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Cassazione Civile, Ordinanza n. 14715/2024 del 27/05/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce da cinque avvisi di pagamento emessi da Roma Capitale per il recupero di un credito residuo relativo ai canoni dovuti per l’anno 2003 in relazione agli impianti pubblicitari comunali denominati "SPQR". La società destinataria degli avvisi ha proposto opposizione, poi rigettata in primo grado e in appello. In cassazione ha dedotto quattro censure: 1) omessa pronuncia della Corte d’appello sul motivo di gravame relativo all’illegittima applicazione dell’IVA in aggiunta al canone di locazione/affitto; 2) violazione dell’art. 9, comma 7, d.lgs. n. 507 del 1993, come modificato, sostenendo che la riduzione del 30% prevista dalle delibere comunali dovesse applicarsi anche al canone di locazione degli impianti pubblicitari comunali e non solo ai canoni di concessione degli impianti privati su suolo pubblico; 3) violazione degli artt. 2909 c.c., 324 c.p.c. e 1306 c.c. per mancato riconoscimento dell’efficacia di un giudicato esterno formatosi in altro giudizio tra le stesse parti e relativo a una decisione della stessa Corte d’appello; 4) vizio di motivazione della sentenza d’appello, ritenuta perplessa e incomprensibile nella parte in cui escludeva l’estensione della riduzione del 30% ai canoni di locazione degli impianti comunali.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo, esaminando direttamente la questione omessa perché non erano necessari ulteriori accertamenti di fatto, e ha affermato che i canoni di locazione degli impianti pubblicitari comunali sono soggetti a IVA, poiché l’ente agisce come soggetto economico e non come pubblica autorità. Ha ritenuto infondato anche il secondo motivo, interpretando letteralmente e logicamente l’art. 9, comma 7, d.lgs. n. 507 del 1993 nel senso che la commisurazione all’effettiva occupazione del suolo pubblico riguarda solo i canoni di concessione, non i canoni di locazione degli impianti comunali. Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile perché il giudicato esterno dedotto come sopravvenuto prima della decisione d’appello doveva essere fatto valere con revocazione, non con ricorso per cassazione. Anche il quarto motivo è stato dichiarato inammissibile, poiché la motivazione della sentenza impugnata era ritenuta comprensibile e non apparente; la censura mirava in sostanza a una rivisitazione del merito. La ricorrente è stata condannata alle spese e al pagamento dell’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.c.

    È richiamato come parametro della censura per omessa pronuncia; la Corte non ravvisa la nullità perché, pur mancando l’esame del motivo, la questione è infondata e può essere decisa nel merito senza rinvio.

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    È il parametro invocato per la nullità della sentenza per omessa pronuncia e per vizio radicale della motivazione; la Corte lo richiama come base del controllo sui vizi denunciati.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    È il parametro richiamato per le censure di violazione di legge; la Corte osserva che talune doglianze sono in realtà dirette contro la motivazione o contro l’accertamento di merito.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    La Corte richiama la riforma del 2012 per ribadire che il sindacato sulla motivazione è limitato all’omesso esame di fatti decisivi o alle anomalie motivazionali costituzionalmente rilevanti.

  • art. 384 c.p.c.

    Richiamato per affermare che la Corte di cassazione può decidere nel merito la questione omessa, evitando il rinvio, quando la questione è infondata e non richiede ulteriori accertamenti di fatto.

  • art. 111 Cost.

    È richiamato sia per il principio di ragionevole durata del processo sia come parametro del minimo costituzionale della motivazione.

  • art. 13, paragrafo 1, Direttiva CE 28 novembre 2006, n. 112

    È utilizzato per affermare che gli enti pubblici non sono soggetti passivi IVA quando agiscono come pubblica autorità, salvo distorsioni della concorrenza; nel caso concreto, però, l’attività di locazione degli impianti è attività economica imponibile.

  • art. 9, comma 7, d.lgs. n. 507 del 1993

    "canoni di locazione o di concessione commisurati, questi ultimi, alla effettiva occupazione del suolo pubblico del mezzo pubblicitario"

    La disposizione è interpretata nel senso che la commisurazione all’effettiva occupazione del suolo pubblico riguarda soltanto i canoni di concessione, non anche i canoni di locazione degli impianti pubblicitari comunali.

  • art. 145, comma 55, l. n. 388 del 2000

    È richiamato come norma che ha novellato l’art. 9, comma 7, d.lgs. n. 507 del 1993, rilevante ratione temporis.

  • art. 2909 c.c.

    È richiamato dalla ricorrente per sostenere l’efficacia del giudicato esterno; la Corte non entra nel merito perché la censura è inammissibile in cassazione nel caso prospettato.

  • art. 324 c.p.c.

    È richiamato come norma sul giudicato formale, evocata nel motivo relativo al giudicato esterno.

  • art. 1306 c.c.

    È richiamato dalla ricorrente nel motivo sul giudicato esterno, senza che la Corte ne sviluppi l’applicazione per la declaratoria di inammissibilità.

  • art. 111 Cost.

    È richiamato anche in tema di motivazione apparente e di limiti del sindacato di legittimità sulla motivazione.

  • art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.

    La Corte lo richiama per definire il vizio di motivazione rilevante solo quando la sentenza sia priva di reale apparato argomentativo o presenti anomalie costituzionalmente rilevanti.

  • art. 395, n. 5, c.p.c.

    È indicato come rimedio corretto quando si intenda far valere un giudicato esterno formatosi prima del deposito della sentenza d’appello: occorre la revocazione, non il ricorso per cassazione.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    È richiamato per l’obbligo della ricorrente, soccombente, di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • Quando il giudice di merito omette di pronunciare su un motivo di gravame, la Cassazione può decidere direttamente la questione omessa senza cassare con rinvio se la soluzione è in diritto sfavorevole al ricorrente e non richiede nuovi accertamenti di fatto.
  • In materia di IVA, un ente pubblico è soggetto passivo solo quando opera in condizioni analoghe a quelle di un operatore economico privato; se invece agisce come pubblica autorità l’imposizione è esclusa, salvo concrete distorsioni della concorrenza. Se l’ente concede o loca a terzi l’uso di propri impianti per finalità lucrative, l’operazione può essere imponibile.
  • L’interpretazione letterale di una norma va condotta valorizzando la collocazione sintattica delle espressioni usate dal legislatore: se la formula "questi ultimi" segue solo l’ultimo dei due termini elencati, la relativa prescrizione si riferisce soltanto a quel termine.
  • La distinzione tra canone di concessione e canone di locazione può comportare regole diverse sulla base di commisurazione del corrispettivo e di applicabilità di riduzioni tariffarie; non è consentita l’estensione analogica quando la disciplina testuale e la funzione dei due rapporti sono diverse.
  • Il giudicato esterno formatosi prima del deposito della sentenza d’appello, se non fatto valere tempestivamente nel giudizio di merito mediante gli strumenti processuali appropriati, non può essere dedotto per la prima volta in cassazione quando il rimedio corretto è la revocazione ex art. 395, n. 5, c.p.c.
  • Il vizio di motivazione denunciabile in cassazione è oggi ristretto al minimo costituzionale: è censurabile solo la motivazione mancante, apparente, irriducibilmente contraddittoria o obiettivamente incomprensibile, non la semplice insoddisfazione della parte per la ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di merito.

Come è indicizzato

MaterieRiscossioneContenzioso tributarioImpugnazioniSpese di lite
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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