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Cassazione Civile, Ordinanza n. 25999/2023 del 06/09/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (ente previdenziale)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di addebito emesso per contributi e sanzioni dovuti per l'anno 2008 alla gestione separata ex art. 2, comma 26, L. 335/1995. Il giudice di primo grado aveva riconosciuto l'obbligo contributivo, ma applicando il regime sanzionatorio dell'omissione e non quello dell'evasione. La Corte d'appello, pur confermando l'obbligo di iscrizione e di versamento, aveva ritenuto estinti per prescrizione i crediti contributivi: secondo tale giudice, il termine quinquennale decorreva dalla scadenza del versamento (16 giugno 2009) e l'atto interruttivo notificato il 30 giugno 2014 era tardivo; inoltre non vi sarebbe stata sospensione della prescrizione per doloso occultamento del debito, poiché la mancata compilazione del quadro RR della dichiarazione dei redditi non integrava automaticamente tale ipotesi, anche in ragione dell'incertezza normativa esistente sul presupposto dell'obbligo contributivo. Con il ricorso per cassazione l'INPS deduceva violazione degli artt. 2, commi 26-31, L. 335/1995, 18, comma 12, D.L. 98/2011 conv. in L. 111/2011, 2935 e ss. c.c. e 2941, comma 1, n. 8 c.c., sostenendo che la Corte territoriale avesse errato nel ritenere prescritti i crediti: il termine di prescrizione avrebbe dovuto decorrere dalla successiva data di presentazione della dichiarazione dei redditi e non dalla scadenza del versamento; inoltre l'omessa compilazione del quadro RR avrebbe eluso il controllo automatico/fomale dell'Amministrazione e integrato doloso occultamento del debito, con conseguente sospensione della prescrizione, essendo quello l'unico strumento per rendere conoscibile all'INPS la fattispecie impositiva.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell'INPS, ritenendo preliminarmente che, in materia previdenziale, la prescrizione dei contributi dovuti alla gestione separata decorra dalla scadenza del termine di pagamento, tenendo conto anche dei differimenti eventualmente previsti dalla normativa applicabile. Ha richiamato il principio secondo cui, nel caso dei contributi per il 2008, rileva il differimento disposto dal D.P.C.M. 4 giugno 2009 per i soggetti rientranti nelle condizioni previste, con riferimento al dato oggettivo dello svolgimento di un'attività economica riconducibile a quelle per cui sono stati elaborati studi di settore e non alla condizione soggettiva del singolo professionista. Poiché la Corte d'appello non aveva considerato tale principio, la sentenza è stata cassata con rinvio alla Corte d'appello di Caltanissetta, anche per le spese, affinché riesamini il merito della controversia alla luce dei criteri indicati.

Norme richiamate

  • art. 2, commi 26-31, L. 335/1995

    individua l'obbligo contributivo alla gestione separata, oggetto della pretesa azionata dall'INPS.

  • art. 18, comma 12, D.L. 98/2011 conv. in L. 111/2011

    richiamato dall'INPS nel ricorso come norma incidente sulla disciplina dei contributi e dei relativi termini.

  • art. 2935 c.c.

    la Corte d'appello aveva escluso che l'ignoranza dell'INPS integrasse impossibilità giuridica di esercitare il diritto; la Cassazione richiama il tema della decorrenza della prescrizione.

  • art. 2941, comma 1, n. 8 c.c.

    norma invocata per sostenere la sospensione della prescrizione in caso di doloso occultamento del debito contributivo.

  • art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.

    il motivo è stato prospettato come violazione di legge.

  • D.P.C.M. 4 giugno 2009

    rileva, per i contributi del 2008, ai fini del differimento del termine di pagamento e quindi della decorrenza della prescrizione, in base a un criterio oggettivo legato all'attività economica svolta.

  • D.P.C.M. 10 giugno 2010

    richiamato in giurisprudenza di legittimità quale esempio di differimento dei termini di pagamento che incide sulla decorrenza della prescrizione dei contributi alla gestione separata.

Massime di principio

  • In materia di contributi dovuti alla gestione separata, il termine di prescrizione decorre dalla scadenza del termine legale o differito per il pagamento, e non da un momento successivo scelto in modo astratto se non previsto dalla disciplina applicabile.
  • Ai fini della decorrenza della prescrizione dei contributi previdenziali, occorre considerare anche gli eventuali differimenti del termine di versamento stabiliti da atti normativi o amministrativi applicabili al caso concreto.
  • Quando la disciplina prevede un differimento collegato allo svolgimento di determinate attività economiche, il rilievo è oggettivo: conta l'attività svolta, non la soggettiva adesione del contribuente a un regime fiscale o la sua effettiva percezione dell'assoggettamento contributivo.
  • La mancata compilazione di un quadro dichiarativo non integra automaticamente il doloso occultamento del debito ai fini della sospensione della prescrizione: tale elemento richiede un accertamento in fatto specifico.
  • La questione della prescrizione, una volta allegati i fatti costitutivi rilevanti, è questione di diritto e può essere scrutinata anche d'ufficio dal giudice di legittimità, se devoluta con il ricorso.

Come è indicizzato

MaterieContributi previdenzialiImpugnazioni
RamiPrevidenzaProcesso civile
IstitutiPrescrizioneOnere della prova

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