Cassazione Civile, Sentenza n. 16513/2020 del 31/07/2020
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
La controversia nasce da un decreto ingiuntivo ottenuto dalla curatela fallimentare per €16.581,22 a fronte di canoni di locazione relativi a immobili in comproprietà al momento della dichiarazione di fallimento del coniuge Rotundo. La Signoretta ha opposto il decreto sostenendo che l'immobile era stato assegnato a suo favore nella separazione giudiziale e che ella vantava un credito per assegni di mantenimento non corrisposti di €34.344,59. In primo grado il tribunale ha dichiarato inammissibile l'opposizione e ha ritenuto incompetente il giudice ordinario per la domanda riconvenzionale; in appello la sentenza è stata confermata quanto all'esito (l'opposizione dichiarata infondata) e la corte ha ritenuto che la pretesa del Fallimento dovesse essere dedotta con la procedura concorsuale (insinuazione al passivo). La ricorrente ha impugnato in Cassazione con tre motivi di nullità/violazione di norme processuali e costituzionali.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso per tutti e tre i motivi: il primo motivo (violazione di norme costituzionali e difetto di ammissibilità del decreto ingiuntivo) è stato ritenuto inammissibile perché non è consentito prospettare direttamente censure costituzionali in Cassazione e per novità; il secondo motivo (violazioni sul rito monitorio e quantificazione del credito) è stato dichiarato inammissibile per difetto di localizzazione; il terzo motivo (violazione dell'art. 36 c.p.c.) è stato ritenuto inammissibile ai sensi dell'art. 360-bis c.p.c., con la conferma che la corretta via è l'insinuazione al passivo nella procedura concorsuale. Per tali ragioni il ricorso è stato dichiarato inammissibile, la ricorrente è stata condannata alla rifusione delle spese di lite in favore della curatela (liquidate in €3.200,00 oltre quote di legge) e si è dato atto dell'eventuale obbligo di versamento ulteriore del contributo unificato ai sensi del D.P.R. 115/2002.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.
Usato come riferimento per i motivi di cassazione riferiti a violazione di legge e falsa applicazione; la Corte ha escluso la fondatezza dei rilievi perché erano inammissibili (anche per novità o perché non proponibili direttamente in termini costituzionali).
art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ.
Richiamato in relazione alle doglianze sulla violazione di norme sul procedimento monitorio e sull'omessa pronuncia; la Corte ha ritenuto il motivo inammissibile per difetto di localizzazione.
art. 360-bis, cod. proc. civ.
Applicato per dichiarare inammissibile il terzo motivo, atteso che la censura non consentiva la riconsiderazione in Cassazione. Richiama i limiti di motivazione e di esercizio del giudizio di legittimità.
art. 101 Cost. e art. 24, comma 2 Cost.
Richiamate dalla ricorrente come presunte violazioni costituzionali; la Corte ha precisato che le presunte violazioni costituzionali non possono essere dedotte direttamente in cassazione ma devono essere prospettate mediante questione di legittimità costituzionale dell'eventuale norma applicata.
artt. 633 e 634 cod. proc. civ.
Norme relative al procedimento monitorio evocate nella controversia; la Corte ha escluso i rilievi per difetto di localizzazione e perché la questione era in realtà riconducibile al procedimento concorsuale.
art. 112 cod. proc. civ.
Richiamato rispetto all'omessa pronuncia su censure; la Corte ha ritenuto la doglianza inammissibile per difetto di localizzazione e per mancata indicazione di dove la questione fosse stata già sollevata.
art. 36 cod. proc. civ.
Invocato nel terzo motivo; la Corte ha ritenuto corretta la ricostruzione della corte territoriale che ha inquadrato la questione nella necessità dell'insinuazione al passivo nella procedura concorsuale, non come questione di mera competenza.
legge fallimentare (insinuazione al passivo)
Interpretazione chiave: le pretese creditorie nei confronti di un soggetto dichiarato fallito devono essere esperite mediante insinuazione al passivo nella procedura concorsuale e non tramite azioni ordinarie se il debitore è già in stato di fallimento.
D.P.R. 115/2002, art. 13, commi 1-bis e 1-quater
Richiamati in punto di contributo unificato; la Corte dà atto dell'eventuale obbligo del ricorrente di versare un ulteriore importo pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto.
Massime di principio
- Non è possibile prospettare direttamente in Cassazione la violazione di norme costituzionali: tali censure devono essere sollevate tramite questione di legittimità costituzionale della norma applicata.
- I motivi di ricorso in Cassazione devono essere adeguatamente localizzati e non introdurre novità non già dedotte nei precedenti gradi di giudizio; la mancata indicazione della sede processuale in cui la censura è stata sollevata comporta inammissibilità.
- Quando la controversia riguarda crediti verso soggetti dichiarati falliti, la via corretta è l'insinuazione al passivo nella procedura concorsuale; questioni presentate in termini di competenza o di rito possono in realtà essere questioni concorsuali.
- Le doglianze sulla quantificazione del credito o su detrazioni devono essere proposte tempestivamente e con specifica indicazione nei gradi precedenti; altrimenti vengono dichiarate inammissibili per difetto di localizzazione o per novità.
- L'art. 360-bis c.p.c. può essere invocato per escludere la rilevanza di censure manifestamente infondate o non adeguatamente motivate, limitando il sindacato di legittimità.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- Sentenza civile · 31 lug 2020Cassazione Civile, Sentenza n. 16463/2020 del 31/07/2020
- Sentenza civile · 31 lug 2020Cassazione Civile, Sentenza n. 16464/2020 del 31/07/2020
- Sentenza civile · 31 lug 2020Cassazione Civile, Sentenza n. 16465/2020 del 31/07/2020
- Sentenza civile · 31 lug 2020Cassazione Civile, Sentenza n. 16466/2020 del 31/07/2020
- Sentenza civile · 31 lug 2020Cassazione Civile, Sentenza n. 16467/2020 del 31/07/2020
- Sentenza civile · 31 lug 2020Cassazione Civile, Sentenza n. 16468/2020 del 31/07/2020
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →