Cassazione Penale, Sentenza n. 27809/2024 del 11/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava l'ordinanza del Tribunale di Napoli che aveva rigettato l'istanza di dissequestro. Sosteneva violazione degli artt. 1 legge n.160/2019 e 125, comma 3, cod. proc. pen., deducendo che il versamento del 10% del valore degli interventi edilizi da lui effettuato (condizione per la generazione del 'Bonus facciate' al 90%) avrebbe coperto ampiamente la somma oggetto del sequestro per equivalente relativo ai reati contestati; che tale versamento non era un credito di imposta ma una somma effettivamente pagata al committente/appaltatore e quindi rilevante ai fini del dissequestro; inoltre contestava che la motivazione del giudice del riesame fosse avulsa dalle doglianze e basata su considerazioni generiche sulla circolarità dei versamenti.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per motivo aspecifico e reiterativo delle stesse doglianze già esaminate dal Tribunale del riesame. Ha condiviso la ricostruzione del Tribunale secondo cui: i crediti d'imposta contestati erano inesistenti, i lavori non erano stati realizzati e le fatture erano false; il versamento del 10% era stato effettuato a soggetti privati (appaltatori) e non all'Erario, perciò non rilevante a giustificare l'uso in compensazione di crediti inesistenti o a giustificare il reimpiego di profitti illeciti; il sequestro era stato disposto anche per reimpiego di proventi derivanti da fatture false e cessioni truffaldine, ambito nel quale i pagamenti interni tra soggetti coinvolti nella frode non cancellano il profitto illecito. Per tali ragioni il ricorso è stato dichiarato inammissibile; il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
legge n. 160/2019, art. 1
Riferimento alle norme che regolano il meccanismo del "Bonus facciate"; la Corte ha ritenuto che la regolarità formale dell'accesso al bonus non esoneri dall'accertamento di fatti di fatto (inesistenza dei lavori, crediti inesistenti) rilevanti ai fini del sequestro
codice di procedura penale, art. 125, comma 3
Richiamato in relazione ai presupposti per il riesame; la Corte ha ritenuto che il Tribunale del riesame avesse fornito motivazione congrua e adeguata, respingendo l'istanza di dissequestro
codice penale, art. 648-ter.1
Norma sui reimpieghi e ricettazione di proventi illeciti; la Corte ha ritenuto che il sequestro fosse giustificato rispetto al reimpiego del profitto derivante dall'emissione di fatture false e cessioni truffaldine
codice di procedura penale, art. 616
Norma che disciplina la condanna alle spese e alle ammende in caso di inammissibilità del ricorso; applicata per condannare il ricorrente al pagamento delle spese e di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende
Massime di principio
- Il semplice pagamento di somme a soggetti privati (es. il 10% versato a un appaltatore) non estingue né giustifica l'uso di crediti d'imposta inesistenti e non è di per sé idoneo a far venire meno il sequestro per equivalente quando il profitto illecito deriva da fatture false o cessioni truffaldine
- Per ottenere il dissequestro è necessario non limitarsi a contestare profili formali: il ricorso deve offrire deduzioni specifiche e riferite alla motivazione del giudice del gravame, dimostrando concretamente la non riconducibilità delle somme al profitto illecito o l'effettivo versamento a favore dell'Erario
- Quando vi sono accertamenti di fatto, quali inesistenza dei lavori e inesistenza dei crediti compensati, le doglianze generiche sulla correttezza formale delle procedure fiscali risultano inefficaci se non smentiscono i fatti probatori assunti a base del sequestro
- Il profitto della frode fiscale (es. generazione e circolazione di crediti d'imposta fittizi) tende a essere attribuito agli autori della frode (es. appaltatori/cedenti): la posizione del committente può essere valutata diversamente solo se emerge documentazione che prova estraneità o pagamento diretto all'Erario
- In sede di cassazione i motivi duplicativi o aspecifici che ripropongono questioni già risolte dal giudice del gravame sono spesso dichiarati inammissibili; bisogna quindi costruire motivi connessi e ben circostanziati rispetto alla motivazione impugnata
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