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Sentenza

Sentenza n. 236/2026 - Firenze, Sezione 4

per l'annullamento, quanto al ricorso n. 1769 del 2025: del provvedimento (prot. n. -OMISSIS-) a firma del Questore di Arezzo, notificato il -OMISSIS-, mediante il quale si dispone la sospensione per quindici giorni dell'attività di raccolta di scommesse e con apparecchi videoterminali esercitate presso i locali posti nel Comune di Arezzo, via -OMISSIS-; di ogni altro atto ad esso presupposto e conseguente, ancorché incognito; quanto al ricorso n. 2688 del 2025: del provvedimento (prot. n. -OMISSIS-) a firma del Questore di Arezzo, notificato il -OMISSIS-, mediante il quale si dispone la sospensione per quindici giorni dell'attività di raccolta di scommesse e con apparecchi videoterminali esercitate presso i locali posti nel Comune di Arezzo, via -OMISSIS- e di ogni altro atto ad esso presupposto e conseguente, ancorché incognito.

Giustizia amministrativa202502688

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Toscana - Firenze, Sez. IVSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: due provvedimenti del Questore di Arezzo di sospensione per quindici giorni dell'attività di raccolta di scommesse e gioco con apparecchi videoterminali

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (autorità di pubblica sicurezza)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato due distinti provvedimenti, successivi e sostanzialmente analoghi, con i quali il Questore di Arezzo ha sospeso per quindici giorni l'attività esercitata in un locale adibito alla raccolta di scommesse e gioco, ai sensi dell'art. 100 T.U.L.P.S. Il primo provvedimento era stato preceduto dalla comunicazione di avvio del procedimento. L'Amministrazione aveva richiamato plurimi controlli di pubblica sicurezza, dai quali era emersa la frequentazione del locale da parte di persone gravate da precedenti penali e di polizia, nonché due episodi di rissa. Il secondo provvedimento era fondato su ulteriori controlli, effettuati dopo la prima sospensione, che avevano accertato in cinque occasioni, nell'arco di circa due mesi, il persistere della frequentazione del locale da parte di soggetti pregiudicati o pericolosi. Il ricorrente ha dedotto, quanto al primo provvedimento, la violazione degli artt. 3 e 97 Cost., dei principi desumibili dall'art. 21-bis, comma 3, d.l. n. 113/2018 e delle Linee guida approvate con d.m. 21 gennaio 2025, per mancata applicazione del principio di proporzionalità nella scelta e nella durata della sospensione; ha inoltre lamentato la mancata audizione e la violazione dell'art. 100 T.U.L.P.S., nonché carenza o erronea valutazione dei presupposti, sostenendo che non sarebbero stati considerati gli interventi di sicurezza adottati dal gestore. Quanto al secondo provvedimento, ha dedotto l'omessa comunicazione di avvio del procedimento ai sensi dell'art. 7 l. n. 241/1990, il difetto di motivazione rafforzata e la mancata considerazione delle misure di sicurezza individuate da un consulente, che aveva attestato la compatibilità del locale con le Linee guida del d.m. 21 gennaio 2025.

La decisione

Il TAR ha riunito i due ricorsi per connessione soggettiva e parzialmente oggettiva e li ha respinti entrambi. Quanto al primo provvedimento, ha ritenuto legittima la valutazione dell'Amministrazione, fondata su plurimi controlli non contestati dal ricorrente, sulla presenza reiterata di soggetti con precedenti penali e di polizia e su due risse verificatesi nel locale. La sospensione prevista dall'art. 100 T.U.L.P.S. è stata qualificata come misura preventiva, non sanzionatoria, adottabile sulla base di un giudizio probabilistico di pericolo per l'ordine e la sicurezza pubblica, anche indipendentemente da una responsabilità personale del gestore. Il giudice ha ritenuto non necessaria l'audizione, essendo già disponibile un quadro fattuale completo. Ha inoltre considerato non dirimente l'asserita adozione di misure virtuose, in assenza dello specifico accordo tra Prefetto e organizzazioni rappresentative degli esercenti richiamato dalla circolare del Capo della Polizia del 17 luglio 2019. La durata quindicinale è stata ritenuta proporzionata alla pluralità e gravità degli episodi. Quanto al secondo provvedimento, il TAR ha ravvisato ulteriori e reiterati elementi di pericolo, nonostante la precedente sospensione, tali da giustificare una nuova misura. L'omessa comunicazione di avvio del procedimento è stata ritenuta legittima per la sussistenza di ragioni di urgenza correlate al concreto pericolo per l'ordine pubblico e la sicurezza dei cittadini. La motivazione è stata ritenuta sufficiente perché fondata sui numerosi controlli e sulla persistente frequentazione del locale da parte di persone pregiudicate e pericolose. Il richiamo all'art. 187 del regolamento di esecuzione del T.U.L.P.S. è stato ritenuto non pertinente, trattandosi di disposizione riferita agli esercizi di ristorazione e non a un locale prevalentemente destinato al gioco e alle scommesse. Spese compensate per la particolarità della controversia.

