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Cassazione Civile, Ordinanza n. 28931/2023 del 18/10/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia riguardava un avviso di accertamento per omesso, parziale o tardivo pagamento dell'IMU 2014 su un'abitazione sita in Lecce, posseduta dal contribuente e utilizzata da un appartenente alla Guardia di Finanza nel luogo di servizio. Il giudice di appello aveva annullato l'atto ritenendo spettante l'esenzione prevista per il personale delle Forze armate e di polizia anche in assenza di dimora abituale e residenza anagrafica, valorizzando una dichiarazione presentata nel 2019. Il Comune ha ricorso per cassazione deducendo violazione dell'art. 2, commi 5 e 5-bis, del d.l. n. 102/2013, dell'art. 13, comma 12-ter, del d.l. n. 201/2011 e dell'art. 14 disp. prel., sostenendo che l'agevolazione era subordinata, a pena di decadenza, alla tempestiva presentazione della dichiarazione IMU con l'indicazione dei requisiti e degli identificativi catastali entro il termine ordinario, e che una dichiarazione tardiva non poteva produrre effetti ex tunc per l'annualità 2014.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondato l'unico motivo di ricorso. Ha affermato che per l'anno d'imposta 2014 l'esenzione IMU per l'immobile posseduto dal personale delle Forze armate e assimilati era subordinata alla presentazione, a pena di decadenza, della dichiarazione prevista dall'art. 2, comma 5-bis, del d.l. n. 102/2013 entro il termine ordinario di variazione; pertanto, una dichiarazione presentata solo nel 2019 era tardiva e non idonea a sanare la preclusione al beneficio per l'annualità in contestazione. La sentenza d'appello è stata cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte ha deciso nel merito rigettando l'originario ricorso del contribuente contro l'avviso di accertamento. Spese dell'intero giudizio compensate per la novità dell'orientamento giurisprudenziale.

Norme richiamate

  • art. 2, commi 5 e 5-bis, d.l. 31 agosto 2013, n. 102, conv. in L. 28 ottobre 2013, n. 124

    "a pena di decadenza"; dichiarazione con indicazione del possesso dei requisiti e degli identificativi catastali

    L'esenzione IMU per l'alloggio del personale delle Forze armate e assimilati è subordinata alla tempestiva presentazione della dichiarazione; la dichiarazione tardiva non consente di fruire ex tunc del beneficio per l'anno di imposta interessato.

  • art. 13, comma 12-ter, d.l. 6 dicembre 2011, n. 201, conv. in L. 22 dicembre 2011, n. 214

    La Corte richiama la disciplina dichiarativa IMU come criterio interpretativo coerente con l'obbligo di dichiarazione per i benefici fiscali.

  • art. 14 disp. prel. c.c.

    Richiamato dal ricorrente nel motivo, senza autonoma elaborazione decisiva nel testo.

  • art. 37, comma 53, d.l. 4 luglio 2006, n. 223, conv. in L. 4 agosto 2006, n. 248

    La soppressione dell'obbligo dichiarativo ICI non elimina gli adempimenti per fattispecie di riduzione d'imposta non conoscibili dal Comune; la dichiarazione resta necessaria nei casi espressamente salvati dalla norma.

  • art. 1, comma 703, L. 27 dicembre 2013, n. 147

    "L'istituzione della IUC lascia salva la disciplina per l'applicazione dell'IMU"

    L'introduzione della IUC non ha abrogato né reso inapplicabile la disciplina IMU, inclusa la regola sulla dichiarazione a pena di decadenza per il beneficio in questione.

  • art. 384, primo comma, ultima parte, c.p.c.

    Poiché non erano necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte ha deciso nel merito rigettando il ricorso originario.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    Norma sul vizio denunciato in cassazione per violazione o falsa applicazione di legge.

  • L. 7 luglio 2000, n. 212, artt. 6, comma 4, e 10, comma 1

    Richiamati come principi guida di buona fede e collaborazione nel rapporto tributario, ma non idonei a superare il dato normativo espresso sulla decadenza.

Massime di principio

  • Quando la legge fiscale subordina un'agevolazione alla presentazione di una dichiarazione "a pena di decadenza", la presentazione oltre il termine ordinario non consente di ottenere il beneficio per l'annualità già maturata, potendo al più rilevare per gli anni successivi.
  • L'introduzione di un nuovo tributo o di un contenitore impositivo complesso non comporta di per sé l'abrogazione della disciplina speciale dell'IMU se la legge ne salva espressamente l'applicazione.
  • La soppressione generalizzata dell'obbligo dichiarativo nei tributi immobiliari non elimina gli adempimenti dichiarativi quando la variazione o il presupposto agevolativo non sia conoscibile d'ufficio dall'ente impositore.
  • I principi di buona fede, collaborazione ed equità tributaria non possono derogare a una previsione normativa chiara che impone un termine decadenziale per l'accesso al beneficio fiscale.
  • In presenza di una questione di puro diritto, accertata la fondatezza del motivo di ricorso, la Corte può cassare la sentenza e decidere nel merito senza rinvio se non sono necessari ulteriori accertamenti fattuali.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamento
RamiTributiProcesso civile
IstitutiDecadenzaBuona fede e correttezzaOnere della prova

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