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Sentenza

Sentenza n. 8110/2026 - Roma, Sezione 1B

per l'annullamento, previa adozione di misure cautelari - del provvedimento di esclusione dalla gara relativa al Bando per una procedura aperta per la fornitura di materiali di vestiario ed equipaggiamento codice gara 1501/7/20-2025 - C.I.G. B76BAC71F8 del Ministero della Difesa - Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri (Centro Unico Contrattuale); - della comunicazione del 5.12.2025, a firma del Capo Centro del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri (Centro Unico Contrattuale), con la quale l'amministrazione comunicava che la “BEST CALZE S.r.l. … E' ESCLUSA dalla partecipazione al lotto 4 della procedura indetta con il bando di gara in premessa indicato”; - in parte qua, del verbale n. 1 della Commissione Giudicatrice della gara a procedura aperta per la conclusione di n. 4 “Accordi Quadro” della durata di 48 mesi, ognuno dei quali con un solo operatore economico per la fornitura di materiali di vestiario ed equipaggiamento per assegnazione/rinnovo dei capi per gli anni 2026-2029; - di ogni ulteriore atto presupposto, connesso e/o consequenziale, anche interno e non conosciuto.

Giustizia amministrativa202515969

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. I bisSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: esclusione dal lotto 4 di una gara per la fornitura di calze leggere e pesanti, unitamente al verbale di gara e agli atti connessi

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (impresa concorrente)

Prevale il privato

La controversia

L'impresa ricorrente ha impugnato l'esclusione dal lotto 4 di una procedura aperta per la conclusione di accordi quadro quadriennali relativi alla fornitura di materiali di vestiario ed equipaggiamento. L'esclusione era stata motivata dal fatto che l'operatore aveva presentato due fine rocche per ciascuna delle tipologie di filato comuni alle calze leggere e pesanti, anziché una duplicazione della campionatura per ciascuna tipologia di calze. Con il primo motivo è stata dedotta la violazione della lex specialis, in particolare dell'art. 16 del disciplinare e delle specifiche tecniche, sostenendo che la prescrizione richiedesse due fine rocche per ogni tipologia di filato impiegato e non due campioni distinti per ciascun manufatto quando il filato fosse identico. Con il secondo motivo sono stati dedotti la violazione del legittimo affidamento, dei principi di fiducia e di risultato, rilevando che la campionatura depositata consentiva comunque di verificare tutte le tipologie di materiale impiegato. Con il terzo motivo è stato dedotto il difetto di motivazione, poiché l'amministrazione avrebbe richiamato la lex specialis attribuendole un contenuto non corrispondente alla sua formulazione. In giudizio l'amministrazione ha inoltre sostenuto che l'esclusione dovesse essere riferita non alla mancata duplicazione dei filati comuni, ma all'omessa presentazione dei filati distintivi delle due tipologie di calze, ossia cotone e lana/poliammide. Il TAR ha ritenuto non provata tale diversa ricostruzione fattuale, poiché il verbale indicava espressamente i tre filati comuni come oggetto della contestazione e utilizzava la locuzione "anziché", senza descrivere l'intero contenuto del plico come sostenuto tardivamente dall'amministrazione.

La decisione

Il ricorso è stato accolto e gli atti di esclusione sono stati annullati. Il Collegio ha esaminato congiuntamente i motivi, rilevando che la questione centrale riguardava l'interpretazione della disciplina di gara sulla campionatura delle materie prime. La lex specialis richiedeva due fine rocche di ogni tipologia di filato impiegato per la realizzazione delle calze e prevedeva un unico plico per ciascun accordo quadro, corrispondente al lotto. Poiché i tre filati contestati erano comuni alle calze leggere e pesanti, il TAR ha escluso che la ripetizione della prescrizione nelle due specifiche tecniche imponesse una duplicazione dei campioni. Una simile interpretazione non trovava riscontro nel tenore letterale della lex specialis, che si riferiva a ogni tipologia di filato e non a ciascuna tipologia di calze, né era coerente con la ratio della campionatura, volta alla verifica fisica degli aspetti qualitativi del prodotto. La richiesta di quattro fine rocche per ciascun filato comune avrebbe imposto una duplicazione priva di giustificazione tecnica. Il giudice ha inoltre ritenuto che l'amministrazione non avesse assolto l'onere di allegazione e prova sulla diversa ricostruzione fattuale prospettata nella memoria difensiva. Gli atti impugnati sono stati quindi annullati, con condanna dell'amministrazione al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in euro 5.000, oltre accessori, spese generali e rimborso del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 16 del Disciplinare di gara

    campionatura delle "seguenti materie prime"; "n. 2 fine rocche di ogni tipologia di filato impiegato per la realizzazione delle calze"; presentazione "a pena di esclusione dalla gara"

    La prescrizione deve essere interpretata nel senso di richiedere due fine rocche per ogni tipologia di filato impiegato, senza imporre la duplicazione dei campioni per i filati identici comuni a più prodotti compresi nello stesso lotto.

  • art. 73, comma 1, c.p.a.

    La disposizione è richiamata con riguardo alla memoria difensiva dell'amministrazione e alla contestazione del quadro fattuale; il giudice ha ritenuto non assolto l'onere di allegazione e prova sulla diversa ricostruzione dei fatti prospettata in tale memoria.

Massime di principio

  • Le clausole della lex specialis devono essere interpretate anzitutto secondo il loro tenore letterale e la loro ratio, senza introdurre mediante interpretazione significati impliciti o inespressi, a tutela dell'affidamento dei concorrenti e della parità di trattamento.
  • Quando la lex specialis richiede campioni per ogni tipologia di materia prima o di filato e più prodotti sono compresi nello stesso lotto e utilizzano in parte materiali identici, la prescrizione non impone la duplicazione dei campioni comuni salvo che tale obbligo risulti chiaramente dalla disciplina di gara.
  • L'interpretazione di una prescrizione di gara che impone, a pena di esclusione, una duplicazione della campionatura deve essere sorretta non solo dalla formulazione letterale della clausola, ma anche da una concreta giustificazione coerente con la funzione tecnica della campionatura; non è sufficiente che la prescrizione sia ripetuta in specifiche tecniche riferite a prodotti diversi.
  • L'amministrazione che contesti in giudizio la ricostruzione fattuale posta dal concorrente e fondi su tale contestazione la difesa dell'esclusione deve fornire elementi documentali o allegazioni idonei a dimostrare i fatti posti a base della diversa ricostruzione; tale onere non è assolto mediante una mera interpretazione alternativa del verbale di gara.

Come è indicizzato

MaterieProcedura di garaRequisiti di partecipazione ed esclusione
RamiContratti pubblici
SottomaterieCause di esclusione
IstitutiDifetto di motivazioneDifetto di istruttoriaOnere della prova e principio dispositivoLegittimo affidamento

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