Norme richiamate

  • art. 100 r.d. 18 giugno 1931, n. 773 (T.U.L.P.S.)

    Attribuisce al Questore il potere di sospendere la licenza di un esercizio pubblico che sia abituale ritrovo di persone pregiudicate o pericolose o che costituisca comunque un pericolo per l'ordine pubblico, la moralità pubblica, il buon costume o la sicurezza dei cittadini. La misura è preventiva e può fondarsi su un giudizio probabilistico di pericolo, anche senza una responsabilità personale del gestore.

  • art. 7 l. 7 agosto 1990, n. 241

    La comunicazione di avvio può essere omessa quando ricorrano particolari esigenze di celerità, adeguatamente rappresentate nel provvedimento, derivanti dal concreto pericolo per l'ordine pubblico e la sicurezza dei cittadini.

  • art. 3 l. 7 agosto 1990, n. 241

    La motivazione del provvedimento di sospensione è sufficiente quando dà conto dei controlli e degli elementi fattuali dai quali l'autorità desume una situazione concreta di pericolo da prevenire.

  • art. 21-bis, comma 3, d.l. n. 113/2018, convertito dalla l. n. 132/2018

    È richiamato dal ricorrente quale fondamento dei principi di proporzionalità applicabili alle valutazioni prodromiche ai provvedimenti ex art. 100 T.U.L.P.S.; il TAR ha comunque ritenuto proporzionata la sospensione quindicinale in rapporto alla pluralità e gravità degli episodi.

  • d.m. 21 gennaio 2025

    Le Linee guida sono state invocate dal ricorrente per sostenere la compatibilità del locale con misure di sicurezza; il TAR non ha ritenuto tale circostanza idonea a superare gli accertamenti di pericolo risultanti dai controlli di polizia.

  • art. 34, comma 3, c.p.a.

    Il ricorrente ha dichiarato di mantenere l'interesse alla decisione nonostante l'esecuzione delle sospensioni, ma la sentenza ha comunque deciso nel merito respingendo i ricorsi.

Massime di principio

  • La sospensione della licenza di un esercizio pubblico ai sensi dell’art. 100 T.U.L.P.S. ha natura preventiva e non sanzionatoria: è diretta a interrompere una situazione oggettiva di pericolo per l’ordine e la sicurezza pubblica, anche indipendentemente da una responsabilità personale del gestore.
  • Per l’adozione della misura prevista dall’art. 100 T.U.L.P.S. è sufficiente un giudizio probabilistico fondato su plurimi e concordanti controlli di polizia, dai quali emerga che il locale è abituale ritrovo di persone pregiudicate o pericolose o che in esso si verifichino episodi idonei a generare allarme sociale.
  • Il sindacato giurisdizionale sulla valutazione del Questore in materia di prevenzione dell’ordine pubblico è limitato alla manifesta irragionevolezza; la motivazione è sufficiente quando individua gli accertamenti e i fatti concreti posti a fondamento del pericolo da prevenire.
  • La comunicazione di avvio del procedimento può essere omessa per i provvedimenti di sospensione ex art. 100 T.U.L.P.S. quando la situazione concreta evidenzi un’urgenza qualificata dal pericolo attuale o prevedibile per l’ordine pubblico e la sicurezza dei cittadini, purché tale esigenza sia rappresentata nel provvedimento.
  • La durata della sospensione ex art. 100 T.U.L.P.S. è legittima quando risulti commisurata alla pluralità e alla gravità degli episodi accertati e alla necessità di interrompere temporaneamente una situazione oggettiva di pericolosità.

Come è indicizzato

MaterieGiochi e scommesseLicenze e autorizzazioni di poliziaPartecipazione al procedimentoMotivazione del provvedimento
RamiCommercio e attività produttiveAntimafia, sicurezza e ordine pubblicoProcedimento amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaProporzionalità e ragionevolezzaDifetto di motivazionePartecipazione procedimentale

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