivo e il superamento del termine previsto dalla disposizione.

  • art. 1, comma 121, l. 107/2015

    Con sentenza indicata in epigrafe, il Tribunale di Caltagirone sez. Lavoro ha accertato il diritto della ricorrente di fruire della “Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente”, prevista dall’art. 1, comma 121, l. 107/2015 e, per l’effetto, ha condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito – già MIUR – all’attribuzione, in favore della parte ricorrente, della carta docente per un valore pari a € 1.500,00 per gli anni scolastici indicati nei termini e per le ragioni di cui in motivazione, oltre accessori nella misura di cui all’art. 16, comma 6, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, richiamato dall’art. 22 legge n. 724/1994, e spese processuali distratte in favore dee difensore antistatario, dichiaratosi anticipatario.

    La disposizione costituisce il fondamento del diritto alla Carta docente riconosciuto dal giudicato da eseguire; la presente decisione ordina l’integrale attuazione di quel titolo.

  • art. 114 c.p.a.

    Il ricorso è fondato nei sensi di seguito esposti.

    Il TAR accoglie la domanda di ottemperanza e ordina l’esecuzione del giudicato, con nomina del commissario ad acta in caso di persistente inerzia.

  • art. 5-sexies, comma 8, l. 89/2001

    Il commissario ad acta non avrà diritto ad alcun compenso in quanto, nominandosi un dirigente dello stesso Ministero resistente, tale attività deve ritenersi rientrante nell’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale; infatti, la disposizione di cui all’art. 5-sexies, comma 8, della legge 24 marzo 2001, n. 89, così come previsto dall’art. 1, comma 777, lett. l), della legge 28 dicembre 2015, n. 208, ancorché dettata per i giudizi di ottemperanza ai decreti emessi ai sensi della legge 24 marzo 2001, n. 89, “può essere applicata per analogia anche alle altre condanne al pagamento di somme di denaro”.

    La regola sull’assenza di compenso del commissario ad acta, prevista per i giudizi relativi alla legge n. 89/2001, è applicabile analogicamente anche alle altre condanne al pagamento di somme; se il commissario è un dirigente del Ministero, l’attività rientra nell’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale.

  • art. 1, comma 777, lett. l), l. 208/2015

    Il commissario ad acta non avrà diritto ad alcun compenso in quanto, nominandosi un dirigente dello stesso Ministero resistente, tale attività deve ritenersi rientrante nell’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale; infatti, la disposizione di cui all’art. 5-sexies, comma 8, della legge 24 marzo 2001, n. 89, così come previsto dall’art. 1, comma 777, lett. l), della legge 28 dicembre 2015, n. 208, ancorché dettata per i giudizi di ottemperanza ai decreti emessi ai sensi della legge 24 marzo 2001, n. 89, “può essere applicata per analogia anche alle altre condanne al pagamento di somme di denaro”.

    La disposizione, secondo la lettura del TAR, consente di applicare per analogia alle altre condanne pecuniarie la regola di non remunerazione del commissario ad acta, quando la funzione è svolta da un dirigente dell’Amministrazione debitrice.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza a una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario, il ricorrente deve provare il titolo e il diritto riconosciuto; una volta assolto tale onere, spetta all’Amministrazione dimostrare eventuali fatti impeditivi, modificativi o estintivi e fornire una valida giustificazione dell’inadempimento.
  • Accertati il titolo esecutivo, il suo passaggio in giudicato e il decorso del termine previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996, il giudice dell’ottemperanza può ordinare all’Amministrazione l’integrale esecuzione entro un termine e nominare sin d’ora un commissario ad acta per il caso di inutile decorso.
  • Nell’ottemperanza di una condanna al pagamento di somme, l’obbligo di esecuzione può comprendere le spese e i diritti successivi al titolo necessari per conseguirne il passaggio in giudicato e la registrazione, ma non le eventuali spese di precetto quando il creditore abbia scelto strumenti esecutivi diversi dall’ottemperanza.
  • Il commissario ad acta individuato in un dirigente dell’Amministrazione debitrice non ha diritto a un compenso aggiuntivo quando l’attività rientra nell’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale; la regola prevista per i giudizi ex legge n. 89/2001 è applicabile per analogia alle altre condanne al pagamento di somme.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaScuola
RamiProcesso amministrativoIstruzione e università
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaOnere della prova e principio dispositivo

Testo integrale

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