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Cassazione Civile, Ordinanza n. 07812/2023 del 17/03/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (banca)

La controversia

L'istituto di credito aveva chiesto l'ammissione al passivo fallimentare di un credito complessivo di euro 2.044.914,02, relativo a saldi debitori di conto corrente, a un rapporto di anticipi su fatture e al residuo di un mutuo chirografario. Il tribunale aveva rigettato l'opposizione allo stato passivo ritenendo: tardiva o comunque non esaminabile la documentazione prodotta solo all'udienza; mancante la forma scritta valida del contratto bancario per difetto di doppia sottoscrizione; non provata, per il rapporto anticipi, l'esigibilità del credito e l'insolvenza del debitore ceduto, con applicazione della disciplina della cessione del credito; non provata, per il mutuo, la data certa anteriore al fallimento della documentazione di erogazione. Con il primo motivo la banca ha denunciato l'omesso esame di un fatto decisivo e/o la violazione dell'art. 99, comma 2, n. 4 l.f., sostenendo di aver specificamente richiamato nella domanda di opposizione tutti i documenti già prodotti nella fase di verifica e di averne persino indicato la ripetuta produzione, sicché non vi era decadenza e il tribunale avrebbe dovuto esaminarli. Con il secondo motivo ha dedotto la violazione degli artt. 1198, 1362 e 1264 c.c., assumendo che il rapporto non era una mera cessione del credito ma un contratto di finanziamento con anticipi su crediti/fatture, regolato dall'art. 1858 c.c., nel quale la cessione aveva funzione di garanzia e non subordinava l'esigibilità del credito della banca alla notifica o all'accettazione della cessione da parte del debitore ceduto, né alla prova dell'insolvenza di quest'ultimo.

La decisione

La Corte ha accolto il primo motivo e ha ritenuto assorbito o comunque superato il profilo relativo alla mancanza di sottoscrizione della banca, richiamando inoltre il corretto principio sulla validità dei contratti bancari non necessariamente sottoscritti dall'istituto di credito. Ha poi ritenuto fondato anche il nucleo del secondo motivo: la fattispecie di anticipi su fatture andava ricostruita come rapporto di finanziamento garantito da cessioni di crediti, non come semplice cessione soggetta alle regole di opponibilità al debitore ceduto. Ha quindi cassato il decreto impugnato con rinvio al tribunale in diversa composizione, affinché riesamini la domanda di insinuazione al passivo applicando i principi affermati e valutando la documentazione già versata nella procedura. Il ricorso è stato dunque accolto, almeno nei profili decisivi esaminati.

Norme richiamate

  • art. 99, comma 2, n. 4, l.f.

    Nel giudizio di opposizione allo stato passivo l'opponente deve indicare specificamente i documenti di cui intende avvalersi; se uno di essi non sia materialmente prodotto, il tribunale deve acquisirlo dal fascicolo d'ufficio della procedura in cui era già custodito, senza dichiarare la decadenza quando i documenti siano stati specificamente richiamati.

  • art. 90 l.f.

    Richiamato come riferimento difensivo della ripetuta produzione documentale, ma non come base decisiva della decisione.

  • art. 1858 c.c.

    La Corte lo richiama per qualificare il rapporto di anticipazione bancaria contro cessione di crediti come operazione di finanziamento garantita, nella quale la cessione svolge funzione di garanzia e non coincide con una semplice vendita/cessione pura del credito.

  • art. 1859 c.c.

    Richiamato in via comparativa insieme allo sconto di cambiali o assegni, per ribadire che l'esigibilità del credito della banca può dipendere dall'inadempimento del terzo debitore ceduto solo nelle fattispecie tipiche di sconto e analoghe.

  • art. 1260 c.c.

    Richiamato insieme all'art. 1264 c.c. per affermare che le regole di efficacia della cessione verso il terzo debitore non possono essere automaticamente trasposte per negare il credito della banca verso il cliente in un rapporto di finanziamento garantito.

  • art. 1264 c.c.

    Le formalità di notificazione/accettazione della cessione rilevano per l'opponibilità al debitore ceduto, non come condizione dell'esigibilità del credito della banca nei confronti del cedente cliente, quando il rapporto sia di finanziamento in conto anticipi.

  • art. 117 d.lgs. n. 385 del 1993

    La forma scritta dei contratti bancari è funzionale e non richiede necessariamente la sottoscrizione dell'istituto di credito; il consenso della banca può desumersi da atti o comportamenti concludenti a essa riferibili.

  • art. 2704 c.c.

    La data certa della scrittura può risultare da uno dei fatti tipici previsti dalla norma o da altro fatto reputato significativo dal giudice; la validità del negozio non dipende necessariamente dal momento della produzione in giudizio del documento.

Massime di principio

  • Nel giudizio di opposizione allo stato passivo, la decadenza documentale non opera quando l'opponente abbia specificamente richiamato i documenti già prodotti nella verifica del passivo: in tal caso il tribunale deve acquisirli dal fascicolo della procedura se non materialmente riprodotti.
  • La qualificazione del rapporto bancario deve partire dalla sua reale funzione economico-giuridica: un'operazione di anticipazione contro cessione di crediti non va confusa con una cessione pura, perché la cessione può avere funzione di garanzia all'interno di un finanziamento unitario.
  • Nelle operazioni di anticipazione bancaria garantite da crediti, l'opponibilità della cessione al debitore ceduto e la prova della sua insolvenza non costituiscono, di per sé, condizioni dell'esigibilità del credito della banca verso il cliente cedente, se il contratto regola diversamente il rientro della provvista.
  • La sottoscrizione della banca non è requisito indefettibile di validità del contratto bancario soggetto all'art. 117 TUB, essendo sufficiente una manifestazione di consenso desumibile da comportamenti o atti riconducibili all'istituto di credito.
  • La data certa e la prova della anteriorità documentale vanno valutate solo se il documento sia effettivamente scrutinabile; non è corretto negarne la rilevanza in via derivata sulla base di una preclusione processuale non sussistente.

Come è indicizzato

MaterieAccertamento del passivoProveMutuoConto corrente
RamiFallimentare / Crisi d'impresaProcesso civileBancario e finanziarioObbligazioniContratti
IstitutiOnere della provaNullitàGiudicato

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