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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 16513/2020 del 31/07/2020

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

La controversia nasce da un decreto ingiuntivo ottenuto dalla curatela fallimentare per €16.581,22 a fronte di canoni di locazione relativi a immobili in comproprietà al momento della dichiarazione di fallimento del coniuge Rotundo. La Signoretta ha opposto il decreto sostenendo che l'immobile era stato assegnato a suo favore nella separazione giudiziale e che ella vantava un credito per assegni di mantenimento non corrisposti di €34.344,59. In primo grado il tribunale ha dichiarato inammissibile l'opposizione e ha ritenuto incompetente il giudice ordinario per la domanda riconvenzionale; in appello la sentenza è stata confermata quanto all'esito (l'opposizione dichiarata infondata) e la corte ha ritenuto che la pretesa del Fallimento dovesse essere dedotta con la procedura concorsuale (insinuazione al passivo). La ricorrente ha impugnato in Cassazione con tre motivi di nullità/violazione di norme processuali e costituzionali.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso per tutti e tre i motivi: il primo motivo (violazione di norme costituzionali e difetto di ammissibilità del decreto ingiuntivo) è stato ritenuto inammissibile perché non è consentito prospettare direttamente censure costituzionali in Cassazione e per novità; il secondo motivo (violazioni sul rito monitorio e quantificazione del credito) è stato dichiarato inammissibile per difetto di localizzazione; il terzo motivo (violazione dell'art. 36 c.p.c.) è stato ritenuto inammissibile ai sensi dell'art. 360-bis c.p.c., con la conferma che la corretta via è l'insinuazione al passivo nella procedura concorsuale. Per tali ragioni il ricorso è stato dichiarato inammissibile, la ricorrente è stata condannata alla rifusione delle spese di lite in favore della curatela (liquidate in €3.200,00 oltre quote di legge) e si è dato atto dell'eventuale obbligo di versamento ulteriore del contributo unificato ai sensi del D.P.R. 115/2002.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.

    Usato come riferimento per i motivi di cassazione riferiti a violazione di legge e falsa applicazione; la Corte ha escluso la fondatezza dei rilievi perché erano inammissibili (anche per novità o perché non proponibili direttamente in termini costituzionali).

  • art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ.

    Richiamato in relazione alle doglianze sulla violazione di norme sul procedimento monitorio e sull'omessa pronuncia; la Corte ha ritenuto il motivo inammissibile per difetto di localizzazione.

  • art. 360-bis, cod. proc. civ.

    Applicato per dichiarare inammissibile il terzo motivo, atteso che la censura non consentiva la riconsiderazione in Cassazione. Richiama i limiti di motivazione e di esercizio del giudizio di legittimità.

  • art. 101 Cost. e art. 24, comma 2 Cost.

    Richiamate dalla ricorrente come presunte violazioni costituzionali; la Corte ha precisato che le presunte violazioni costituzionali non possono essere dedotte direttamente in cassazione ma devono essere prospettate mediante questione di legittimità costituzionale dell'eventuale norma applicata.

  • artt. 633 e 634 cod. proc. civ.

    Norme relative al procedimento monitorio evocate nella controversia; la Corte ha escluso i rilievi per difetto di localizzazione e perché la questione era in realtà riconducibile al procedimento concorsuale.

  • art. 112 cod. proc. civ.

    Richiamato rispetto all'omessa pronuncia su censure; la Corte ha ritenuto la doglianza inammissibile per difetto di localizzazione e per mancata indicazione di dove la questione fosse stata già sollevata.

  • art. 36 cod. proc. civ.

    Invocato nel terzo motivo; la Corte ha ritenuto corretta la ricostruzione della corte territoriale che ha inquadrato la questione nella necessità dell'insinuazione al passivo nella procedura concorsuale, non come questione di mera competenza.

  • legge fallimentare (insinuazione al passivo)

    Interpretazione chiave: le pretese creditorie nei confronti di un soggetto dichiarato fallito devono essere esperite mediante insinuazione al passivo nella procedura concorsuale e non tramite azioni ordinarie se il debitore è già in stato di fallimento.

  • D.P.R. 115/2002, art. 13, commi 1-bis e 1-quater

    Richiamati in punto di contributo unificato; la Corte dà atto dell'eventuale obbligo del ricorrente di versare un ulteriore importo pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto.

Massime di principio

  • Non è possibile prospettare direttamente in Cassazione la violazione di norme costituzionali: tali censure devono essere sollevate tramite questione di legittimità costituzionale della norma applicata.
  • I motivi di ricorso in Cassazione devono essere adeguatamente localizzati e non introdurre novità non già dedotte nei precedenti gradi di giudizio; la mancata indicazione della sede processuale in cui la censura è stata sollevata comporta inammissibilità.
  • Quando la controversia riguarda crediti verso soggetti dichiarati falliti, la via corretta è l'insinuazione al passivo nella procedura concorsuale; questioni presentate in termini di competenza o di rito possono in realtà essere questioni concorsuali.
  • Le doglianze sulla quantificazione del credito o su detrazioni devono essere proposte tempestivamente e con specifica indicazione nei gradi precedenti; altrimenti vengono dichiarate inammissibili per difetto di localizzazione o per novità.
  • L'art. 360-bis c.p.c. può essere invocato per escludere la rilevanza di censure manifestamente infondate o non adeguatamente motivate, limitando il sindacato di legittimità.

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