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Ordinanza

Ordinanza n. 1330/2026 - Roma, Sezione 3Q

per l'annullamento - del provvedimento comunicato in data 02/09/2024 PI 158534-24, con cui il Responsabile Unico del Procedimento ha escluso la Società Orion S.r.l. dalla procedura aperta per il lotto 2 CIG B16B18F4B2 per l’affidamento della fornitura chiavi in mano e con messa su strada di n. 5 automediche SW e n. 2 automediche trazione integrale, complete di elettromedicali, tranne monitor defibrillatore, facenti parte di una più ampia fornitura suddivisa in 3 lotti funzionali da aggiudicare secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa nel rapporto qualità prezzo rispettivamente di 70-30 nei limiti dell'importo complessivo posto a base d'asta di Euro 2.549.085,23 più iva al 22% = Euro 3.109.883,98 e di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali se e in quanto lesivi, fra cui, in particolare, le operazioni di gara della Commissione Giudicatrice comunicate in data 02/09/2024.

Giustizia amministrativa202410685

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. III quaterOrdinanza istruttoriaAzione di annullamento

Atto impugnato: esclusione dalla procedura aperta relativa al lotto 2 per la fornitura di automediche e relative operazioni di gara

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

L'impresa ricorrente ha impugnato il provvedimento comunicato il 2 settembre 2024 con cui il Responsabile unico del procedimento l'ha esclusa dalla procedura aperta per l'affidamento, mediante il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, della fornitura chiavi in mano e con messa su strada di automezzi di soccorso completi di apparecchiature elettromedicali, relativamente al lotto 2. Sono stati impugnati anche gli atti presupposti, connessi e consequenziali, comprese le operazioni della commissione giudicatrice. Dal testo dell'ordinanza non emergono i motivi di illegittimità dedotti nel ricorso né nei motivi aggiunti.

La decisione

Il TAR non ha deciso nel merito la legittimità dell'esclusione. Ha disposto un incombente istruttorio finalizzato ad accertare se permanga l'interesse della parte ricorrente alla trattazione del ricorso, imponendo alla ricorrente di dichiarare, entro trenta giorni dalla comunicazione dell'ordinanza, se intenda ancora coltivare la domanda oppure se sia intervenuta una sopravvenuta carenza di interesse. Il giudice ha avvertito che l'inerzia della ricorrente potrà essere valutata come manifestazione inequivoca di disinteresse alla decisione e condurre alla declaratoria di improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, anche con decreto presidenziale decisorio. Ha inoltre precisato che la mera dichiarazione di permanenza dell'interesse, senza indicazione di elementi diversi e ulteriori, potrebbe costituire elemento valutabile ai sensi degli artt. 64, comma 4, e 84, comma 4, c.p.a. Ai fini dell'ordinanza, l'Azienda Regionale Emergenza Sanitaria risulta costituita, mentre Ares 118 è indicata come non costituita.

Norme richiamate

  • art. 63 c.p.a.

    Richiamato quale fondamento dei poteri istruttori del giudice amministrativo.

  • art. 64, comma 4, c.p.a.

    Richiamato per affermare che il giudice può desumere argomenti di prova dal comportamento processuale delle parti, compresa la mancata indicazione di elementi ulteriori a sostegno della permanenza dell'interesse.

  • art. 65 c.p.a.

    Richiamato quale ulteriore fondamento dei poteri istruttori esercitati con l'ordinanza.

  • art. 84, comma 4, c.p.a.

    Richiamato in relazione alla possibilità di valutare il comportamento della parte e la sua inerzia ai fini della declaratoria di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse.

Massime di principio

  • Quando il giudice amministrativo ordina alla parte ricorrente di dichiarare se permanga l'interesse alla decisione e la parte rimane inerte nel termine assegnato, tale comportamento può essere valutato come manifestazione implicita ma inequivoca del sopravvenuto disinteresse alla controversia e può condurre alla declaratoria di improcedibilità del ricorso.
  • La mera dichiarazione di permanenza dell'interesse alla decisione, priva dell'indicazione di elementi ulteriori idonei a dimostrare l'utilità concreta e attuale della pronuncia, può essere valutata dal giudice, unitamente alle circostanze del caso e al comportamento processuale della parte, come elemento di prova della sopravvenuta carenza di interesse.
  • Prima di dichiarare l'improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse sulla base dell'inerzia processuale, il giudice può disporre uno specifico incombente istruttorio diretto ad acquisire dalla parte una manifestazione espressa sulla perdurante utilità della decisione.

Come è indicizzato

MaterieAggiudicazione, revoca e annullamento della garaIstruttoria processualeEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiContratti pubbliciProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesseOnere della prova e principio dispositivo

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