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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 9514/2022 del 21/03/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

La ricorrente impugnava la conferma della condanna per i reati di cui agli artt. 624 e 625 n.2 c.p. (furto di energia elettrica), lamentando: 1) violazione e erronea applicazione dell'art. 175 c.p. e vizio di motivazione per il mancato riconoscimento dei benefici (sospensione condizionale, non menzione, e valutazione favorevole del comportamento collaborativo, assenza di precedenti e circostanze attenuanti); 2) violazione di legge e vizio di motivazione per la mancata applicazione del minimo edittale della pena, avendo la difesa chiesto un trattamento più favorevole alla luce degli elementi attenuanti.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Sul primo motivo ha rilevato che il motivo di appello era generico e privo di specificità, sicché la relativa doglianza è inammissibile per carenza di interesse e, comunque, la Corte territoriale aveva indicato ragioni ostative al riconoscimento del beneficio ex art. 175 c.p. (continuità e ripetizione della condotta, entità della sottrazione, intensità del dolo e tranciamento del cavo). Sul secondo motivo ha rilevato che la pena inflitta (4 mesi e 200 euro di multa) è entro una fascia medio-bassa edittale e rientra nella discrezionalità del giudice di merito ai sensi degli artt.132 e 133 c.p.; pertanto la censura non è sindacabile in cassazione. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile; la ricorrente è stata condannata alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. Sentenza resa il 10/02/2022.

Norme richiamate

  • artt. 624, 625 n.2 cod. pen.

    Norme che definiscono e sanzionano il furto e il furto aggravato; costituivano il fatto materiale contestato alla ricorrente.

  • art. 175 cod. pen.

    Disciplina la non menzione della condanna: la Corte ha ritenuto che i presupposti per il beneficio non fossero soddisfatti per la continuità della condotta, l'entità della sottrazione e l'intensità del dolo.

  • art. 132 cod. pen.

    Principi per la determinazione della pena: la Corte ha richiamato l'ampio potere discrezionale del giudice di merito nella determinazione del quantum sanzionatorio.

  • art. 133 cod. pen.

    Criteri per la determinazione della pena individuale: la Corte ha osservato che il giudice di merito ha valutato gli elementi rilevanti secondo tale articolo e la scelta non è sindacabile in cassazione se ricadente in fascia medio-bassa.

  • art. 591, comma 4, cod. proc. pen.

    Permette la rilevazione dell'inammissibilità dell'atto di appello per difetto di specificità anche in sede di cassazione; la Corte lo ha applicato per dichiarare inammissibile il primo motivo.

  • Sentenza Corte Costituzionale n. 186/2000

    Richiamata in relazione alle condizioni per esenzione dal pagamento alla Cassa delle ammende; la Corte ha ritenuto non sussistenti le condizioni per la non applicazione dell'importo e ha fissato l'ammontare equitativamente.

Massime di principio

  • In cassazione non è consentito un riesame completo del merito: le doglianze che chiedono una nuova valutazione degli elementi di fatto o della valutazione discrezionale del giudice di merito sono inammissibili.
  • Le richieste di benefici (es. non menzione, sospensione condizionale) devono essere formulate con motivi chiari e specifici in appello; motivi generici o privi di specificità possono essere considerati inammissibili e rendere inefficace la doglianza in cassazione.
  • Il giudice può negare benefici ex art. 175 c.p. quando emergono elementi che rendono negativa la prognosi sul comportamento futuro (continuità/ripetizione della condotta, entità della sottrazione, intensità del dolo, condotte preparatorie significative come il tranciamento di cavi).
  • La determinazione della misura della pena entro la fascia medio-bassa dell'ammenda edittale rientra nella discrezionalità del giudice e difficilmente è sindacabile in sede di legittimità se adeguatamente ancorata ai criteri degli artt. 132 e 133 c.p.
  • L'inammissibilità per difetto di specificità dei motivi d'appello può essere eccepita e decisa anche in cassazione ai sensi dell'art. 591 c.p.p.; pertanto è essenziale formulare motivi di impugnazione dettagliati e connessi a elementi di diritto e di fatto chiaramente esposti.

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