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Cassazione Penale, Ordinanza n. 21642/2025 del 09/06/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi. Ha condannato i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000,00 ciascuno in favore della Cassa delle ammende. Le condanne di merito restano ferme. La decisione di appello, che aveva confermato le condanne per falso, attestazioni mendaci e, per uno degli imputati, frode assicurativa, non è stata modificata.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente

La controversia

Due imputati hanno impugnato per cassazione la sentenza della Corte di appello che aveva confermato le condanne di primo grado. La prima ricorrente ha dedotto, con due motivi, censure rivolte essenzialmente alla ricostruzione del fatto e alla valutazione delle prove, lamentando inoltre la violazione degli artt. 125 e 192 c.p.p.; la Corte ha ritenuto tali doglianze volte a sollecitare un nuovo giudizio di merito, senza specifici travisamenti della prova e in presenza di motivazione non viziata. Il secondo ricorrente ha censurato: 1) la motivazione per relationem e la trattazione cumulativa delle posizioni, senza indicare quali punti dell’appello sarebbero rimasti privi di risposta; 2) il diniego della particolare tenuità del fatto; 3) il diniego delle attenuanti generiche. La Cassazione ha ritenuto il primo motivo inammissibile o infondato, il secondo manifestamente infondato, e il terzo manifestamente infondato, osservando che il giudizio ex art. 131-bis c.p. richiede la valutazione anche di modalità della condotta ed entità del danno o pericolo e che il diniego delle attenuanti generiche può essere motivato con riferimento agli elementi ritenuti decisivi.

Norme richiamate

  • art. 495 c.p.

    Richiamato come uno dei titoli di reato oggetto di condanna confermata in appello.

  • artt. 479-476 c.p.

    Richiamati come titoli di falso in atto pubblico contestati e confermati in condanna.

  • art. 642 c.p.

    Richiamato per la frode assicurativa; la Corte ribadisce il concorso materiale con il falso quando la falsificazione del documento assicurativo non è elemento costitutivo del delitto ma modalità di realizzazione del fatto.

  • art. 125 c.p.p.

    La sua deduzione come violazione processuale non consente di superare i limiti del sindacato di legittimità sulla motivazione se non è allegata una specifica sanzione processuale.

  • art. 192 c.p.p.

    La sua deduzione non consente, da sola, di ottenere un nuovo esame del merito in cassazione.

  • art. 131-bis c.p.

    La particolare tenuità del fatto richiede che il giudizio tenga conto anche delle modalità della condotta e dell’entità del danno o del pericolo.

Massime di principio

  • È inammissibile il ricorso per cassazione che, sotto la veste di vizi motivazionali o di violazioni processuali, miri in realtà a ottenere una nuova valutazione del merito e una diversa ricostruzione dei fatti, salvo specifica allegazione di travisamenti probatori decisivi.
  • La deduzione della violazione di norme processuali non consente di superare i limiti del controllo di legittimità sulla motivazione quando non sia indicata una espressa sanzione di inutilizzabilità, nullità, inammissibilità o decadenza.
  • È inammissibile la censura contro una sentenza d’appello motivata per relationem se il ricorrente non indica specificamente quali punti dell’atto di appello siano rimasti privi di esame.
  • Nel valutare la particolare tenuità del fatto occorre considerare non solo il profilo astratto della fattispecie, ma anche le modalità concrete della condotta e l’entità del danno o del pericolo.
  • Il diniego delle attenuanti generiche è legittimamente motivato quando il giudice richiami, in modo congruo, gli elementi ritenuti decisivi o rilevanti nel caso concreto.
  • Il falso in atto pubblico e la frode assicurativa possono concorrere materialmente quando la falsificazione del documento utilizzato per il contratto assicurativo costituisce una modalità del fatto e non un elemento costitutivo assorbente del reato di frode assicurativa.

Come è indicizzato

MaterieFalsità in atto pubblicoUso di atto falsoTruffaImpugnazioniPena e commisurazioneCause di non punibilità
RamiReati contro la fede pubblicaDelitti contro il patrimonioProcesso penaleParte generale
SottomaterieFalsità ideologica
IstitutiParticolare tenuità del fatto

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