Sentenza del 15/06/2016 n. 779 - Comm. Trib. Reg. per il Veneto
ACCERTAMENTOLIQUIDAZIONI CONTROLLI - Verifica ex art.32 Dpr 600/1973 - Accertamentoinduttivo del reddito attraverso i risultati di indagini bancarie, utilizzateper corroborare il disallineamento da studi di settore - Non sussiste. In tema diindagini bancarie, utilizzate per corroborare il disallinemanto registrato,rispetto ai risultati derivanti dall'applicazione degli studi di settore,debbono essere evitate richieste di dettaglio di importi poco rilevanti,chiaramente riferibili alle normali spese personali e/o familiari. Èillegittimo l'avviso in capo ad un professionista in cui si pretenda disottoporre a tassazione i prelevamenti bancari, siccome ritenuti nongiustificati.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
L'Amministrazione aveva utilizzato le risultanze delle indagini bancarie per corroborare il disallineamento rispetto ai risultati degli studi di settore e aveva ritenuto imponibili alcuni prelevamenti bancari non giustificati. Il contribuente ha contestato la legittimità della pretesa, sostenendo che le richieste di giustificazione riguardassero importi modesti, riconducibili alle normali spese personali o familiari, e che tali somme non potessero essere automaticamente considerate compensi non dichiarati.
La decisione
La pretesa è stata ritenuta illegittima. In particolare, è stato affermato che, nell'utilizzare le indagini bancarie come elemento di supporto rispetto agli studi di settore, l'Amministrazione deve evitare richieste di dettaglio relative a importi poco rilevanti e manifestamente riferibili a spese personali o familiari. Non è quindi legittimo sottoporre a tassazione, nei confronti di un professionista, i prelevamenti bancari solo perché non risultano analiticamente giustificati, senza una concreta dimostrazione della loro natura reddituale.
Norme richiamate
Art. 32 del D.P.R. 600/1973
Verifica mediante indagini bancarie e utilizzazione dei dati relativi ai rapporti finanziari.
La norma consente all'Amministrazione di utilizzare i dati bancari ai fini dell'accertamento, ma il loro impiego deve essere ragionevole e coerente con la concreta natura delle operazioni. I prelevamenti non possono essere tassati automaticamente quando siano di modesto importo e appaiano riconducibili a normali esigenze personali o familiari.
Studi di settore
Gli studi di settore possono costituire un elemento di supporto dell'accertamento, ma il disallineamento da essi risultante non giustifica, da solo, la tassazione automatica dei prelevamenti bancari. Occorrono ulteriori elementi concreti e una valutazione non meramente formale delle movimentazioni.
Massime di principio
- Le indagini bancarie possono fondare un accertamento, ma l'Amministrazione deve distinguere tra movimenti presumibilmente collegati all'attività professionale e spese ordinarie di vita personale o familiare.
- Non è ragionevole pretendere la giustificazione analitica di ogni prelevamento, soprattutto quando gli importi sono modesti e chiaramente compatibili con le normali spese quotidiane.
- Il semplice mancato riscontro documentale di un prelevamento non dimostra automaticamente che la somma costituisca un compenso non dichiarato.
- Gli studi di settore, anche se utilizzati insieme alle risultanze bancarie, rappresentano un elemento presuntivo e devono essere corroborati da circostanze concrete, individualizzate e coerenti.
- In situazioni analoghe, l'accertamento può essere contestato evidenziando l'esiguità degli importi, la loro ricorrenza nelle spese personali, l'assenza di collegamento con l'attività professionale e l'insufficienza della motivazione dell'avviso.
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