Sentenza del 09/09/2016 n. 17841 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il Comune aveva richiesto alla società il pagamento della TARSU per gli anni 2001-2004 relativamente a un'area scoperta utilizzata come piazzale di manovra e parcheggio per autoarticolati. La società aveva impugnato gli avvisi contestando l'assoggettabilità dell'area al tributo, l'applicazione della tariffa e, in primo grado, anche la carenza di motivazione degli atti. La Commissione Tributaria Regionale aveva annullato gli avvisi ritenendo insufficiente la motivazione sui criteri quantitativi e qualitativi di determinazione della tariffa e di assimilazione dei rifiuti speciali. Il Comune ha impugnato la decisione sostenendo, tra l'altro, che la questione della motivazione non era stata riproposta in appello dalla società e che l'assimilazione dei rifiuti era stata validamente deliberata.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo e il quinto motivo di ricorso, dichiarando assorbiti il secondo, il terzo e il quarto. Ha stabilito che la società, non avendo impugnato in appello il rigetto della censura relativa alla carenza di motivazione degli avvisi, aveva prestato acquiescenza su tale punto, con formazione del giudicato interno. La CTR non poteva quindi annullare gli atti per un vizio di motivazione non più oggetto di contestazione. Inoltre, la CTR non aveva esaminato adeguatamente la delibera comunale di assimilazione dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani né le deduzioni e la documentazione prodotte dal Comune. La sentenza è stata cassata con rinvio alla CTR della Sardegna, in diversa composizione, per un nuovo esame del merito e per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 56
Le questioni e le eccezioni non accolte in primo grado, non specificamente riproposte in appello, si intendono rinunciate.
La disposizione riguarda le questioni non esaminate o assorbite e non sostituisce l'onere di proporre impugnazione contro le domande o eccezioni espressamente respinte. Se una censura è stata rigettata in primo grado e non viene impugnata, su quel punto può formarsi il giudicato interno.
D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, art. 21, comma 2
Consente ai Comuni di assimilare ai rifiuti urbani i rifiuti speciali non pericolosi provenienti da attività economiche, purché siano rispettati criteri qualitativi e quantitativi. La validità dell'assimilazione deve essere verificata considerando il contenuto della delibera comunale e la relativa documentazione.
Legge 27 luglio 2000, n. 212, art. 7
Impone la motivazione degli atti tributari, in modo da consentire al contribuente di conoscere i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche della pretesa. Nel caso concreto, tuttavia, la censura relativa alla motivazione era stata già respinta in primo grado e non era stata validamente riproposta in appello.
Legge 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, comma 162
Richiede che gli avvisi di accertamento tributario contengano gli elementi necessari a individuare la pretesa impositiva, inclusi la base imponibile, le aliquote o tariffe applicate e gli altri presupposti dell'accertamento.
Art. 112 c.p.c.
Esprime il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato: il giudice deve decidere sulle domande e sulle eccezioni effettivamente sottoposte al suo esame e non può fondare la decisione su questioni non dedotte dalle parti.
Massime di principio
- Nel processo tributario, una censura espressamente respinta in primo grado deve essere impugnata in appello; se non viene contestata, può formarsi il giudicato interno e il giudice d'appello non può riesaminarla d'ufficio.
- Il giudice d'appello non può annullare un atto tributario per motivi diversi o più ampi rispetto a quelli effettivamente devoluti con l'impugnazione, salvo i casi previsti dalla legge.
- Quando un Comune assimila rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani, la legittimità della pretesa tributaria dipende dalla presenza di criteri qualitativi e quantitativi adeguati e dalla loro concreta applicazione.
- Una decisione giudiziaria che ignori delibere, documenti e deduzioni difensive rilevanti può essere cassata per carenza di esame e motivazione, soprattutto quando tali elementi sono decisivi per valutare la legittimità del tributo.
- La cassazione con rinvio non decide definitivamente la debenza della TARSU: impone al giudice di rinvio di riesaminare il merito rispettando i principi stabiliti dalla Corte.
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