Cassazione Penale, Sentenza n. 16360/2024 del 18/04/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
La ricorrente ha proposto ricorso per cassazione ai soli effetti civili con tre motivi principali: (1) violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e) c.p.p. e mancata o insufficiente motivazione nel ritenere che la sua condotta integrasse ricettazione anziché il reato di falsificazione (richiamando art. 489 c.p.); (2) violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b) c.p.p. rispetto all'art. 648 c.p., censurando l'assenza dell'elemento dell'ingiusto profitto e la mancata prova del reato presupposto e della provenienza del bene da reato; (3) violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e) c.p.p. in relazione all'elemento soggettivo (dolo), sostenendo la carenza di motivazione circa la consapevolezza della ricorrente e rilevando che la stessa non era presente quando si presentò il soggetto con la carta d'identità dell'offeso.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché i motivi erano aspecifici e non hanno affrontato o confutato il dettagliato percorso argomentativo della Corte territoriale. La Corte d'appello aveva motivato l'esclusione della presenza in agenzia della persona offesa, la denuncia di furto dell'autovettura, la creazione di falsi documenti finalizzati all'esportazione del veicolo, l'intermediazione della ricorrente per far acquistare l'autovettura provento di furto e le istruzioni date alle dipendenti per falsificare la documentazione, elementi che comprovavano la consapevolezza dell'illecita provenienza. Perciò il ricorso, che riproponeva valutazioni di fatto già rigettate in sede di appello, è stato ritenuto generico e inammissibile. Conseguentemente la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali, al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende (ai sensi dell'art. 616 c.p.p.) per colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, e alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile Borrelli Lorenzo, liquidate in euro 4.000 oltre accessori di legge.
Norme richiamate
art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen.
presente nel testo della sentenza
La Corte osserva che i motivi di cassazione devono essere specifici e confrontarsi con la motivazione della Corte territoriale; motivi generici che ripropongono valutazioni di fatto già esaminate sono inammissibili
art. 489 cod. pen.
menzionato nel ricorso dalla difesa
La ricorrente sosteneva che la condotta integrasse falso (art. 489) piuttosto che ricettazione; la Corte d'appello aveva però accertato la creazione di falsi documenti come elemento a prova della consapevolezza dell'origine illecita del bene
art. 648 cod. pen.
menzionato nel ricorso dalla difesa
Il motivo contestava la mancata prova dell'ingiusto profitto e della provenienza del bene da reato, ma la Corte territoriale aveva ritenuto provata l'intermediazione e l'avvio all'esportazione del veicolo provento di furto, elementi idonei a integrare la fattispecie di ricettazione
art. 616 cod. proc. pen.
citato nel dispositivo della sentenza
L'inammissibilità conduce alla condanna alle spese del procedimento e alla possibilità di irrogare una somma a favore della Cassa delle ammende; la Corte ha applicato tale norma per liquidare l'ammenda di euro 3.000 per la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità
Massime di principio
- In Cassazione i motivi devono essere specifici e confrontarsi puntualmente con il percorso argomentativo del giudice d'appello; riproporre valutazioni di fatto già esaminate senza motivazione nuova rende il ricorso inammissibile.
- La ricettazione può essere configurata anche se l'imputato non ha materialmente ricevuto il bene, quando risulti che abbia agevolato o consentito ad altri l'acquisto o l'alienazione di un bene di provenienza illecita (intermediazione/istruzioni che favoriscono la circolazione del bene).
- La produzione o l'uso di documenti falsi finalizzati al trasferimento o all'esportazione di un bene può costituire elemento probatorio della consapevolezza dell'illiceità della provenienza e del dolo richiesto per reati come la ricettazione.
- La semplice titolarità di un'azienda non esclude che istruzioni o comportamenti diretti (anche attraverso dipendenti) possano integrare il dolo; l'assenza fisica al momento dell'evento non esonera automaticamente dalla responsabilità se esistono prove di direzione/organizzazione dell'illecito.
- L'inammissibilità del ricorso può comportare, oltre al rigetto, l'obbligo di rifondere le spese processuali e di corrispondere somme a titolo di ammenda per comportamenti colposi nella determinazione della causa di inammissibilità.
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